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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2444 c.c. Iscrizione nel registro delle imprese

In vigore

Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito. Fino a che l’iscrizione nel registro non sia avvenuta, l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

In sintesi

  • Entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, gli amministratori devono depositare nel Registro delle imprese un'attestazione dell'aumento eseguito.
  • Prima dell'iscrizione, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.
Ratio

L'art. 2444 c.c. presidi la certezza dei terzi sulla consistenza del capitale sociale, dato che hanno diritto a conoscere quale sia l'effettiva garanzia patrimoniale della società con cui contrattano. La delibera di aumento è condizione necessaria ma non sufficiente: finché le nuove azioni non sono sottoscritte e il relativo aumento non è iscritto nel Registro delle imprese, la variazione del capitale rimane interna alla compagine sociale. La pubblicità nel Registro costituisce il momento in cui l'aumento diventa opponibile erga omnes, modificando la struttura finanziaria della società in modo riconoscibile da creditori, soci e mercato. Il divieto di menzione prima dell'iscrizione tutela i terzi dalla rappresentazione di una consistenza patrimoniale non ancora consolidata.

Analisi

La norma prevede due adempimenti distinti. Il primo è temporale: l'attestazione deve essere depositata entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione. La sottoscrizione costituisce il dies a quo; il termine è ordinatorio nella prassi ma la sua violazione espone gli amministratori a responsabilità verso la società e i terzi. L'attestazione è un atto unilaterale degli amministratori che certifica l'avvenuta sottoscrizione delle azioni e il contestuale versamento della quota minima di legge. Il secondo adempimento è il divieto di menzione: fino all'iscrizione, l'aumento non può essere richiamato in alcun atto (corrispondenza, contratti, intestazioni) della società. La violazione del divieto comporta responsabilità degli amministratori ma non la nullità degli atti compiuti, potendo tuttavia costituire elemento di induzione in errore dei terzi. Nel caso di delega ex art. 2443 c.c., l'attestazione è allegata alla dichiarazione di cui all'art. 2343-quater, terzo comma, lettera d), quando il conferimento sia avvenuto senza relazione dell'esperto.

Quando si applica

L'art. 2444 c.c. si applica a qualsiasi aumento di capitale eseguito mediante sottoscrizione di nuove azioni: aumenti a pagamento deliberati dall'assemblea (artt. 2438 ss. c.c.), aumenti delegati agli amministratori (art. 2443 c.c.). Non si applica agli aumenti gratuiti di cui all'art. 2442 c.c., per i quali l'efficacia è comunque subordinata alla modifica statutaria e alla relativa iscrizione ex art. 2436 c.c. Il termine di trenta giorni decorre dalla sottoscrizione dell'ultima azione emessa nell'aumento, o dalla sottoscrizione parziale laddove la delibera preveda un'efficacia anche parziale dell'aumento.

Connessioni

L'art. 2444 c.c. si collega con l'art. 2436 c.c. (procedura di iscrizione delle modifiche statutarie, richiamata espressamente per la delega), con l'art. 2442 c.c. (aumento gratuito), con l'art. 2443 c.c. (delega agli amministratori), con l'art. 2343-quater c.c. (conferimenti in natura senza esperto, che richiama l'attestazione ex 2444 c.c.) e con i principi generali in materia di pubblicità commerciale (artt. 2193 ss. c.c.). Il deposito e l'iscrizione sono curati dall'ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente.

Domande frequenti

Entro quanto tempo va depositata l'attestazione dell'aumento di capitale?

Entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione. Il termine decorre dalla data in cui le nuove azioni sono state sottoscritte, indipendentemente dalla data della delibera di aumento.

Cosa si intende per 'attestazione' degli amministratori?

È un atto con cui gli amministratori certificano che l'aumento di capitale è stato eseguito, cioè che le nuove azioni sono state sottoscritte (e la quota minima versata). Non è una delibera assembleare ma un atto degli amministratori che deve essere depositato al Registro delle imprese.

La società può dichiarare il nuovo capitale prima dell'iscrizione?

No. Prima dell'iscrizione nel Registro delle imprese l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società (contratti, corrispondenza, fatture, intestazioni). La violazione espone gli amministratori a responsabilità ma non comporta automaticamente la nullità degli atti compiuti.

Cosa succede se gli amministratori non depositano l'attestazione nei trenta giorni?

Il mancato deposito nei termini può comportare responsabilità civile degli amministratori verso la società e i terzi danneggiati dal ritardo nella pubblicità. Non è prevista una sanzione pecuniaria specifica, ma il ritardo può rilevare come inadempimento ai doveri di gestione.

L'art. 2444 c.c. si applica anche all'aumento gratuito?

No. L'aumento gratuito ex art. 2442 c.c. non comporta sottoscrizione di nuove azioni da parte dei soci; la modifica del capitale avviene per imputazione di riserve e segue la procedura di iscrizione delle modifiche statutarie ex art. 2436 c.c., non quella dell'art. 2444 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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