Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2369 BIS c.c. Assemblea straordinaria in terza convocazione

Articolo abrogato

[Abrogato]

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In sintesi

  • L'articolo 2369-bis c.c. disciplinava la terza convocazione dell'assemblea straordinaria della SPA.
  • La norma è stata soppressa dalla riforma del diritto societario del D.Lgs. 6/2003.
  • Il testo superstite tra parentesi indica il contenuto abrogato non più in vigore.
  • La disciplina delle convocazioni assembleari straordinarie è ora contenuta negli artt. 2368-2369 c.c.
  • La soppressione ha semplificato il procedimento assembleare eliminando la terza convocazione.
Indice dei contenuti

La norma soppressa sulla terza convocazione assemblea straordinaria

L'articolo 2369-bis del Codice Civile, nel testo attuale, appare come una norma soppressa: il contenuto tra parentesi quadre indica che la disposizione è stata abrogata o comunque non è più in vigore nel testo originario. Il testo riportato "convocazione] (1) [...]" è il residuo di una norma che è stata eliminata dalla riforma del diritto societario operata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

La norma disciplinava la terza convocazione dell'assemblea straordinaria della società per azioni: prevedeva condizioni di quorum ridotte per il caso in cui anche la seconda convocazione non avesse raggiunto il quorum necessario per la validità della delibera. La terza convocazione era una misura di "ultima spiaggia" per consentire l'adozione di decisioni fondamentali anche in presenza di azionisti poco partecipativi.

La riforma del 2003 e la semplificazione del sistema

La grande riforma del diritto societario del 2003 (D.Lgs. 6/2003, attuativo della legge delega n. 366/2001) ha ridisegnato in modo organico la disciplina delle assemblee delle società per azioni. Tra le scelte operate dal legislatore delegato vi è stata quella di sopprimere la terza convocazione dell'assemblea straordinaria, che aveva sollevato perplessità in dottrina per i rischi connessi all'adozione di delibere fondamentali con quorum eccessivamente ridotti.

La riforma ha invece mantenuto la possibilità di una seconda convocazione (art. 2369 c.c.) con quorum ridotti rispetto alla prima, lasciando allo statuto la facoltà di prevedere ulteriori convocazioni nel rispetto dei limiti inderogabili di legge. Per l'assemblea straordinaria delle SPA con azioni quotate in mercati regolamentati, il TUF e i regolamenti CONSOB prevedono norme speciali che si sovrappongono a quelle del Codice Civile.

La disciplina attuale delle convocazioni assembleari straordinarie

Con la soppressione dell'art. 2369-bis c.c., il sistema delle convocazioni dell'assemblea straordinaria si articola ora essenzialmente su due livelli: prima e seconda convocazione. L'art. 2369 c.c. disciplina entrambe le convocazioni, fissando i quorum minimi: in prima convocazione, l'assemblea straordinaria richiede la presenza di oltre la metà del capitale (o la maggior percentuale statutaria); in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di oltre un terzo del capitale, con una soglia deliberativa dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può prevedere condizioni più restrittive di quelle legali, non può invece abbassare i quorum minimi inderogabili. Per alcune delibere di particolare importanza (trasformazione, fusione con società esterna, modifica sostanziale dell'oggetto sociale), la legge prevede maggioranze qualificate speciali e il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Il residuo testuale e la sua interpretazione

Il testo attuale dell'art. 2369-bis c.c., che riporta solo poche parole tra parentesi quadre seguite da note, è la tipica presentazione usata dai repertori giuridici per indicare una norma soppressa. Le parentesi quadre segnalano il contenuto abrogato; la nota (1) indica tipicamente la fonte normativa che ha operato l'abrogazione; "[...]" indica la parte omessa del testo non più in vigore.

Dal punto di vista pratico, questa norma non ha applicazione. Chi cerca le regole sulle convocazioni assembleari straordinarie deve fare riferimento agli artt. 2368 e 2369 c.c. e, per le SPA quotate, al TUF e ai regolamenti CONSOB. La presenza dell'art. 2369-bis come "norma fantasma" nel Codice Civile è un residuo dell'ordine di numerazione originario, mantenuto per coerenza sistematica della numerazione degli articoli.

Domande frequenti

L'art. 2369-bis c.c. è ancora in vigore?

No, l'art. 2369-bis c.c. è stato soppresso dalla riforma del diritto societario del 2003 (D.Lgs. 6/2003). Il testo attuale, che riporta solo parentesi e puntini, è il residuo della norma abrogata. Non ha applicazione pratica.

Cosa disciplinava l'art. 2369-bis prima della sua abrogazione?

Disciplinava la terza convocazione dell'assemblea straordinaria della SPA, con quorum ridotti per il caso in cui anche la seconda convocazione non avesse raggiunto il quorum necessario. La riforma del 2003 ha eliminato questa terza convocazione.

Dove si trova ora la disciplina delle convocazioni assembleari straordinarie della SPA?

Negli artt. 2368 e 2369 c.c., che disciplinano i quorum per la prima e la seconda convocazione. Per le SPA quotate si applica anche la disciplina speciale del TUF (D.Lgs. 58/1998) e i regolamenti CONSOB.

Lo statuto di una SPA può prevedere una terza convocazione dell'assemblea straordinaria?

Lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni, ma deve rispettare i quorum minimi inderogabili di legge per l'assemblea straordinaria. Non può abbassare i quorum al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2369 c.c.

Perché l'articolo 2369-bis esiste ancora nel Codice Civile se è stato abrogato?

Rimane come 'norma fantasma' per mantenere la coerenza della numerazione degli articoli del Codice. Il testo tra parentesi quadre è la convenzione usata nei repertori giuridici per indicare i contenuti soppressi, segnalando ai lettori che la norma non è più applicabile.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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