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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2505 c.c. Società costituite all’estero con sede nel territorio dello Stato

In vigore

possedute Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. L’atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell’articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonchè, quanto alla società incorporante, quelle dell’articolo 2501-septies (1). I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione (2) di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.

In sintesi

  • Disciplina la fusione per incorporazione quando la società incorporante detiene tutte le azioni o quote della società incorporata.
  • Semplifica il procedimento: non si applicano alcune disposizioni ordinarie (art. 2501-ter, co. 1, nn. 3-5; artt. 2501-quinquies e 2501-sexies).
  • Consente, se lo statuto lo prevede, che la decisione di fusione sia adottata dagli organi amministrativi con atto pubblico, in luogo dell'assemblea.
  • Riconosce ai soci della incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale il diritto di chiedere che la fusione sia deliberata dall'assemblea entro otto giorni dal deposito/pubblicazione del progetto.
Ratio

L'art. 2505 c.c. introduce un regime semplificato per la fusione per incorporazione c.d. «totalitaria», ossia quella in cui la società incorporante possiede già il cento per cento delle azioni o delle quote della società incorporanda. La ratio è che, in presenza di un controllo integrale, molte delle tutele ordinariamente previste per i soci, quali la relazione degli esperti sul rapporto di cambio (art. 2501-sexies) e la relazione degli organi amministrativi (art. 2501-quinquies), risultano superflue: non esistendo soci di minoranza della controllata da proteggere rispetto al rapporto di cambio, l'apparato documentale e informativo può essere alleggerito senza pregiudicare interessi rilevanti. Il legislatore ha così mutuato la logica delle direttive europee in materia di fusioni societarie (Direttiva 2017/1132/UE), recepita nell'ordinamento italiano, che ammette deroghe al procedimento ordinario nei casi di partecipazione totalitaria.

Analisi

Il primo comma esclude tre categorie di adempimenti: i numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2501-ter, primo comma (ossia le indicazioni nel progetto di fusione relative al rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle azioni o quote e la data di godimento), la relazione degli organi amministrativi di cui all'art. 2501-quinquies e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies. Tali esclusioni sono giustificate dal fatto che, non essendovi soci terzi da tutelare in ordine al rapporto di cambio, esse perdono la loro funzione. Il secondo comma introduce una facoltà statutaria ulteriore: l'atto costitutivo o lo statuto può attribuire agli organi amministrativi, anziché alle assemblee, il potere di deliberare la fusione, a condizione che siano rispettati gli adempimenti dell'art. 2501-ter, terzo e quarto comma (deposito del progetto, avvisi ai creditori), nonché, per la sola incorporante, le prescrizioni dell'art. 2501-septies. Il terzo comma riconosce una tutela residuale ai soci della incorporante: coloro che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale possono richiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea, entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione del progetto.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente all'ipotesi in cui la società incorporante detiene già il cento per cento delle azioni o delle quote della società incorporata al momento dell'avvio del procedimento di fusione. Non basta una partecipazione maggioritaria: è richiesta la totalità. Se lo statuto della incorporante non contiene la previsione di cui al secondo comma, la decisione resta di competenza assembleare; la clausola statutaria opera quindi come condizione aggiuntiva per il ricorso al procedimento amministrativo. Il diritto di richiedere il ritorno all'assemblea spetta ai soli soci della incorporante (non della incorporata, i cui soci sono già assorbiti dalla titolarità al cento per cento) e deve essere esercitato tempestivamente entro otto giorni.

Connessioni

L'art. 2505 si inserisce nel Capo X del Titolo V del Libro V del Codice civile dedicato alla trasformazione, fusione e scissione. Si coordina con l'art. 2501 (nozione di fusione), l'art. 2501-ter (progetto di fusione), l'art. 2501-quinquies (relazione degli organi amministrativi), l'art. 2501-sexies (relazione degli esperti), l'art. 2501-septies (deposito del progetto), l'art. 2502 (decisione di fusione). Rilevante anche il parallelo con l'art. 2505-bis che disciplina il caso di partecipazione non totalitaria ma almeno del novanta per cento. A livello europeo il riferimento è la Direttiva 2017/1132/UE (artt. 116 e ss.), che ha codificato le semplificazioni per le fusioni intragruppo.

Domande frequenti

Cos'è la fusione per incorporazione totalitaria?

È la fusione in cui la società incorporante possiede già il 100% delle azioni o quote della società incorporata. In questo caso non esistono soci di minoranza nella controllata e il procedimento è semplificato dall'art. 2505 c.c.

Quali adempimenti vengono eliminati nella fusione ex art. 2505?

Non si applicano le indicazioni del progetto di fusione relative al rapporto di cambio (art. 2501-ter, co. 1, nn. 3-5), la relazione degli organi amministrativi (art. 2501-quinquies) e la relazione degli esperti (art. 2501-sexies), poiché non vi sono soci terzi da tutelare in ordine al rapporto di cambio.

Gli organi amministrativi possono sempre decidere la fusione al posto dell'assemblea?

No. La decisione amministrativa è possibile solo se l'atto costitutivo o lo statuto della incorporante lo prevede espressamente. In assenza di tale clausola, la competenza resta in capo all'assemblea straordinaria.

Entro quando i soci possono chiedere che la fusione sia deliberata dall'assemblea?

I soci della incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale devono presentare la richiesta alla società entro otto giorni dalla data di deposito o di pubblicazione del progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter, terzo comma.

La norma si applica anche se la partecipazione è del 99%?

No. L'art. 2505 richiede che la incorporante possieda tutte le azioni o le quote della incorporata (100%). Per le partecipazioni non totalitarie ma almeno del 90% si applica l'art. 2505-bis, che prevede un regime parzialmente diverso.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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