Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2363 c.c. – Luogo di convocazione dell’assemblea
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2362 - Articolo 2362 Codice Civile: Unico azionista→Cod. civ. art. 2364 - Articolo 2364 Codice Civile: Assemblea ordinaria→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2364 bis Codice Civile: Assemblea ordinaria nelle società con→Articolo 2361 Codice Civile: Partecipazioni→Articolo 2365 Codice Civile: Assemblea straordinaria→Art. 2360 c.c.: Divieto di sottoscrizione reciproca d’azioni→Articolo 2366 Codice Civile: Formalità per la convocazione→Art. 2359 quinquies Codice Civile: Sottoscrizione di azioni o qu→Art. 2359 quater Codice Civile: Casi speciali di acquisto o di p
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2363 c.c. risponde all'esigenza di garantire ai soci un punto di riferimento geografico certo e prevedibile per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea. La localizzazione nel comune sede della società non è una formalità burocratica, ma un presidio sostanziale: il socio conosce in anticipo dove dovrà recarsi, può organizzare la propria presenza e non subisce la dispersione geografica come ostacolo al voto. La norma tutela al contempo l'efficienza organizzativa della società, concentrando l'attività assembleare in un luogo funzionalmente connesso alla sua struttura operativa. La possibilità di deroga statutaria bilancia il principio di prossimità con l'autonomia privata, permettendo alle società con strutture operative complesse o distribuite di scegliere il luogo più idoneo per la gestione assembleare.
Analisi
La disposizione è articolata in due commi distinti. Il primo comma stabilisce la regola generale: l'assemblea si tiene nel comune della sede sociale, a meno che lo statuto non disponga diversamente. La deroga statutaria è ammessa senza limitazioni di sorta: lo statuto può indicare qualsiasi luogo, purché sia determinato o determinabile con certezza. Parte della dottrina ritiene che la deroga debba comunque rispettare il principio di accessibilità, evitando sedi astruse che rendano di fatto impossibile la partecipazione. Il secondo comma introduce la distinzione fondamentale tra assemblea ordinaria e straordinaria, rinviando implicitamente agli artt. 2364-2365 per le competenze e agli artt. 2368-2369 per i quorum. Tale distinzione non è meramente nominalistica: l'assemblea straordinaria delibera su modifiche statutarie e operazioni straordinarie, richiedendo quorum rafforzati e, in taluni casi, la forma notarile del verbale.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che si procede alla convocazione di un'assemblea di una società per azioni, sia ordinaria che straordinaria. Rileva concretamente nella fase di redazione dell'avviso di convocazione, quando si deve indicare il luogo della riunione. Se lo statuto tace sul luogo, l'assemblea deve essere tenuta nel comune della sede legale risultante dal registro delle imprese. La violazione di questa regola, convocazione in luogo diverso da quello statutariamente previsto o, in assenza di previsione, fuori dal comune sede, può determinare l'annullabilità delle delibere ai sensi dell'art. 2377 c.c., se la difformità ha influito sul diritto di partecipazione dei soci. In caso di assemblea totalitaria ai sensi dell'art. 2366, quinto comma, il luogo perde rilevanza perché l'intero capitale è comunque presente.
Connessioni
L'art. 2363 si coordina strettamente con l'art. 2366 c.c., che disciplina le formalità dell'avviso di convocazione, compresa l'indicazione del luogo. Il luogo deve essere coerente con le indicazioni dell'atto costitutivo (art. 2328 c.c.) e dello statuto. La distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria introdotta dal secondo comma trova sviluppo negli artt. 2364 e 2365 c.c. (competenze), negli artt. 2368 e 2369 c.c. (quorum costitutivi e deliberativi) e nell'art. 2375 c.c. (forma del verbale). Per le società quotate, ulteriori prescrizioni sul luogo dell'assemblea possono derivare dal TUF (D.Lgs. 58/1998) e dal Regolamento Emittenti Consob.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
La SPA Alfa ha sede legale a Roma ma il proprio statuto prevede che le assemblee si tengano a Milano, dove si trovano la direzione operativa e la maggioranza degli uffici. Tizio, socio di minoranza, contesta la convocazione dell'assemblea straordinaria fissata a Milano, ritenendo che la deroga statutaria non sia valida. Il tribunale rigetta il ricorso: l'art. 2363 ammette espressamente la deroga statutaria al luogo di convocazione, senza limiti geografici, purché il luogo sia indicato con precisione nell'avviso.
Caso 2: Caso 2
La SPA Beta viene convocata per l'assemblea ordinaria in un comune diverso dalla sede legale, senza che lo statuto preveda alcuna deroga. Caio, titolare del 15% del capitale, non riesce a partecipare per la distanza imprevista e vota contro la delibera di approvazione del bilancio. La delibera viene impugnata ai sensi dell'art. 2377 c.c.: il giudice valuta se la violazione del luogo di convocazione abbia concretamente pregiudicato il diritto di partecipazione del socio.
Domande frequenti
L'assemblea di una SPA può tenersi all'estero?
In linea di principio, l'art. 2363 c.c. non lo vieta espressamente se lo statuto lo prevede, ma parte della dottrina ritiene necessario che il luogo sia comunque raggiungibile dai soci senza ostacoli sproporzionati. La giurisprudenza non è uniforme sul punto.
Cosa succede se l'assemblea si tiene in un luogo diverso da quello previsto dallo statuto?
Le delibere adottate possono essere impugnate per annullamento ai sensi dell'art. 2377 c.c., entro 90 giorni, dai soci che non abbiano partecipato o abbiano votato contro. Occorre dimostrare che la difformità abbia influenzato la partecipazione.
Qual è la differenza tra assemblea ordinaria e straordinaria?
L'assemblea ordinaria delibera su bilancio, nomina organi e altre materie di ordinaria amministrazione (art. 2364 c.c.). L'assemblea straordinaria delibera su modifiche statutarie, operazioni straordinarie e altre materie indicate dalla legge (art. 2365 c.c.), con quorum rafforzati.
Lo statuto può prevedere che il luogo sia scelto volta per volta dal consiglio di amministrazione?
Sì, lo statuto può delegare al consiglio di amministrazione la scelta del luogo entro un ambito determinato (es. nel territorio nazionale). È sufficiente che il luogo sia identificabile con certezza al momento della convocazione.
La norma si applica anche alle SRL?
No, l'art. 2363 c.c. si applica alle sole SPA. Per le SRL valgono le norme specifiche degli artt. 2479 e seguenti c.c., che disciplinano diversamente il procedimento assembleare.