Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2336 c.c. – Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Eseguito quanto è prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330.

In sintesi

  • Dopo l'assemblea ex art. 2335, gli intervenuti stipulano l'atto costitutivo anche in rappresentanza dei sottoscrittori assenti.
  • L'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese secondo le modalità dell'art. 2330 c.c.
  • Con l'iscrizione la società acquista personalità giuridica ai sensi dell'art. 2331 c.c., completando il procedimento di pubblica sottoscrizione.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2336 c.c. chiude il ciclo della costituzione per pubblica sottoscrizione, raccordando il momento deliberativo (l'assemblea dei sottoscrittori ex art. 2335) con il momento formale-pubblicistico (la stipulazione dell'atto costitutivo e il deposito per l'iscrizione). La norma risolve un problema pratico di notevole importanza: non tutti i sottoscrittori erano presenti all'assemblea, eppure l'atto costitutivo, che è un contratto plurilaterale, deve essere stipulato da tutti i soci fondatori. Il legislatore ha adottato una soluzione di rappresentanza ope legis: gli intervenuti all'assemblea agiscono anche in rappresentanza degli assenti, senza necessità di una procura individuale. Ciò garantisce che la costituzione possa avvenire anche quando una parte dei sottoscrittori è assente, purché l'assemblea abbia deliberato validamente e il quorum sia stato raggiunto.

Analisi

La norma è sintetica ma densa di implicazioni. Il presupposto è che «quanto è prescritto nell'articolo precedente» sia stato eseguito: l'assemblea deve essersi validamente svolta, aver raggiunto il quorum, e aver deliberato su tutti i punti di competenza (accertamento condizioni, atto costitutivo, riserva promotori, nomina organi). Solo a quel punto gli «intervenuti all'assemblea», cioè i sottoscrittori che erano presenti, stipulano l'atto costitutivo. Lo fanno in doppia veste: come soci fondatori per la propria parte, e come rappresentanti degli assenti per la loro. Questa rappresentanza è automatica, non conferita da procura: è la legge stessa che la istituisce in forza della partecipazione all'assemblea e della deliberazione collettiva. L'atto costitutivo deve poi essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese secondo le modalità previste dall'art. 2330 c.c. (deposito dal notaio all'ufficio del registro entro venti giorni). Con l'iscrizione si chiude il procedimento e la società acquista personalità giuridica ex art. 2331 c.c.

Quando si applica

L'art. 2336 si applica nella fase conclusiva del procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione, dopo che l'assemblea si è regolarmente svolta e ha deliberato su tutti i punti di ordine del giorno. La stipulazione dell'atto costitutivo deve avvenire immediatamente dopo l'assemblea, nella stessa seduta o in un momento successivo ma comunque nel rispetto del termine indicato nel programma ex art. 2333. Se l'assemblea non raggiunge il quorum o non delibera su tutti i punti richiesti, non è possibile procedere alla stipulazione e il procedimento si blocca. Il deposito per l'iscrizione è regolato dall'art. 2330, con il notaio che provvede entro venti giorni dalla stipula; decorso inutilmente il termine di novanta giorni per l'iscrizione, si applica la decadenza prevista dall'art. 2331, co. 6.

Connessioni

L'art. 2336 c.c. è la norma conclusiva della sequenza artt. 2333-2336, che disciplina integralmente la costituzione per pubblica sottoscrizione. Si raccorda direttamente con l'art. 2335 (assemblea dei sottoscrittori) e con l'art. 2330 (deposito per l'iscrizione). Gli effetti dell'iscrizione sono disciplinati dall'art. 2331 c.c. La rappresentanza degli assenti istituita ope legis richiama la categoria della rappresentanza legale (art. 1388 c.c.) e si distingue dalla procura convenzionale (artt. 1392-1393 c.c.). Il contenuto dell'atto costitutivo è definito dall'art. 2328 c.c. Per le S.p.A. che accedono ai mercati regolamentati, si applicano in parallelo le norme del T.U.F. (D.lgs. 58/1998) e i regolamenti Consob sull'offerta pubblica.

Casi pratici

Caso 1: L'assemblea dei 120 sottoscrittori della S.p.A

in via di costituzione delibera validamente con 90 presenti. Al termine della seduta, i 90 intervenuti, tra cui Tizio, Caio e Sempronio, stipulano davanti al notaio l'atto costitutivo, agendo anche in rappresentanza dei 30 assenti. Il notaio deposita l'atto presso il registro delle imprese entro venti giorni dalla stipula. Con l'iscrizione, la società acquista personalità giuridica e tutti i 120 sottoscrittori diventano soci.

Caso 2: Mevio è sottoscrittore ma non può partecipare all'assemblea per motivi di salute

Non deve conferire alcuna procura a Tizio o agli altri presenti: la legge (art. 2336 c.c.) attribuisce automaticamente agli intervenuti il potere di stipulare l'atto costitutivo anche per lui. Mevio sarà comunque vincolato dall'atto costitutivo e diventerà socio della S.p.A. al momento dell'iscrizione, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Domande frequenti

Chi stipula l'atto costitutivo nella costituzione per pubblica sottoscrizione?

Lo stipulano gli intervenuti all'assemblea dei sottoscrittori, che agiscono sia per sé stessi sia in rappresentanza dei sottoscrittori assenti. Non è necessaria alcuna procura individuale: la legge attribuisce automaticamente tale potere rappresentativo.

I sottoscrittori assenti all'assemblea sono vincolati dall'atto costitutivo?

Sì. L'art. 2336 prevede una rappresentanza legale automatica: gli intervenuti all'assemblea stipulano l'atto costitutivo anche per conto degli assenti. Questi ultimi diventano soci con pieni diritti e obblighi al momento dell'iscrizione.

Dove deve essere depositato l'atto costitutivo?

Deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 c.c., che prevede il deposito da parte del notaio entro venti giorni dalla stipulazione. Con l'iscrizione la società acquista personalità giuridica.

Cosa succede se l'iscrizione non avviene entro novanta giorni dalla stipula?

Si applica la decadenza prevista dall'art. 2331, co. 6 c.c.: i versamenti vengono restituiti ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia. Il procedimento di pubblica sottoscrizione si estingue senza dar vita alla società.

Qual è il contenuto dell'atto costitutivo stipulato ai sensi dell'art. 2336?

L'atto costitutivo deve avere il contenuto deliberato dall'assemblea dei sottoscrittori ex art. 2335 e deve rispettare i requisiti dell'art. 2328 c.c. Deve essere ricevuto per atto pubblico dal notaio, che ne cura il successivo deposito per l'iscrizione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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