Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2437-sexies c.c. – Azioni riscattabili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l’applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2437-quinquies - Art. 2437 quinquies Codice Civile: Disposizioni speciali per le→Cod. civ. art. 2438 - Articolo 2438 Codice Civile: Aumento di capitale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2437 quater Codice Civile: Procedimento di liquidazione→Art. 2437 ter Codice Civile: Criteri di determinazione del valor→Art. 2437 bis Codice Civile: Termini e modalità di esercizio→Articolo 2437 Codice Civile: Diritto di recesso→Art. 2436 c.c.: Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modif→Articolo 2439 Codice Civile: Sottoscrizione e versamenti→Art. 2435 ter Codice Civile: Bilancio delle micro-imprese
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2437-sexies c.c., introdotto dalla riforma Vietti (D.Lgs. 6/2003), codifica nell'ordinamento italiano lo strumento delle azioni riscattabili, da tempo diffuso negli ordinamenti anglosassoni (redeemable shares) e utilizzato nella prassi delle operazioni di private equity, venture capital e joint venture. La norma colma una lacuna normativa preesistente: prima della riforma, le azioni riscattabili non erano espressamente disciplinate e la loro ammissibilità era incerta, ricavata in via interpretativa dalla generale autonomia statutaria.
La ratio del riscatto azionario risponde a esigenze pratiche rilevanti: consentire agli investitori istituzionali di prevedere meccanismi di exit garantiti dallo statuto (es. drag-along o tag-along combinati con diritti di riscatto); permettere ai fondatori di società di riprendersi la partecipazione ceduta a dipendenti-chiave in caso di cessazione del rapporto di lavoro (vesting con clausola di riscatto); tutelare la stabilità della compagine da ingressi non desiderati derivanti da successioni ereditarie o divorzi. La norma riconosce la legittimità di questi strumenti, imponendo però come contrappeso che il socio riscattato riceva un corrispettivo equo determinato secondo i criteri di legge, non lasciato alla discrezionalità unilaterale del riscattante.
Analisi
Il meccanismo delle azioni riscattabili si distingue dal recesso ordinario per la natura del potere esercitato: nel recesso (art. 2437 c.c.) è il socio a manifestare unilateralmente la volontà di uscire dalla società al verificarsi di determinate cause di legge; nel riscatto è la società o un altro socio a esercitare un diritto potestativo di acquisto coattivo, senza che il socio riscattato possa opporsi nel merito (fermo il suo diritto al corrispettivo).
La clausola statutaria di riscatto deve essere sufficientemente determinata: deve indicare chi ha il diritto di riscatto (la società, un singolo socio, una categoria di soci), le condizioni o gli eventi che fanno scattare il diritto (ad esempio: cessazione del rapporto di lavoro, raggiungimento di un determinato fatturato, scadenza di un termine), e le modalità di esercizio. Una clausola eccessivamente generica o che attribuisca un potere del tutto discrezionale e arbitrario potrebbe essere considerata nulla per indeterminatezza, in quanto lesiva dei diritti del socio riscattato. La prassi notarile (con riferimento alle massime dei Consigli Notarili) tende a richiedere che le condizioni di riscatto siano obiettivamente determinabili al momento dell'esercizio del diritto.
La norma dispone che le disposizioni degli artt. 2437-ter e 2437-quater si applicano «in quanto compatibili» alle azioni riscattabili. Il rinvio è parziale: non tutte le regole del recesso si adattano al riscatto. In particolare, i meccanismi di tutela del recedente - che nel recesso assume un'iniziativa volontaria - devono essere adattati alla posizione del socio riscattato, che subisce un'iniziativa altrui. L'art. 2437-ter c.c. si applica per determinare il valore di liquidazione delle azioni (valore patrimoniale, prospettive reddituali, e per le azioni quotate il prezzo medio semestrale). L'art. 2437-quater si applica per il procedimento di liquidazione: offerta in opzione agli altri soci, eventuale collocamento a terzi, rimborso da riserve.
Quando il riscatto è esercitato dalla società stessa (e non da un altro socio), si applicano i limiti degli artt. 2357 e 2357-bis c.c. sulle azioni proprie: il numero di azioni proprie detenibili non può superare il 20% del capitale sociale nominale; l'acquisto deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili; è necessaria un'apposita autorizzazione assembleare. Tizio è socio al 15% di una SPA di venture capital; il suo pacchetto azionario è classificato come riscattabile dalla società entro cinque anni. Al quarto anno, la società esercita il riscatto: deve farlo nei limiti del 20% del capitale (limite rispettato) e con riserve disponibili sufficienti a pagare il corrispettivo. Caio, invece, è investitore istituzionale con diritto contrattuale di riscattare le azioni di Tizio: in tal caso non si applicano i limiti ex art. 2357 c.c., perché l'acquisto è effettuato da un socio persona fisica o giuridica, non dalla società.
In caso di disaccordo sul valore di liquidazione tra il socio riscattato e il riscattante, si applica il meccanismo arbitrale previsto dall'art. 2437-ter, co. 6, c.c.: il valore è determinato da un esperto nominato dal tribunale su richiesta della parte più diligente. La perizia di stima è vincolante per entrambe le parti, salvo prova di errore manifesto o frode.
