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Art. 2502 c.c. Deliberazione di fusione
In vigore
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto. La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
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In sintesi
Il procedimento deliberativo della fusione
L'art. 2502 c.c. disciplina la fase deliberativa del procedimento di fusione, che costituisce il momento di manifestazione della volontà sociale di ciascun ente partecipante. La norma si articola su tre livelli: il metodo deliberativo, distinto per tipo societario; il diritto di recesso del socio dissenziente nelle società di persone; i limiti alle modifiche apportabili al progetto.
Approvazione del progetto di fusione
Ciascuna società partecipante deve approvare il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. Il progetto è l'atto programmatico che definisce i termini dell'operazione: struttura della fusione, rapporto di cambio, modalità di assegnazione di azioni/quote, data di efficacia contabile, eventuali diritti speciali. L'approvazione non può avvenire sulla base di un progetto diverso da quello depositato e pubblicato: i soci devono poter esprimere il proprio voto in modo informato.
Quorum nelle società di persone
Nelle Snc e Sas (salvo diversa previsione del contratto sociale) la fusione è approvata con il consenso della maggioranza calcolata in base alla partecipazione agli utili, non per teste. Questo criterio riflette la logica patrimoniale che domina le società di persone. Il socio che non abbia consentito ha diritto di recedere dalla società, tutela essenziale data la personalizzazione del rapporto sociale tipica di questi enti.
Quorum nelle società di capitali
Nelle SpA, Srl e SApA si applicano le norme previste per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto: tipicamente assemblea straordinaria con quorum costitutivo e deliberativo qualificati (artt. 2368-2369 c.c. per le SpA). Negli statuti di Srl è frequente prevedere quorum rafforzati per operazioni straordinarie. Se la società è quotata, si applica anche la disciplina Consob sulle operazioni con parti correlate ove rilevante.
Limiti alle modifiche del progetto
La decisione di fusione può modificare il progetto ma solo nei limiti in cui tali modifiche non incidano sui diritti dei soci o dei terzi. Modifiche che alterino il rapporto di cambio, i diritti dei soci di minoranza o le garanzie per i creditori richiederebbero un nuovo deposito e una nuova fase informativa, con riapertura dei termini di opposizione.
Domande frequenti
Quale maggioranza è richiesta per deliberare la fusione in una Snc?
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, è richiesto il consenso della maggioranza dei soci determinata in base alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno, non per numero di soci. Il socio che non consente ha diritto di recedere dalla società.
L'assemblea straordinaria può modificare il progetto di fusione?
Sì, ma solo con modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi. Modifiche sostanziali — come la variazione del rapporto di cambio o delle garanzie ai creditori — richiederebbero un nuovo progetto, nuovo deposito e riapertura dei termini procedurali.
Qual è il termine per depositare la delibera di fusione?
Dopo l'approvazione, la delibera va iscritta nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2502-bis c.c. Il deposito deve avvenire entro trenta giorni. Il termine di sessanta giorni per l'opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.) decorre dall'ultima di tali iscrizioni.
Il socio di minoranza di una SpA può bloccare la fusione?
No, la fusione è approvata con le maggioranze previste per la modifica statutaria. Il socio dissenziente di una SpA non ha un generale diritto di recesso per la fusione, salvo che lo statuto lo preveda espressamente o che la fusione comporti una modifica dell'oggetto sociale con cambiamento significativo dell'attività.
Cosa succede se una delle società partecipanti non approva il progetto?
Se una delle società partecipanti non approva il progetto di fusione, l'intera operazione non può procedere. La fusione richiede l'approvazione unanime (nel senso che ciascuna società deve deliberare favorevolmente). In mancanza, le società restano giuridicamente autonome.