Testo dell'articoloAbrogato
Art. 2408 c.c. – Denunzia al collegio sindacale
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell’articolo 2406, convocare l’assemblea.
Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione
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In sintesi