Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2512 c.c. Cooperativa a mutualità prevalente.
In vigore
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2511 - Articolo 2511 Codice Civile: Società cooperative.→Cod. civ. art. 2513 - Art. 2513 c.c.: Criteri per la definizione della prevalenza.→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2505 bis Codice Civile: Incorporazione di società possedute al→Art. 2505 c.c.: Società costituite all’estero con sede nel terri→Art. 2504 quater Codice Civile: Invalidità della fusione→Art. 2504 ter Codice Civile: Divieto di assegnazione di azioni o quote→Art. 2504 bis Codice Civile: Effetti della fusione→Articolo 2504 Codice Civile: Atto di fusione→Art. 2503 bis Codice Civile: Obbligazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2512 c.c. introduce la distinzione, cardine della riforma del 2003, tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative ordinarie. La ratio è selettiva: il legislatore riserva le agevolazioni fiscali e i benefici pubblicistici soltanto alle cooperative che effettivamente realizzano la funzione sociale della mutualità, cioè quelle in cui lo scambio con i soci è predominante rispetto all'attività con i terzi. Si evita così che il modello cooperativo sia utilizzato come «scudo» fiscale da enti che in realtà operano come normali imprese lucrative.
Analisi
La norma distingue tre tipi di scambio mutualistico prevalente, corrispondenti ai modelli cooperativi più diffusi: (1) cooperativa di consumo/utenza, dove i soci sono destinatari prevalenti dei beni o servizi prodotti; (2) cooperativa di lavoro, dove i soci apportano prevalentemente le proprie prestazioni lavorative; (3) cooperativa di conferimento, dove i soci forniscono prevalentemente i fattori produttivi (beni o servizi). In ciascun caso la «prevalenza» non è meramente qualitativa ma si misura con soglie quantitative precise stabilite dall'art. 2513 c.c. (50% dei ricavi, costi o apporti). L'iscrizione nell'albo speciale e il deposito annuale dei bilanci garantiscono la trasparenza e consentono la vigilanza pubblica.
Quando si applica
La qualifica di cooperativa a mutualità prevalente rileva ogni volta che occorre stabilire se la cooperativa ha diritto alle agevolazioni fiscali (d.p.r. 601/1973, l. 311/2004), all'esonero da alcune disposizioni societarie o al trattamento privilegiato in sede fallimentare. Perde la qualifica, con obbligo di devoluzione al fondo mutualistico, la cooperativa che per due esercizi consecutivi non rispetti i parametri di prevalenza (art. 2545-octies c.c.).
Connessioni
L'art. 2512 va letto in combinato con l'art. 2513 c.c. (criteri quantitativi di prevalenza), l'art. 2514 c.c. (requisiti statutari obbligatori), l'art. 2545-octies c.c. (perdita della qualifica) e l'art. 2545-ter c.c. (devoluzione del patrimonio). Sul piano fiscale il riferimento è al d.p.r. 601/1973 e all'art. 1, commi 460-466, l. 311/2004. La categoria si raccorda con l'art. 45 Cost. e con la l. 59/1992 sui fondi mutualistici.
Casi pratici
Caso 1: Tizio costituisce con altri soci una cooperativa di consumo alimentare
Alla fine dell'esercizio, l'80% dei ricavi da vendita di prodotti proviene da acquisti dei soci stessi. La cooperativa soddisfa il parametro del 50% ex art. 2513, lett. a), c.c. e si qualifica come cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2512, n. 1, c.c., accedendo alle agevolazioni fiscali previste.
Caso 2: Caio e Sempronio fanno parte di una cooperativa edilizia di abitazione
La cooperativa costruisce appartamenti da assegnare ai soci in proprietà. Poiché l'attività è svolta prevalentemente a favore dei soci (conferenti di apporti finanziari), rientra nella categoria dell'art. 2512, n. 3, c.c. e la prevalenza deve essere documentata nella nota integrativa secondo i criteri dell'art. 2513 c.c.
Caso 3: Mevio partecipa a una cooperativa di facchinaggio
Se il costo del lavoro dei soci cooperatori supera il 50% del costo totale del lavoro, la cooperativa è a mutualità prevalente ex art. 2512, n. 2, c.c. In caso contrario, perde la qualifica e non può beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate.
Domande frequenti
Cosa distingue una cooperativa a mutualità prevalente da una ordinaria?
La cooperativa a mutualità prevalente svolge la propria attività principalmente con i propri soci (come consumatori, lavoratori o conferenti) e rispetta soglie quantitative stabilite dall'art. 2513 c.c. Solo queste cooperative accedono alle agevolazioni fiscali e ai benefici previsti dalla legge.
Quali sono i tre tipi di mutualità prevalente?
L'art. 2512 c.c. individua: (1) cooperative che forniscono beni o servizi prevalentemente ai soci consumatori/utenti; (2) cooperative che si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci; (3) cooperative che si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi dei soci.
Come si dimostra la prevalenza?
La prevalenza è documentata dagli amministratori e sindaci nella nota integrativa al bilancio, attraverso i parametri quantitativi dell'art. 2513 c.c. (soglie del 50% su ricavi, costo del lavoro o costo della produzione).
Cosa succede se la cooperativa perde la mutualità prevalente?
Se per due esercizi consecutivi non rispetta i parametri, la cooperativa perde la qualifica di mutualità prevalente (art. 2545-octies c.c.) e deve devolvere una quota del patrimonio ai fondi mutualistici, oltre a perdere le agevolazioni fiscali.
È obbligatorio depositare il bilancio nell'albo speciale?
Sì. L'art. 2512, ultimo comma, c.c. impone alle cooperative a mutualità prevalente di iscriversi nell'apposito albo e di depositare annualmente i propri bilanci, garantendo così la trasparenza nei confronti dei soci e dell'autorità di vigilanza.