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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2372 c.c. Rappresentanza nell’assemblea

In vigore

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. (2) Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura. Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2539. (3)

In sintesi

  • Il diritto di voto può essere esercitato tramite rappresentante, salvo divieto statutario nelle società chiuse e cooperative.
  • La delega deve essere conferita per iscritto e conservata dalla società; nelle società aperte vale per singole assemblee.
  • Il rappresentante non può essere membro degli organi amministrativi o di controllo, né dipendente della società o di sue controllate.
  • Limiti quantitativi: un rappresentante non può curare più di 20 soci (o 50/100/200 nelle società aperte a seconda del capitale).
  • La delega è sempre revocabile e non può essere in bianco; la sostituzione è ammessa solo se espressamente prevista.
Ratio

L'art. 2372 c.c. persegue un duplice obiettivo: garantire la più ampia partecipazione assembleare dei soci, consentendo loro di farsi rappresentare anche quando non possono o non vogliono intervenire di persona, e al tempo stesso prevenire concentrazioni di potere che potrebbero alterare l'equilibrio interno alla compagine sociale. L'istituto della rappresentanza assembleare è dunque strumento di democrazia societaria: assicura la voce del socio senza imporne la presenza fisica. Il bilanciamento tra libertà di delega e tutela dall'abuso è affidato a una serie di presidi formali (forma scritta, conservazione documentale) e sostanziali (incompatibilità soggettive, limiti numerici), più severi nelle società che accedono al mercato del capitale di rischio, dove l'azionariato diffuso rende il tema particolarmente sensibile.

Analisi

La norma distingue due regimi. Nelle società chiuse (che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) e nelle cooperative la delega è ammessa salvo diversa previsione statutaria: lo statuto può quindi escluderla o limitarla. Nelle società aperte invece la delegabilità è inderogabile ma soggetta a vincoli più stringenti: la procura vale solo per singole assemblee (con effetto per le successive convocazioni della medesima assemblea), salvo procura generale o procura rilasciata da enti collettivi a propri dipendenti. La delega in bianco è vietata in assoluto; la revoca è sempre ammessa nonostante patti contrari. Il rappresentante può farsi sostituire solo se il sostituto è espressamente indicato nella delega. Se il rappresentante è un ente collettivo, può designare solo un proprio dipendente o collaboratore. Le incompatibilità soggettive (amministratori, sindaci, dipendenti e società controllate) presiedono all'indipendenza della rappresentanza: evitano che chi gestisce la società accumuli anche la voce dei soci nelle deliberazioni. I limiti numerici (20/50/100/200 soci per rappresentante) impediscono la concentrazione eccessiva di deleghe in un'unica mano.

Quando si applica

La disposizione si applica ogniqualvolta un socio avente diritto di voto non intenda o non possa intervenire personalmente all'assemblea. Rileva sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie. Le regole più severe (procura per singola assemblea, limiti numerici elevati) scattano automaticamente nelle società quotate e in quelle che comunque raccolgono capitale sul mercato. Le disposizioni sui limiti numerici e sull'impossibilità di subdelega si estendono alla girata per procura delle azioni. Non si applicano invece alle società con azioni quotate (diverse dalle cooperative) quanto ai limiti del quinto e sesto comma: tali società seguono la disciplina speciale dei mercati regolamentati. L'art. 2539 resta fermo per le cooperative.

Connessioni

L'art. 2372 si raccorda sistematicamente con l'art. 2370 (intervento in assemblea), l'art. 2368 (quorum costitutivo e deliberativo) e l'art. 2369 (seconda convocazione). Il rinvio all'art. 2539 coordina la disciplina con le specificità cooperative. Per le società quotate, il d.lgs. 58/1998 (TUF) e la normativa Consob integrano e in parte derogano la norma codicistica, specie quanto alla sollecitazione di deleghe e alla rappresentanza tramite intermediari. La disciplina della girata per procura (art. 2023 c.c.) completa il quadro sulla circolazione del diritto di voto.

Domande frequenti

La delega assembleare deve essere sempre scritta?

Sì. L'art. 2372 c.c. impone la forma scritta come requisito di validità della delega. Il documento deve essere consegnato alla società e da essa conservato. Una delega orale o telefonica non produce effetti giuridici.

Chi non può ricevere la delega per votare in assemblea?

Non possono essere delegatari i membri degli organi amministrativi o di controllo, i dipendenti della società, nonché le società da essa controllate e i loro organi o dipendenti. Il divieto tutela l'indipendenza della rappresentanza rispetto alla gestione.

Quante deleghe può raccogliere una sola persona?

Nelle società chiuse il limite è 20 soci. Nelle società aperte: 50 soci se il capitale non supera 5 milioni di euro; 100 soci fino a 25 milioni; 200 soci oltre 25 milioni. Superato il limite, le deleghe eccedenti sono inefficaci.

La delega può essere revocata prima dell'assemblea?

Sì, la delega è sempre revocabile nonostante qualsiasi patto contrario. Il socio può revocarla in qualsiasi momento prima che il rappresentante eserciti il voto, anche presentandosi personalmente in assemblea.

Cosa significa delega 'in bianco' e perché è vietata?

La delega in bianco è quella rilasciata senza indicare il nome del rappresentante. È vietata perché consentirebbe abusi: il delegante non saprebbe chi eserciterà il suo voto. La delega deve sempre identificare nominativamente il rappresentante.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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