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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2363 c.c. Luogo di convocazione dell’assemblea

In vigore

L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

In sintesi

  • L'assemblea della SPA deve essere convocata, di regola, nel comune in cui la società ha la propria sede legale.
  • Lo statuto può derogare a questa regola, indicando un luogo diverso, anche fuori dal comune sede.
  • La norma distingue due tipi di assemblea: ordinaria e straordinaria, con competenze e quorum differenziati.
  • La scelta del luogo di convocazione incide sulla partecipazione dei soci e sulla validità della riunione.
Ratio

L'art. 2363 c.c. risponde all'esigenza di garantire ai soci un punto di riferimento geografico certo e prevedibile per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea. La localizzazione nel comune sede della società non è una formalità burocratica, ma un presidio sostanziale: il socio conosce in anticipo dove dovrà recarsi, può organizzare la propria presenza e non subisce la dispersione geografica come ostacolo al voto. La norma tutela al contempo l'efficienza organizzativa della società, concentrando l'attività assembleare in un luogo funzionalmente connesso alla sua struttura operativa. La possibilità di deroga statutaria bilancia il principio di prossimità con l'autonomia privata, permettendo alle società con strutture operative complesse o distribuite di scegliere il luogo più idoneo per la gestione assembleare.

Analisi

La disposizione è articolata in due commi distinti. Il primo comma stabilisce la regola generale: l'assemblea si tiene nel comune della sede sociale, a meno che lo statuto non disponga diversamente. La deroga statutaria è ammessa senza limitazioni di sorta: lo statuto può indicare qualsiasi luogo, purché sia determinato o determinabile con certezza. Parte della dottrina ritiene che la deroga debba comunque rispettare il principio di accessibilità, evitando sedi astruse che rendano di fatto impossibile la partecipazione. Il secondo comma introduce la distinzione fondamentale tra assemblea ordinaria e straordinaria, rinviando implicitamente agli artt. 2364-2365 per le competenze e agli artt. 2368-2369 per i quorum. Tale distinzione non è meramente nominalistica: l'assemblea straordinaria delibera su modifiche statutarie e operazioni straordinarie, richiedendo quorum rafforzati e, in taluni casi, la forma notarile del verbale.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che si procede alla convocazione di un'assemblea di una società per azioni, sia ordinaria che straordinaria. Rileva concretamente nella fase di redazione dell'avviso di convocazione, quando si deve indicare il luogo della riunione. Se lo statuto tace sul luogo, l'assemblea deve essere tenuta nel comune della sede legale risultante dal registro delle imprese. La violazione di questa regola, convocazione in luogo diverso da quello statutariamente previsto o, in assenza di previsione, fuori dal comune sede, può determinare l'annullabilità delle delibere ai sensi dell'art. 2377 c.c., se la difformità ha influito sul diritto di partecipazione dei soci. In caso di assemblea totalitaria ai sensi dell'art. 2366, quinto comma, il luogo perde rilevanza perché l'intero capitale è comunque presente.

Connessioni

L'art. 2363 si coordina strettamente con l'art. 2366 c.c., che disciplina le formalità dell'avviso di convocazione, compresa l'indicazione del luogo. Il luogo deve essere coerente con le indicazioni dell'atto costitutivo (art. 2328 c.c.) e dello statuto. La distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria introdotta dal secondo comma trova sviluppo negli artt. 2364 e 2365 c.c. (competenze), negli artt. 2368 e 2369 c.c. (quorum costitutivi e deliberativi) e nell'art. 2375 c.c. (forma del verbale). Per le società quotate, ulteriori prescrizioni sul luogo dell'assemblea possono derivare dal TUF (D.Lgs. 58/1998) e dal Regolamento Emittenti Consob.

Domande frequenti

L'assemblea di una SPA può tenersi all'estero?

In linea di principio, l'art. 2363 c.c. non lo vieta espressamente se lo statuto lo prevede, ma parte della dottrina ritiene necessario che il luogo sia comunque raggiungibile dai soci senza ostacoli sproporzionati. La giurisprudenza non è uniforme sul punto.

Cosa succede se l'assemblea si tiene in un luogo diverso da quello previsto dallo statuto?

Le delibere adottate possono essere impugnate per annullamento ai sensi dell'art. 2377 c.c., entro 90 giorni, dai soci che non abbiano partecipato o abbiano votato contro. Occorre dimostrare che la difformità abbia influenzato la partecipazione.

Qual è la differenza tra assemblea ordinaria e straordinaria?

L'assemblea ordinaria delibera su bilancio, nomina organi e altre materie di ordinaria amministrazione (art. 2364 c.c.). L'assemblea straordinaria delibera su modifiche statutarie, operazioni straordinarie e altre materie indicate dalla legge (art. 2365 c.c.), con quorum rafforzati.

Lo statuto può prevedere che il luogo sia scelto volta per volta dal consiglio di amministrazione?

Sì, lo statuto può delegare al consiglio di amministrazione la scelta del luogo entro un ambito determinato (es. nel territorio nazionale). È sufficiente che il luogo sia identificabile con certezza al momento della convocazione.

La norma si applica anche alle SRL?

No, l'art. 2363 c.c. si applica alle sole SPA. Per le SRL valgono le norme specifiche degli artt. 2479 e seguenti c.c., che disciplinano diversamente il procedimento assembleare.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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