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Art. 2565 c.c.: Trasferimento della ditta.

Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.

Trasferimento della ditta.

In vigore dal 19/04/1942

La ditta non puo' essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa

all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al

successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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