Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2510 c.c. – Società con prevalenti interessi stranieri
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l’esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2509-bis - Art. 2509 bis Codice Civile: Responsabilità in caso di inosserva→Cod. civ. art. 2510-bis - Art. 2510 bis Codice Civile: Trasferimento della sede all’estero→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2504 quater Codice Civile: Invalidità della fusione→Art. 2504 ter Codice Civile: Divieto di assegnazione di azioni o quote→Art. 2504 bis Codice Civile: Effetti della fusione→Articolo 2504 Codice Civile: Atto di fusione→Art. 2503 bis Codice Civile: Obbligazioni→Articolo 2503 Codice Civile: Opposizione dei creditori→Art. 2502 bis Codice Civile: Deposito e iscrizione della decisione di
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2510 c.c. introduce una clausola di salvaguardia («sono salve») a favore delle leggi speciali che limitano o vietano l'esercizio di specifiche attività economiche a società nelle quali siano presenti interessi stranieri. La ratio è duplice. Da un lato, la norma riconosce che il principio generale di equiparazione tra società nazionali e società straniere, implicito nel sistema del Capo XI, non è assoluto: vi sono settori sensibili (difesa, energia, comunicazioni, servizi bancari e finanziari, infrastrutture strategiche) in cui il legislatore speciale può introdurre deroghe giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale o interesse economico generale. Dall'altro lato, la norma evita che la disciplina generale del codice civile possa essere interpretata come abrogante implicita delle normative settoriali restrittive preesistenti o successive.
Analisi
La disposizione ha carattere meramente ricognitivo-confermativo: non introduce essa stessa divieti o condizioni, ma si limita a preservare l'efficacia delle leggi speciali esistenti o future. Il presupposto applicativo è la presenza di «interessi stranieri» nella società: questa nozione è più ampia di quella di «società estera» e include le società italiane in cui partecipano soggetti stranieri (soci, investitori, fondi). Le restrizioni possono consistere in: divieti assoluti di esercizio dell'attività, obblighi di autorizzazione preventiva, requisiti di composizione dell'azionariato, limitazioni alle quote detenibili da soggetti stranieri, poteri speciali dello Stato (golden power). L'art. 2510 va letto in combinato disposto con l'art. 2507: anche le restrizioni previste dalle leggi speciali devono essere interpretate in conformità ai principi comunitari, il che significa che possono essere applicate solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate allo scopo.
Quando si applica
La norma rileva ogni volta che una società, italiana o estera, con partecipazione straniera intenda esercitare un'attività soggetta a normativa speciale restrittiva. I settori più rilevanti in Italia sono: le attività bancarie e finanziarie (TUB, TUF), le comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'energia e le infrastrutture strategiche (d.l. 21/2012 sul golden power, ampliato dal d.l. 23/2020), il settore della difesa, i trasporti aerei e marittimi. Il giudice o l'autorità amministrativa chiamata a verificare l'applicabilità di tali norme non può disapplicarle sulla base della disciplina generale del codice civile.
Connessioni
L'art. 2510 si coordina con l'art. 2507 (principi comunitari come limite interpretativo anche alle restrizioni speciali), l'art. 2508 (obblighi generali delle sedi secondarie) e l'art. 2509 (assimilazione alla S.p.A. per tipi atipici). Le principali leggi speciali rilevanti sono: d.l. 21/2012 (golden power), ampliato dal d.l. 23/2020 (perimetro 5G e infrastrutture critiche); TUB (d.lgs. 385/1993, artt. 19 ss. sull'acquisizione di partecipazioni nelle banche); TUF (d.lgs. 58/1998); normativa UE sul controllo degli investimenti esteri (Regolamento UE 2019/452).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è il legale rappresentante di un fondo di investimento straniero che intende acquisire una partecipazione di controllo in una società italiana operante nel settore delle reti di telecomunicazione. Ai sensi dell'art. 2510 c.c., restano applicabili le disposizioni speciali del d.l. 21/2012 (golden power): il governo italiano può esaminare l'operazione e, se ne sussistono i presupposti, opporsi all'acquisizione o imporvi condizioni, indipendentemente dalla disciplina generale del codice civile sulle società.
Caso 2: Caso 2
Caio è il socio di riferimento di una banca italiana in cui un investitore straniero ha acquisito una quota superiore al 10%. Ai sensi dell'art. 2510 c.c., restano applicabili le disposizioni del TUB (artt. 19 ss.) che subordinano tale acquisizione all'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia. L'operazione non può essere perfezionata prima dell'ottenimento del nulla osta dell'autorità di vigilanza, anche se la disciplina generale delle società straniere non prevede tale requisito.
Domande frequenti
Cosa significa che le leggi speciali sono 'salve' rispetto all'art. 2510?
Significa che la disciplina generale del codice civile sulle società con interessi stranieri non deroga né abroga le normative settoriali speciali che impongono limitazioni o condizioni particolari. Tali leggi speciali continuano ad applicarsi nella loro integrezza.
Quali settori sono tipicamente soggetti a restrizioni per le società con interessi stranieri?
I settori più rilevanti in Italia includono: le infrastrutture strategiche e la difesa (golden power, d.l. 21/2012), il sistema bancario e finanziario (TUB, TUF), le comunicazioni elettroniche e il settore energetico. In questi ambiti l'ingresso di capitali stranieri può essere soggetto ad autorizzazione o vietato.
Il golden power rientra nelle disposizioni salvaguardate dall'art. 2510?
Sì. La normativa sul golden power (d.l. 21/2012 e successive modifiche) è una delle principali leggi speciali richiamate implicitamente dall'art. 2510 c.c.: essa consente al governo italiano di opporre condizioni o veti all'acquisizione di partecipazioni in società operanti in settori strategici da parte di soggetti stranieri.
Le restrizioni speciali per le società con interessi stranieri sono compatibili con il diritto UE?
Lo sono se giustificate da motivi imperativi di interesse generale (sicurezza pubblica, ordine pubblico, integrità delle infrastrutture critiche) e se proporzionate allo scopo. Il limite è l'art. 2507 c.c. che impone l'interpretazione conforme ai principi comunitari, inclusa la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.
L'art. 2510 si applica solo alle società estere o anche alle società italiane con soci stranieri?
Si applica a entrambe le categorie. La norma fa riferimento a società «nelle quali siano rappresentati interessi stranieri», locuzione che comprende sia le società costituite all'estero che le società italiane con partecipazione straniera significativa.