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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2505 BIS c.c. Incorporazione di società possedute al

In vigore

novanta per cento Alla fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies (1), qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 2501-septies (2), e che l’iscrizione o la pubblicazione prevista (3) dall’articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata. Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 2505.

In sintesi

  • La norma si applica quando la società incorporante detiene almeno il 90% delle azioni o quote della società incorporata.
  • Sono esonerate le relazioni degli amministratori e degli esperti (artt. 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-septies), a condizione che ai soci di minoranza sia riconosciuto il diritto di exit al valore di recesso.
  • Lo statuto può attribuire all'organo amministrativo della incorporante il potere di deliberare la fusione, con atto pubblico, purché siano rispettate le disposizioni sull'informativa pre-fusione.
  • In caso di delibera amministrativa, il deposito o la pubblicazione previsti dall'art. 2501-ter, terzo comma, devono avvenire almeno 30 giorni prima della decisione della società incorporata.
  • Il corrispettivo riconosciuto ai soci di minoranza è determinato secondo i criteri del recesso (art. 2437-ter c.c. per le S.p.A., art. 2473 c.c. per le S.r.l.).

Art. 2505-bis c.c. disciplina le fusioni per incorporazione di società con partecipazioni pari al novanta per cento.

Ratio della norma

La disposizione risponde a una logica di semplificazione procedurale: quando la incorporante controlla già la quasi totalità del capitale della incorporata, il rischio di conflitto di interessi tra i soci è ridotto e la fusione ha un impatto limitato sugli equilibri societari. Il legislatore ha tuttavia bilanciato questa semplificazione con la tutela dei soci di minoranza, riconoscendo loro il diritto di liquidare la propria partecipazione a un valore equo, senza essere costretti a rimanere in una struttura post-fusione che non hanno approvato.

Analisi del testo

Il primo comma opera una deroga condizionata: le formalità documentali degli artt. 2501-quater (relazione degli amministratori), 2501-quinquies (relazione degli esperti sul rapporto di cambio), 2501-sexies (situazione patrimoniale) e 2501-septies (deposito degli atti) non sono richieste, ma solo se i soci di minoranza ricevono il diritto di far acquistare le proprie azioni o quote dalla incorporante a un corrispettivo determinato secondo i criteri del recesso. Se tale diritto non viene concesso, la fusione ricade nel regime ordinario. Il secondo comma introduce una ulteriore semplificazione facoltativa, subordinata alla previsione statutaria: la decisione di fusione lato incorporante può essere adottata dall'organo amministrativo (anziché dall'assemblea), con atto pubblico. Restano fermi l'obbligo di rispettare l'art. 2501-septies e il termine di almeno 30 giorni per il deposito o la pubblicazione degli atti prima della decisione della incorporata.

Quando si applica

La norma trova applicazione nelle fusioni per incorporazione in cui la partecipazione detenuta dalla incorporante nella incorporata raggiunga o superi il 90% del capitale. La soglia si computa al momento della delibera di fusione. Può riguardare sia S.p.A. sia S.r.l., sia fusioni omogenee sia eterogenee, purché la struttura partecipativa soddisfi il requisito. Non si applica alla fusione paritaria né alle operazioni in cui la soglia del 90% non è raggiunta (per queste ultime si rinvia all'art. 2505 c.c., che prevede una semplificazione analoga per la partecipazione al 100%).

Connessioni con altre norme

L'art. 2505-bis si inserisce nel sistema degli artt. 2501 e ss. c.c. dedicati alla fusione societaria. Va letto in combinato con: l'art. 2505 c.c. (incorporazione totalitaria al 100%, semplificazione massima); l'art. 2501-ter c.c. (progetto di fusione e pubblicità); l'art. 2437-ter c.c. (criteri di liquidazione delle azioni in caso di recesso nelle S.p.A.) e l'art. 2473 c.c. (recesso nelle S.r.l.); il d.lgs. 108/2008 (fusioni transfrontaliere intracomunitarie), che richiama schemi analoghi di tutela dei soci di minoranza.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 2505 e l'art. 2505-bis c.c.?

L'art. 2505 c.c. riguarda la fusione per incorporazione totalitaria, in cui la incorporante detiene il 100% della incorporata: in quel caso non esistono soci di minoranza e la semplificazione è massima. L'art. 2505-bis si applica quando la partecipazione è compresa tra il 90% e il 99,99%: la semplificazione documentale è analoga, ma deve essere compensata con il riconoscimento del diritto di exit ai soci rimasti fuori.

I soci di minoranza possono opporsi alla fusione semplificata?

I soci di minoranza non hanno un potere di veto sulla fusione, ma hanno diritto di ottenere la liquidazione della loro partecipazione a un corrispettivo determinato secondo i criteri del recesso. Se intendono restare, partecipano alla società post-fusione. La tutela è dunque di tipo economico (exit), non decisionale (blocco dell'operazione).

Come si calcola il corrispettivo di liquidazione per i soci di minoranza?

Il corrispettivo è determinato secondo i criteri previsti per il recesso: nelle S.p.A. si fa riferimento all'art. 2437-ter c.c. (patrimonio netto, prospettive reddituali e, per le quotate, media aritmetica dei prezzi di chiusura degli ultimi sei mesi); nelle S.r.l. si applica l'art. 2473 c.c. (valore di mercato del patrimonio sociale). In entrambi i casi può intervenire un esperto nominato dal Tribunale in caso di contestazione.

È obbligatorio prevedere nello statuto la competenza dell'organo amministrativo per deliberare la fusione?

No, la previsione statutaria è facoltativa. In assenza di clausola statutaria, la decisione di fusione lato incorporante rimane di competenza dell'assemblea dei soci, secondo le regole ordinarie. Solo se lo statuto lo consente espressamente il consiglio di amministrazione (o l'organo equivalente) può deliberare la fusione con atto pubblico.

Il termine di 30 giorni per il deposito degli atti vale sempre?

Il termine di 30 giorni si applica specificamente quando la fusione lato incorporante è deliberata dall'organo amministrativo ai sensi del secondo comma dell'art. 2505-bis. In tale ipotesi, il deposito o la pubblicazione previsti dall'art. 2501-ter, terzo comma, devono precedere di almeno 30 giorni la data fissata per la decisione della società incorporata, garantendo ai soci di quest'ultima un'adeguata finestra informativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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