Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2374 c.c. – Rinvio dell’assemblea
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2373 - Articolo 2373 Codice Civile: Conflitto d’interessi→Cod. civ. art. 2375 - Art. 2375 c.c.: Verbale delle deliberazioni dell’assemblea→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2372 Codice Civile: Rappresentanza nell’assemblea→Articolo 2376 Codice Civile: Assemblee speciali→Articolo 2371 Codice Civile: Presidenza dell’assemblea→Articolo 2377 Codice Civile: qualora possa recarle danno.→Articolo 2370 Codice Civile: Diritto d’intervento all’assemblea→Articolo 2378 Codice Civile: Procedimento d’impugnazione→Art. 2369-bis c.c.: Assemblea straordinaria in terza convocazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2374 c.c. tutela il diritto dei soci a deliberare in modo consapevole e informato. Il rinvio assembleare è rimedio contro le deliberazioni adottate in carenza di informazione adeguata: quando una parte significativa dell'azionariato (un terzo del capitale rappresentato) dichiara di non disporre di elementi sufficienti per formarsi un'opinione, l'interesse a una deliberazione meditata prevale sull'interesse alla celerità dei lavori. La norma si inserisce nel più ampio sistema dei diritti informativi dei soci, che comprende il diritto di esaminare i documenti prima dell'assemblea, e mira a bilanciare l'efficienza decisionale con la qualità del processo deliberativo.
Analisi
Il diritto di rinvio spetta ai soci intervenuti (non a quelli assenti) che, cumulativamente, rappresentino almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea (non del capitale sociale complessivo). Il riferimento al capitale rappresentato, e non al capitale totale, rende il quorum proporzionale alla partecipazione effettiva. La dichiarazione di insufficiente informazione non richiede motivazione specifica né prova: è sufficiente la dichiarazione dei soci. Il rinvio è al massimo di cinque giorni: una finestra ristretta che impedisce manovre dilatorie protratte. Il limite dell'esercizio unico per ciascun oggetto scongiura la reiterazione strumentale: la minoranza non può bloccare indefinitamente la deliberazione chiedendo più rinvii sullo stesso punto.
Quando si applica
La norma trova applicazione nelle assemblee di S.p.A., sia ordinarie sia straordinarie, ogniqualvolta soci che raggiungono la soglia del terzo del capitale rappresentato ritengano di non aver ricevuto informazioni adeguate sulle materie all'ordine del giorno. L'istituto è particolarmente rilevante in presenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale), dove la complessità delle informazioni da valutare è elevata. Non si applica se la minoranza non raggiunge il terzo del capitale rappresentato; non è utilizzabile per oggetti rispetto ai quali il rinvio sia già stato richiesto nella medesima sessione assembleare.
Connessioni
L'art. 2374 si coordina con l'art. 2370 (intervento in assemblea e deposito delle azioni), con l'art. 2429 (deposito del bilancio e della relazione sindacale prima dell'assemblea) e con l'art. 2441 (diritto di opzione e informativa nei comunicati). Nelle società quotate, il TUF e le disposizioni Consob arricchiscono il quadro informativo pre-assembleare con obblighi di pubblicazione più dettagliati e con termini più lunghi, riducendo di fatto il rischio di carenza informativa che l'art. 2374 mira a rimediare.
Casi pratici
Caso 1: L'assemblea ordinaria della S.p.A
Alfa è convocata per deliberare l'approvazione del bilancio e, come punto aggiunto all'ordine del giorno, l'acquisto di un ramo d'azienda per 5 milioni di euro. Tizio, Caio e Sempronio rappresentano complessivamente il 38% del capitale presente in assemblea e dichiarano di non aver ricevuto la perizia di stima del ramo d'azienda con sufficiente anticipo. Chiedono il rinvio ex art. 2374: il presidente lo concede limitatamente al punto sull'acquisto, fissando la nuova seduta entro cinque giorni.
Caso 2: Caso 2
In un'assemblea straordinaria, Mevio possiede il 35% del capitale rappresentato e chiede il rinvio per insufficiente informazione sull'aumento di capitale proposto. L'assemblea viene rinviata di quattro giorni. Alla seduta rinviata, Mevio chiede un secondo rinvio sullo stesso oggetto: il presidente lo respinge, essendo il diritto già esercitato una volta per quel medesimo punto dell'ordine del giorno.
Domande frequenti
Chi può chiedere il rinvio dell'assemblea ex art. 2374?
I soci che siano fisicamente o per delega presenti in assemblea e che, insieme, rappresentino almeno un terzo del capitale presente in quella seduta. I soci assenti non possono esercitare questo diritto.
Il rinvio si applica a tutta l'assemblea o solo ad alcuni punti?
Il rinvio può riguardare specifici oggetti posti in deliberazione. L'assemblea può continuare sui punti per i quali i soci si dichiarano informati e rinviare solo quelli oggetto di contestazione, salvo che la connessione tra i punti imponga un rinvio complessivo.
Quanto dura il rinvio?
Il rinvio non può superare cinque giorni dalla data dell'assemblea originaria. È un termine massimo: il presidente o l'assemblea possono fissare un termine inferiore.
Il diritto di rinvio può essere esercitato più volte?
No. L'art. 2374 prevede espressamente che il diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. Una seconda richiesta di rinvio sullo stesso punto deve essere respinta, anche se avanzata da soci diversi.
La soglia di un terzo è calcolata sul capitale sociale o sul capitale presente?
Sul capitale rappresentato in assemblea, ossia il capitale presente (di persona o per delega) in quella specifica seduta. Il calcolo non considera i soci assenti.