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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2506 BIS c.c. Progetto di scissione

In vigore

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’articolo 2501-ter ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in danaro. Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto. Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, il progetto (2) di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501-ter, primo comma, nè altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anzichè ai suoi soci. (3) Il progetto di scissione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell’articolo 2501-ter, commi terzo e quarto. (4)

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il progetto di scissione deve contenere tutti i dati previsti dall'art. 2501-ter (dati del progetto di fusione) più la descrizione puntuale degli elementi patrimoniali assegnati a ciascuna beneficiaria e l'eventuale conguaglio in denaro.
  • Se un elemento attivo non è assegnato dal progetto: nell'ipotesi di scissione totale (assegnazione dell'intero patrimonio) va ripartito proporzionalmente al patrimonio netto assegnato; nella scissione parziale rimane alla società scissa.
  • Per le passività non assegnate: nella scissione totale rispondo solidalmente le beneficiarie; nella parziale rispondono solidalmente la scissa e le beneficiarie, con limite al valore del patrimonio netto attribuito a ciascuna.
  • Il progetto deve indicare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci.
  • Se l'attribuzione delle partecipazioni è non proporzionale, il progetto deve riconoscere ai soci dissenzienti il diritto al disinvestimento a un corrispettivo calcolato con i criteri del recesso.

Art. 2506-bis c.c. prescrive che il progetto di scissione rechi la descrizione dei beni assegnati a ciascuna società beneficiaria.

Ratio della norma

L'art. 2506-bis persegue un duplice obiettivo: garantire la trasparenza informativa verso soci e creditori, e definire regole suppletive certe per le ipotesi in cui il progetto sia lacunoso quanto alla destinazione di elementi patrimoniali. La norma bilancia la libertà organizzativa degli amministratori con la tutela dei terzi che vantano crediti nei confronti delle società coinvolte.

Analisi del testo

Il primo comma rinvia al contenuto del progetto di fusione (art. 2501-ter), integrandolo con due elementi specifici della scissione: la descrizione analitica degli elementi patrimoniali da trasferire e l'eventuale conguaglio in denaro, che non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite (limite ricavato per analogia dall'art. 2501-ter, n. 3). Il secondo e il terzo comma introducono regole suppletive di diritto oggettivo che operano automaticamente quando il progetto tace sulla destinazione di un elemento attivo o passivo, distinguendo tra scissione totale e parziale. Il quarto comma è cardine dell'operazione: fissa il criterio di distribuzione delle partecipazioni. Il quinto comma tutela la minoranza dissenziente in caso di scissione asimmetrica — quella in cui i soci non ricevono partecipazioni nelle beneficiarie in proporzione alla quota originaria — assicurando loro un exit right calcolato come nel recesso.

Quando si applica

La norma si applica a ogni scissione di società di capitali (scissione totale, parziale, per incorporazione) disciplinata dagli artt. 2506 e seguenti c.c. Il rinvio ai criteri del recesso (art. 2473 per le s.r.l., art. 2437-ter per le s.p.a.) per il calcolo del corrispettivo in caso di attribuzione non proporzionale opera soltanto quando il progetto preveda una distribuzione asimmetrica delle partecipazioni. Le regole suppletive per attivo e passivo non assegnati operano anche quando la lacuna dipenda da una sopravvenienza successiva al progetto ma anteriore all'iscrizione della scissione.

Connessioni con altre norme

L'art. 2506-bis è inscindibilmente collegato all'art. 2501-ter (contenuto del progetto di fusione, richiamato per i dati di base), all'art. 2506-ter (relazioni degli amministratori e degli esperti), agli artt. 2473 e 2437-ter (criteri di determinazione del valore in caso di recesso, applicati per analogia alla tutela del socio dissenziente), e all'art. 2506-quater (effetti della scissione e responsabilità solidale delle beneficiarie per i debiti della scissa, che si coordina con la responsabilità limitata al patrimonio netto di cui al terzo comma). In materia fiscale, il coordinamento con gli artt. 172 e 173 TUIR è rilevante per verificare la neutralità fiscale dell'operazione.

Domande frequenti

Cosa succede se il progetto di scissione non indica a chi spetta un immobile della società scissa?

Dipende dal tipo di scissione. Se la scissione è totale (l'intero patrimonio viene trasferito), l'immobile si ripartisce tra le beneficiarie in proporzione al patrimonio netto assegnato a ciascuna. Se la scissione è parziale, l'immobile resta alla società scissa.

Le società beneficiarie rispondono dei debiti non indicati nel progetto di scissione?

Sì, ma con un limite. Nella scissione totale le beneficiarie rispondono in solido per i debiti non assegnati, ciascuna però solo fino al valore effettivo del patrimonio netto che ha ricevuto. Nella scissione parziale, della parte non assegnata rispondono in solido sia la società scissa sia le beneficiarie, sempre nei limiti del rispettivo patrimonio netto attribuito.

Cos'è la scissione asimmetrica e quali tutele prevede la legge per i soci di minoranza?

La scissione è asimmetrica quando i soci non ricevono partecipazioni nelle beneficiarie in proporzione alla loro quota originaria (ad esempio, certi soci ricevono quote di una beneficiaria e altri di un'altra). In questo caso la legge riconosce ai soci che non approvano la scissione il diritto di vendere le proprie partecipazioni a un corrispettivo calcolato con i criteri del recesso (art. 2437-ter per le s.p.a., art. 2473 per le s.r.l.).

Il progetto di scissione deve elencare ogni singolo bene dell'azienda?

Non è richiesta necessariamente una descrizione analitica bene per bene, ma il progetto deve permettere di identificare con esattezza quali elementi patrimoniali (attivi e passivi) vengono trasferiti a ciascuna beneficiaria. L'esatta descrizione imposta dalla norma mira proprio a evitare ambiguità che farebbero scattare le regole suppletive sull'assegnazione automatica.

Il conguaglio in denaro previsto nel progetto di scissione ha un limite massimo?

La norma non fissa espressamente un limite, ma la dottrina maggioritaria e la prassi notarile estendono per analogia il limite del 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate, già previsto per la fusione dall'art. 2501-ter, n. 3 c.c. Un conguaglio superiore farebbe dubitare della reale natura di scissione dell'operazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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