Art. 2370 c.c. Diritto d’intervento all’assemblea
In vigore
esercizio del voto (1) (2) Possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l’assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all’iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all’assemblea o che hanno effettuato il deposito. Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.
In sintesi
Ratio
L'art. 2370 c.c. regola l'accesso all'assemblea sotto il profilo soggettivo e procedurale. La norma muove dal principio che il diritto di partecipazione all'assemblea è il corollario del diritto di voto: chi può votare deve poter intervenire. Il deposito preventivo delle azioni risponde a un'esigenza di ordine pratico: permettere alla società di identificare con anticipo i partecipanti, verificarne la legittimazione e organizzare logisticamente l'adunanza. Si tratta tuttavia di uno strumento che, se mal calibrato, rischia di trasformarsi in un ostacolo alla partecipazione; da qui i limiti temporali stringenti imposti per le società con azioni diffuse tra il pubblico. La possibilità di voto a distanza (telecomunicazione, corrispondenza, elettronico) è espressione della modernizzazione del diritto societario, che valorizza la partecipazione effettiva anche in assenza fisica.
Analisi
Il primo comma stabilisce il criterio soggettivo di accesso: legittimati all'intervento sono i titolari del diritto di voto, non i semplici azionisti. Ne sono esclusi, in linea di principio, i titolari di azioni prive di diritto di voto, salvo che lo statuto o la legge non prevedano ipotesi specifiche di voto su particolari materie. Il secondo comma disciplina il deposito preventivo delle azioni nelle società non accentrate: il termine è fissato dallo statuto o dall'avviso, e le azioni depositate non possono di regola essere ritirate prima dell'assemblea, per garantire la corrispondenza tra depositanti e votanti. Il terzo comma prevede un limite per le società con azioni diffuse: il deposito non può essere richiesto più di due giorni non festivi prima dell'assemblea, evitando che il deposito anticipato blocchi la liquidità del titolo per un periodo eccessivo. Il quarto comma, relativo alle azioni nominative, impone l'iscrizione nel libro dei soci. Il quinto comma ammette il voto a distanza: telecomunicazione, corrispondenza, via elettronica, equiparando l'esercizio di tali facoltà all'intervento fisico in assemblea. Il sesto comma fa salva la disciplina speciale per le società con azioni ammesse alla gestione accentrata (principalmente quotate), in cui la legittimazione all'intervento è attestata dall'intermediario mediante comunicazione alla società.
Quando si applica
La norma si applica a ogni assemblea di SPA, ordinaria o straordinaria. Il deposito preventivo rileva nella fase anteriore all'assemblea: chi non deposita entro il termine non può accedere alla riunione, anche se titolare di azioni con diritto di voto. Per le assemblee di società quotate, la legittimazione è gestita tramite gli intermediari (record date), con disciplina derogatoria affidata alle leggi speciali. Il voto elettronico e per corrispondenza richiedono una previsione statutaria espressa; in assenza, l'intervento è necessariamente fisico o per delega.
Connessioni
L'art. 2370 si raccorda con l'art. 2351 c.c. (azioni con limitazioni al voto), l'art. 2372 c.c. (rappresentanza nell'assemblea mediante deleghe), l'art. 2375 c.c. (verbale dell'assemblea e iscrizione dei partecipanti), l'art. 2377 c.c. (annullabilità per vizi della legittimazione). Per le società quotate, la disciplina dell'intervento è integrata dal TUF e dalla normativa Consob sulle assemblee (D.Lgs. 27/2010, attuativo della Direttiva Shareholders' Rights).
Domande frequenti
Un azionista senza diritto di voto può partecipare all'assemblea?
In linea di principio no, poiché l'art. 2370 c.c. limita l'intervento ai titolari del diritto di voto. Tuttavia lo statuto può prevedere il diritto di intervento (senza voto) per categorie particolari di azionisti, e la legge attribuisce talvolta il diritto di voto agli azionisti di risparmio su specifiche materie.
Cosa significa 'gestione accentrata' delle azioni?
Le azioni in gestione accentrata sono dematerializzate e registrate presso un depositario centrale (in Italia, Euronext Securities Milan). Per queste azioni non è previsto il deposito fisico: la legittimazione all'intervento è attestata dall'intermediario tramite comunicazione alla società (record date).
Si può votare per delega a un'altra persona?
Sì, ma la rappresentanza in assemblea è disciplinata dall'art. 2372 c.c., che prevede la forma scritta e pone limiti al numero massimo di deleghe conferibili a una stessa persona. Per le società quotate vigono norme speciali sul rappresentante designato.
Il voto elettronico ha la stessa validità del voto fisico in assemblea?
Sì, purché lo statuto lo preveda espressamente. Chi esprime il voto elettronico o per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea ai sensi dell'art. 2370, quinto comma, c.c., con piena efficacia ai fini del quorum e del conteggio dei voti.
Cosa succede se un socio deposita le azioni ma poi vuole venderle prima dell'assemblea?
Lo statuto può prevedere che le azioni depositate non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. In tal caso il socio non può vendere liberamente le azioni nel periodo di deposito. Per le società con azioni diffuse tra il pubblico, questo blocco non può superare due giorni non festivi.