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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2388 c.c. Validità delle deliberazioni del consiglio

In vigore

Per la validità delle deliberazioni del consiglio (1) è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del consiglio (1) sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dall’organo di controllo (2) e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l’articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

In sintesi

  • Il quorum costitutivo richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo statuto più restrittivo.
  • Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; lo statuto può modificare questa soglia.
  • Il voto non può essere dato per rappresentanza: la partecipazione è sempre personale.
  • Le deliberazioni illegittime possono essere impugnate dall'organo di controllo e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni.
  • I diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti esecutivi delle deliberazioni restano salvi.
Ratio

L'art. 2388 c.c. presidia il corretto funzionamento del consiglio di amministrazione quale organo collegiale deputato alla gestione della società per azioni. La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato, garantire che le decisioni gestorie siano il frutto di una deliberazione collettiva genuina, adottata con la partecipazione di un numero significativo di amministratori; dall'altro, tutelare la certezza dei rapporti giuridici con i terzi, assicurando che le conseguenze esterne degli atti gestori non vengano travolte da vizi procedurali interni. Il legislatore ha voluto bilanciare la necessità di una governance partecipata con quella di stabilità delle operazioni sociali, consentendo allo statuto di innalzare (ma non abbassare oltre certi limiti) le soglie di quorum.

Analisi

Il quorum costitutivo legale è pari alla maggioranza degli amministratori in carica: si tratta di una maggioranza semplice calcolata sul numero di consiglieri effettivi, non su quelli nominati in origine. Lo statuto può prevedere un quorum più elevato, mai inferiore. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante strumenti di telecomunicazione, purché lo statuto lo preveda, consentendo riunioni in videoconferenza o con strumenti analoghi. Il quorum deliberativo legale è la maggioranza assoluta dei presenti (più della metà); anche qui lo statuto può derogare. Il divieto di voto per rappresentanza è assoluto e inderogabile: ogni consigliere deve esprimere personalmente il proprio voto, riflettendo così la natura fiduciaria del mandato gestorio. Le deliberazioni adottate in violazione di legge o statuto non sono nulle ipso iure ma annullabili: possono essere impugnate dall'organo di controllo e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della deliberazione, con applicazione delle norme procedurali dell'art. 2378 in quanto compatibili. I soci possono impugnare solo le deliberazioni lesive dei propri diritti, con rimando agli artt. 2377 e 2378.

Quando si applica

La norma si applica a tutte le società per azioni con consiglio di amministrazione di tipo tradizionale. Trova applicazione ogni volta che il CdA deve deliberare: approvazione di operazioni straordinarie, conferimento di deleghe, approvazione del bilancio infrannuale, decisioni su operazioni con parti correlate. Il termine di 90 giorni per l'impugnazione decorre dalla data della deliberazione, non dalla sua comunicazione ai legittimati. Il regime si applica anche alle deliberazioni del comitato esecutivo, ove costituito. Nelle società quotate assumono rilievo le norme di trasparenza aggiuntive del TUF.

Connessioni

L'art. 2388 va letto congiuntamente all'art. 2381 (deleghe e comitato esecutivo), all'art. 2377 (impugnazione delle deliberazioni assembleari, richiamato per i soci), all'art. 2378 (procedimento di impugnazione, applicato in via analogica), all'art. 2391 (conflitto di interessi del consigliere) e all'art. 2392 (responsabilità degli amministratori). Per le società quotate rileva l'art. 147-ter TUF e il Codice di Corporate Governance. In caso di riunioni da remoto, le previsioni statutarie devono essere coordinate con le norme sull'identificazione dei partecipanti e sulla segretezza del voto ove richiesta.

Domande frequenti

Quanti amministratori devono essere presenti per rendere valida una riunione del CdA?

Deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica, salvo che lo statuto richieda un numero maggiore. Ad esempio, in un CdA di sette membri, devono partecipare almeno quattro consiglieri.

Un consigliere può farsi rappresentare da un collega nel voto del CdA?

No. L'art. 2388 vieta in modo assoluto il voto per rappresentanza. Ogni consigliere deve esprimere personalmente il proprio voto, in considerazione della natura fiduciaria del mandato gestorio.

Chi può impugnare le deliberazioni del CdA illegittime?

L'organo di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza) e gli amministratori assenti o dissenzienti possono impugnare entro 90 giorni dalla deliberazione. I soci possono farlo solo se la delibera lede direttamente i loro diritti.

Entro quando va impugnata una deliberazione del CdA invalida?

Il termine è di 90 giorni dalla data della deliberazione. Si tratta di un termine perentorio: la sua scadenza preclude l'impugnazione, salva l'azione risarcitoria.

I terzi che hanno trattato con la società sulla base di una delibera invalida del CdA sono protetti?

Sì. L'art. 2388 salvaguarda espressamente i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni, anche se successivamente annullate.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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