Testo dell'articoloAbrogato
Art. 2386 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Sostituzione degli amministratori.
In vigore dal 19/04/1942 al 29/04/2026
Soppresso dal 29/04/2026 da: Decreto legislativo del 27/03/2026 n. 47 Articolo 9
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale, purche' la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica
fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,
quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla
sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli
amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con
quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della
cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea
per la nomina del nuovo consiglio e' convocata d'urgenza dagli
amministratori rimasti in carica; lo statuto puo' tuttavia prevedere
l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve
essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo' compiere
nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. (1)
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi