Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2373 c.c. Conflitto d’interessi
In vigore
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro (2) che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2372 - Articolo 2372 Codice Civile: Rappresentanza nell’assemblea→Cod. civ. art. 2374 - Articolo 2374 Codice Civile: Rinvio dell’assemblea→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2371 Codice Civile: Presidenza dell’assemblea→Art. 2375 c.c.: Verbale delle deliberazioni dell’assemblea→Articolo 2370 Codice Civile: Diritto d’intervento all’assemblea→Articolo 2376 Codice Civile: Assemblee speciali→Art. 2369-bis c.c.: Assemblea straordinaria in terza convocazione→Articolo 2369 Codice Civile: Seconda convocazione→Articolo 2377 Codice Civile: qualora possa recarle danno.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2373 c.c. presidia la correttezza del processo deliberativo assembleare contro il rischio che interessi particolari dei soci prevalgano sull'interesse sociale collettivo. La norma non vieta in via assoluta al socio in conflitto di partecipare al voto, scelta deliberata dal legislatore per rispettare la libertà di voto, ma subordina la stabilità della deliberazione alla verifica che il voto determinante del soggetto in conflitto non abbia causato un danno alla società. Il regime di impugnabilità (non di nullità automatica) riflette la preferenza del legislatore per la conservazione degli atti societari salvo danno accertato, bilanciando così stabilità delle deliberazioni e tutela dell'interesse sociale.
Analisi
La fattispecie richiede: (a) l'esistenza di un interesse del socio, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società; (b) che il voto di quel socio sia stato determinante, ossia che senza di esso la deliberazione non avrebbe raggiunto la maggioranza richiesta; (c) che la deliberazione possa recare danno alla società. I tre presupposti sono cumulativi. L'interesse in conflitto non deve essere necessariamente economico: può essere di qualsiasi natura, purché incompatibile con l'interesse della società nel senso di orientare il socio verso una deliberazione dannosa. Il danno richiesto non deve essere attuale: è sufficiente la potenzialità lesiva. I commi 2 e 3 introducono divieti assoluti di voto: gli amministratori nelle deliberazioni sulla propria responsabilità e i consiglieri di gestione su nomina/revoca/responsabilità dei consiglieri di sorveglianza non possono votare a prescindere da qualsiasi verifica di danno, configurando così un conflitto presunto per legge.
Quando si applica
L'art. 2373 si applica a qualsiasi assemblea di S.p.A., ordinaria o straordinaria, ogniqualvolta un socio si trovi nella situazione descritta. Situazioni tipiche: il socio che vota l'approvazione di un contratto di cui è controparte; il socio che, in qualità di fornitore, vota l'acquisto di beni o servizi dalla propria impresa; l'amministratore-socio che vota sulla propria manleva da responsabilità. I divieti assoluti dei commi 2 e 3 scattano automaticamente in base alla carica rivestita e all'oggetto della deliberazione, senza necessità di ulteriore verifica. La norma si applica anche nelle S.r.l. tramite il richiamo dell'art. 2479-ter.
Connessioni
L'impugnazione della deliberazione viziata si propone ai sensi dell'art. 2377 c.c., con i relativi termini e legittimati. Il raccordo con l'art. 2391 (conflitto di interessi degli amministratori nella gestione) completa la tutela: l'art. 2373 opera in sede assembleare, l'art. 2391 in sede consiliare. Nelle S.r.l. si applica l'art. 2479-ter; nelle società quotate la disciplina si arricchisce delle regole Consob sulle operazioni con parti correlate (Regolamento n. 17221/2010). L'art. 2373 si affianca all'art. 1394 c.c. (conflitto di interessi del rappresentante) nell'ambito della tutela sistematica del mandante/società.
Casi pratici
Caso 1: Tizio possiede il 40% di una S.p.A
e allo stesso tempo è socio unico di una società fornitrice. L'assemblea delibera l'acquisto di macchinari dalla società di Tizio a un prezzo superiore al mercato. Tizio vota a favore con voto determinante. Caio, socio di minoranza, impugna la deliberazione ex artt. 2373 e 2377, allegando l'interesse confliggente di Tizio e il potenziale danno economico per la società derivante dal sovraprezzo.
Caso 2: Sempronio è amministratore delegato e socio di una S.p.A
L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare l'azione di responsabilità nei suoi confronti. Sempronio intende partecipare e votare contro la delibera. Il presidente dell'assemblea lo esclude dal voto in applicazione del comma 2 dell'art. 2373: il divieto di voto per gli amministratori nelle delibere sulla loro responsabilità è assoluto e non richiede verifica del danno.
Domande frequenti
Il socio in conflitto di interessi può comunque partecipare all'assemblea?
Sì, salvo i casi di divieto assoluto (responsabilità degli amministratori). In generale il socio può intervenire e votare, ma la deliberazione sarà impugnabile se il suo voto è stato determinante e la delibera può recare danno alla società.
Cosa rende 'determinante' il voto del socio in conflitto?
Il voto è determinante quando, senza di esso, la deliberazione non avrebbe raggiunto la maggioranza necessaria. Se la delibera sarebbe passata ugualmente con i voti degli altri soci, il voto in conflitto non è determinante e l'impugnazione è inammissibile.
Un amministratore può votare in assemblea sulla propria revoca?
La norma vieta espressamente il voto nelle deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori. Per la revoca non vige un divieto legale assoluto, ma il conflitto di interessi potrebbe comunque fondare un'impugnazione ex art. 2373 in presenza degli altri presupposti.
Entro quanto tempo si può impugnare la deliberazione ex art. 2373?
L'impugnazione segue il regime dell'art. 2377: 90 giorni dalla data della deliberazione, oppure dall'iscrizione nel Registro delle Imprese se la delibera è soggetta a tale formalità, o dalla data del deposito se soggetta solo a deposito.
Il conflitto di interessi vale anche nelle S.r.l.?
Sì. L'art. 2479-ter c.c. disciplina nelle S.r.l. l'impugnazione delle decisioni dei soci, prevedendo un regime analogo. Il conflitto di interessi nelle decisioni gestorie degli amministratori di S.r.l. è invece regolato dall'art. 2475-ter c.c.