Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2385 c.c. Cessazione degli amministratori

In vigore

L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

In sintesi

  • L'amministratore che rinuncia deve darne comunicazione scritta al CdA e al presidente del collegio sindacale.
  • La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del CdA; altrimenti, solo quando la maggioranza si ricostituisce.
  • La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il CdA è stato ricostituito.
  • La cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura del collegio sindacale.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2385 c.c. disciplina le modalità e gli effetti della cessazione degli amministratori dalla carica, con specifico riguardo alla rinuncia volontaria e alla scadenza del mandato. La norma persegue due finalità concorrenti: garantire la continuità gestoria della società, evitando vuoti di potere che paralizzerebbero l'attività d'impresa, e assicurare la pubblicità legale della cessazione, tutelando i terzi che fanno affidamento sulla composizione dell'organo amministrativo. Il meccanismo del differimento degli effetti della rinuncia quando viene meno la maggioranza del consiglio è la soluzione tecnica adottata dal legislatore per impedire che le dimissioni di massa possano lasciare la società priva di governo.

Analisi

La norma disciplina tre ipotesi distinte. La rinuncia volontaria richiede la forma scritta e va comunicata sia al consiglio di amministrazione sia al presidente del collegio sindacale, affinché entrambi gli organi siano tempestivamente informati. Gli effetti della rinuncia variano a seconda della situazione del CdA: se rimane in carica la maggioranza del consiglio, la rinuncia ha effetto immediato e il collegio può continuare a funzionare validamente; se invece la rinuncia fa venir meno la maggioranza, essa è sospensivamente condizionata alla ricostituzione della maggioranza stessa, il che vuol dire che l'amministratore rinunciante resta in carica (con tutti i relativi obblighi e responsabilità) finché non subentrano nuovi amministratori. La scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il CdA è ricostituito: anche qui il principio di continuità impone che il mandato sia prorogato di fatto fino alla sostituzione. La terza previsione riguarda la pubblicità: qualunque sia la causa di cessazione (rinuncia, revoca, decadenza, morte, scadenza), il collegio sindacale deve curare l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla cessazione.

Quando si applica

La norma si applica a tutte le ipotesi di cessazione degli amministratori di S.p.A. con sistema tradizionale. Per i sistemi dualistico e monistico vigono norme specifiche (artt. 2409-octies ss. e 2409-sexiesdecies ss. c.c.), ma i principi di continuità e pubblicità restano invariati. La disciplina si estende in via analogica alle S.r.l., in quanto espressione di principi generali sull'organizzazione societaria. L'obbligo di iscrizione entro trenta giorni a cura del collegio sindacale configura, in caso di inadempimento, una responsabilità degli stessi sindaci verso la società e verso i terzi che abbiano fatto affidamento sulla composizione risultante dal registro.

Connessioni

L'art. 2385 c.c. si coordina con l'art. 2383 c.c. (nomina, revoca e durata in carica degli amministratori), con l'art. 2386 c.c. (sostituzione degli amministratori venuti meno), che disciplina il meccanismo di cooptazione, e con l'art. 2382 c.c. (decadenza per cause ostative). La comunicazione al presidente del collegio sindacale si collega all'art. 2403 c.c. sui doveri di vigilanza del collegio. L'iscrizione nel registro delle imprese richiama gli artt. 2188 ss. c.c. (registro delle imprese) e l'art. 2193 c.c. (effetti della pubblicità legale): fino all'iscrizione, la cessazione non è opponibile ai terzi in buona fede. L'art. 2187 c.c. prevede regole analoghe per le società di persone in tema di modifiche del contratto sociale.

Casi pratici

Caso 1: Il CdA della S.p.A

di Tizio è composto da cinque membri. Caio, consigliere, invia comunicazione scritta di rinuncia al presidente del CdA e al presidente del collegio sindacale. Poiché gli altri quattro consiglieri rimangono in carica, la rinuncia di Caio ha effetto immediato. Il collegio sindacale cura l'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese entro trenta giorni.

Caso 2: Il CdA della S.p.A

di Sempronio è composto da tre membri. Mevio e Filano presentano contestualmente le dimissioni. Poiché la loro uscita fa venire meno la maggioranza del consiglio (restano solo loro due su tre, ma entrambi rinunciano), le dimissioni non hanno effetto immediato. I due amministratori rimangono in carica fino a quando l'assemblea dei soci convocata d'urgenza nomina nuovi amministratori e il consiglio torna a essere composto dalla maggioranza. Solo a quel punto le rinunce producono i loro effetti.

Domande frequenti

Come deve essere comunicata la rinuncia di un amministratore?

La rinuncia deve essere comunicata per iscritto sia al consiglio di amministrazione sia al presidente del collegio sindacale. Non è prevista una forma specifica per la comunicazione scritta, ma è necessario che sia documentabile e ricevuta dagli organi competenti.

Quando ha effetto la rinuncia di un amministratore?

Ha effetto immediato se, dopo la rinuncia, rimane in carica la maggioranza del CdA. In caso contrario, la rinuncia produce effetti solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio si ricostituisce con l'accettazione dei nuovi amministratori nominati.

Gli amministratori restano in carica dopo la scadenza del mandato?

Sì, in via transitoria. La cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il CdA è ricostituito con i nuovi amministratori. Gli uscenti continuano a esercitare le loro funzioni (cd. prorogatio) finché non avviene la sostituzione.

Chi deve iscrivere la cessazione nel registro delle imprese?

La legge pone l'obbligo a carico del collegio sindacale, che deve provvedere entro trenta giorni dalla cessazione, qualunque ne sia la causa (rinuncia, revoca, decadenza, morte o scadenza del mandato).

Cosa succede se la cessazione non viene iscritta nel registro delle imprese?

Fino all'iscrizione, la cessazione non è opponibile ai terzi in buona fede (art. 2193 c.c.). I sindaci che omettono di curare tempestivamente l'iscrizione possono incorrere in responsabilità verso la società e verso i terzi danneggiati dall'affidamento sulla composizione non aggiornata del registro.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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