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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2513 c.c. Criteri per la definizione della prevalenza.

In vigore

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (1); c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

In sintesi

  • Gli amministratori e i sindaci documentano la prevalenza mutualistica nella nota integrativa al bilancio.
  • Tre parametri alternativi: ricavi da soci superiori al 50% del totale (lett. a), costo del lavoro dei soci superiore al 50% (lett. b), costo della produzione da soci superiore al 50% (lett. c).
  • Se coesistono più tipi di scambio mutualistico, la prevalenza si calcola come media ponderata delle percentuali.
  • Per le cooperative agricole esiste un criterio speciale basato sulla quantità o valore dei prodotti conferiti dai soci (>50% del totale).
Ratio

L'art. 2513 c.c. traduce in cifre il concetto qualitativo di «prevalenza» introdotto dall'art. 2512 c.c. La norma risponde all'esigenza di certezza giuridica: la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, e le cospicue agevolazioni ad essa collegate, non può dipendere da valutazioni discrezionali, ma deve essere verificabile obiettivamente attraverso dati contabili standardizzati. Il legislatore ha scelto di ancorare la prevalenza ai conti del bilancio (voci dell'art. 2425 c.c.) perché sono dati ufficiali, soggetti a revisione e consultabili dai terzi. La responsabilità della documentazione è affidata congiuntamente ad amministratori e sindaci, rafforzando i presidi di controllo interno.

Analisi

La norma prevede tre parametri alternativi, ciascuno riferito a una voce del conto economico ex art. 2425 c.c.: (a) ricavi da vendite/prestazioni verso soci >50% del totale (voce A1); (b) costo del lavoro dei soci >50% del costo totale del lavoro (voce B9, includendo anche le forme di lavoro atipico inerenti lo scopo mutualistico); (c) costo della produzione per servizi/beni ricevuti dai soci >50% del totale (voci B6 e B7 rispettivamente). Quando la cooperativa pratica più tipi di scambio simultaneamente, si applica la media ponderata. Per le cooperative agricole vige un criterio speciale, quantità o valore dei prodotti conferiti dai soci >50% del totale, che tiene conto della specificità del settore primario, dove le categorie contabili standard sarebbero di difficile applicazione.

Quando si applica

I criteri dell'art. 2513 si applicano ogni anno, in sede di redazione del bilancio. La verifica è condizione per mantenere l'iscrizione nell'albo speciale delle cooperative a mutualità prevalente e per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali. In caso di mancata documentazione o di mancato rispetto della soglia per due esercizi consecutivi scattano le conseguenze dell'art. 2545-octies c.c. I parametri rilevano anche ai fini delle ispezioni ministeriali ex art. 2545-ter c.c.

Connessioni

L'art. 2513 è norma di attuazione dell'art. 2512 c.c. e si coordina con l'art. 2514 c.c. (requisiti statutari), l'art. 2425 c.c. (schema del conto economico), l'art. 2545-octies c.c. (perdita della qualifica) e l'art. 2545-ter c.c. (vigilanza). Nelle cooperative agricole assume rilievo il d.lgs. 228/2001. Sul piano fiscale interagisce con il d.p.r. 601/1973 e con l'art. 1, commi 460-466, l. 311/2004.

Domande frequenti

Come si calcola la prevalenza mutualistica nel bilancio?

Si confrontano i dati del conto economico ex art. 2425 c.c.: ricavi da soci/totale ricavi (lett. a), costo lavoro soci/totale costo lavoro (lett. b), costo produzione da soci/totale costo produzione (lett. c). Ciascun parametro deve superare il 50%.

Chi deve documentare la prevalenza?

Gli amministratori e i sindaci, congiuntamente, nella nota integrativa al bilancio. La responsabilità è condivisa per rafforzare i controlli interni e assicurare la correttezza della documentazione verso l'albo e l'autorità di vigilanza.

Come funziona la media ponderata se la cooperativa ha più tipi di scambio?

Quando coesistono più tipologie di scambio mutualistico (es. lavoro e conferimento), si calcolano le percentuali relative a ciascuna categoria e si determina la media ponderata. Il risultato complessivo deve superare il 50%.

Qual è il criterio speciale per le cooperative agricole?

Nelle cooperative agricole la prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci supera il 50% della quantità o del valore totale dei prodotti lavorati. Questo criterio sostituisce i parametri contabili standard, più adatti alle imprese commerciali.

Cosa succede se la soglia del 50% non è raggiunta?

Se la cooperativa non documenta la prevalenza per due esercizi consecutivi, perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2545-octies c.c., con conseguente obbligo di devoluzione patrimoniale e perdita delle agevolazioni fiscali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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