Quando si applica
L'art. 2437-sexies c.c. si applica esclusivamente alle società per azioni dotate di una clausola statutaria che prevede espressamente la riscattabilità di determinate azioni o categorie di azioni. In assenza di clausola statutaria, il riscatto non è praticabile. La norma non si applica alle società a responsabilità limitata, che non emettono azioni (bensì quote), né alle società di persone. Il diritto di riscatto deve essere esercitato nelle forme e nei termini previsti dallo statuto, che può prevedere procedimenti anche più articolati rispetto al minimo legale, purché compatibili con le disposizioni inderogabili.
Connessioni
L'art. 2437-sexies si inserisce nel sistema del recesso disciplinato dagli artt. 2437-2437-quinquies c.c. e si coordina con gli artt. 2357 e 2357-bis c.c. (acquisto di azioni proprie) quando il riscatto è esercitato dalla società. Il rinvio all'art. 2437-ter c.c. collega la norma ai criteri di valutazione delle partecipazioni. Si coordina altresì con gli artt. 2345 e 2346 c.c. sulla possibilità di emettere categorie speciali di azioni, nell'ambito delle quali le azioni riscattabili costituiscono una categoria tipica. In ambito di M&A e private equity, l'art. 2437-sexies interagisce con le clausole di tag-along, drag-along e di vesting disciplinate negli shareholders' agreement.
Casi pratici
Caso 1: Riscatto da parte della società in caso di cessazione del rapporto di lavoro
La SPA Alfa emette azioni riscattabili riservate ai dipendenti-chiave, con clausola statutaria che attribuisce alla società il diritto di riscattare le azioni di un dipendente entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tizio, manager con il 3% del capitale in azioni riscattabili, si dimette. Entro i 60 giorni, il CDA delibera l'esercizio del riscatto: il valore di liquidazione è determinato dal commercialista Caio sulla base dei criteri dell'art. 2437-ter c.c. (metodo reddituale e patrimoniale). La società, che dispone di riserve disponibili sufficienti, procede all'acquisto entro i limiti del 20% del capitale. Tizio riceve il corrispettivo e cessa di essere socio.
Caso 2: Riscatto da parte di un socio: disaccordo sul valore
Lo statuto della SPA Beta attribuisce a Caio, investitore istituzionale, il diritto di riscattare le azioni di Sempronio (fondatore) dopo cinque anni dalla costituzione, a un valore determinato secondo l'art. 2437-ter c.c. Decorso il quinquennio, Caio esercita il riscatto. Sempronio contesta il valore proposto da Caio (600.000 euro), ritenendo che il valore reale sia di 900.000 euro. Non trovando accordo, Sempronio ricorre al tribunale per la nomina di un esperto indipendente ex art. 2437-ter, co. 6, c.c. Il perito determina un valore di 780.000 euro, vincolante per entrambe le parti.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra azioni riscattabili e diritto di recesso?
Nel recesso (artt. 2437 ss. c.c.) è il socio a decidere volontariamente di uscire dalla società al verificarsi di determinate cause. Nelle azioni riscattabili, invece, è la società o un altro socio ad avere il potere di imporre l'acquisto coattivo delle azioni, indipendentemente dalla volontà del titolare. Il socio riscattato non può opporsi nel merito, ma ha diritto a un corrispettivo determinato secondo i criteri legali.
Come viene determinato il prezzo delle azioni riscattabili?
Il prezzo si determina applicando i criteri dell'art. 2437-ter c.c., che considera il valore patrimoniale della società, le prospettive reddituali e, per le azioni quotate, la media dei prezzi degli ultimi sei mesi. In caso di disaccordo, il valore è determinato da un esperto nominato dal tribunale su richiesta della parte più diligente.
Ci sono limiti legali al riscatto effettuato dalla società?
Sì. Quando il riscatto è esercitato dalla società, si applicano i limiti degli artt. 2357 e 2357-bis c.c.: le azioni proprie acquistabili non possono superare il 20% del capitale sociale, l'acquisto deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, ed è necessaria un'apposita delibera assembleare. Se riscatta un altro socio (non la società), questi limiti non si applicano.
Lo statuto può prevedere condizioni puramente discrezionali per l'esercizio del riscatto?
No, secondo l'orientamento prevalente della prassi notarile. Le condizioni che legittimano il riscatto devono essere sufficientemente determinate nello statuto. Una clausola eccessivamente generica o che attribuisca un potere del tutto arbitrario potrebbe essere nulla per indeterminatezza, lesiva dei diritti del socio riscattato. È opportuno indicare espressamente gli eventi o le condizioni, oggettive e verificabili, che fanno scattare il diritto.
Il socio riscattato ha diritto di opporsi al riscatto?
No, nel merito. Il riscatto è un diritto potestativo: una volta esercitato nelle forme e alle condizioni previste dallo statuto, il socio riscattato non può opporsi all'acquisto coattivo. Può però contestare il valore di liquidazione proposto e richiedere la nomina di un esperto indipendente dal tribunale per la determinazione del corrispettivo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate