Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2509 c.c. – Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le società costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2508-bis - Art. 2508 bis Codice Civile: Registrazione e cancellazione telema…→Cod. civ. art. 2509-bis - Art. 2509 bis Codice Civile: Responsabilità in caso di inosserva→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2504 ter Codice Civile: Divieto di assegnazione di azioni o quote→Art. 2504 bis Codice Civile: Effetti della fusione→Articolo 2504 Codice Civile: Atto di fusione→Art. 2503 bis Codice Civile: Obbligazioni→Articolo 2503 Codice Civile: Opposizione dei creditori→Art. 2502 bis Codice Civile: Deposito e iscrizione della decisione di→Articolo 2502 Codice Civile: Deliberazione di fusione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2509 c.c. risolve il problema del «tipo sconosciuto»: quando una società straniera opera in Italia con una forma giuridica che non trova corrispondenza in alcuno dei tipi regolati dal codice civile italiano, è necessario individuare una disciplina di riferimento per garantire la tutela dei terzi che entrano in contatto con essa. La scelta del legislatore di richiamare le norme sulla S.p.A. risponde a una logica di massima protezione: la società per azioni è il tipo societario italiano soggetto agli obblighi più rigorosi di trasparenza e pubblicità e nel quale la responsabilità degli amministratori è più articolata. In questo modo si assicura un livello minimo di tutela per i terzi, indipendentemente dall'opacità del tipo societario straniero.
Analisi
La norma circoscrive con precisione il perimetro dell'assimilazione alla S.p.A.: essa riguarda solo due profili. Il primo è l'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese: la società estera atipica deve iscrivere i propri atti (statuto, modifiche, rappresentanti, ecc.) secondo le regole previste per la S.p.A. Il secondo profilo è la responsabilità degli amministratori: chi gestisce la società estera atipica risponde verso i soci e i terzi secondo le norme sulla responsabilità degli amministratori di S.p.A. (artt. 2392-2396 c.c.). Al di fuori di questi due ambiti, la legge che governa la società resta quella del Paese di costituzione (lex societatis), in applicazione dell'art. 25 della L. 218/1995 sul diritto internazionale privato. Non si tratta dunque di una trasformazione del tipo societario, ma di una puntuale estensione di regole nazionali a garanzia di interessi pubblici e di terzi.
Quando si applica
La norma si applica quando la società estera, che abbia una sede secondaria stabile in Italia ai sensi dell'art. 2508, appartiene a un tipo giuridico che non ha equivalenti nel diritto italiano. La valutazione di «tipo diverso» richiede un'analisi comparativa tra il tipo straniero e i tipi italiani (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.n.c., S.a.s., società cooperativa, ecc.). Se il tipo straniero è funzionalmente assimilabile a uno di questi, si applicano le norme di quel tipo specifico; solo in caso di irriducibile diversità scatta il rinvio residuale alla S.p.A.
Connessioni
L'art. 2509 si coordina con l'art. 2507 (interpretazione secondo principi comunitari), l'art. 2508 (obblighi di pubblicità delle sedi secondarie) e l'art. 2510 (limitazioni per società con interessi stranieri). Sul piano del diritto internazionale privato, il riferimento è l'art. 25 L. 218/1995 che individua la lex societatis. Per la responsabilità degli amministratori, si applicano gli artt. 2392-2396 c.c. in quanto compatibili con la struttura della società straniera. La Direttiva 2017/1132/UE detta standard minimi di pubblicità per le succursali di società straniere operanti negli Stati membri.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è il manager di una società costituita negli Stati Uniti come «Limited Liability Company» (LLC), forma giuridica che non trova un corrispondente esatto nel codice civile italiano. La LLC apre una sede secondaria a Torino. Ai sensi dell'art. 2509, per gli obblighi di iscrizione degli atti nel registro delle imprese e per la responsabilità di Tizio verso i terzi, si applicano le norme italiane sulla S.p.A., garantendo ai creditori italiani le tutele previste da quel tipo societario.
Caso 2: Caso 2
Caio contrae un contratto con una società costituita nel Regno Unito come «Limited Partnership» (LP), tipo non presente nell'ordinamento italiano. Quando sorgono problemi sull'esecuzione del contratto e Caio vuole agire contro gli amministratori della LP, l'art. 2509 gli consente di far valere la responsabilità degli amministratori secondo le regole della S.p.A. italiana, più protettive rispetto al diritto inglese applicabile alla LP.
Domande frequenti
Perché una società estera di tipo sconosciuto è assimilata alla S.p.A. e non alla S.r.l.?
La S.p.A. è il tipo societario italiano con gli obblighi di pubblicità e trasparenza più rigorosi e con la disciplina sulla responsabilità degli amministratori più articolata. Il rinvio alla S.p.A. garantisce il livello massimo di tutela per i terzi che interagiscono con la società estera di tipo atipico.
L'art. 2509 si applica a tutte le norme sulla S.p.A.?
No. L'assimilazione alla S.p.A. è limitata a due soli profili: gli obblighi di iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori. Per tutti gli altri aspetti, la società rimane regolata dalla legge del Paese di costituzione.
Come si determina se una società estera è di 'tipo diverso' da quelli italiani?
Tramite un'analisi comparativa tra le caratteristiche strutturali del tipo straniero (responsabilità dei soci, organi, regime di pubblicità) e i tipi societari italiani previsti dal codice civile. Solo se non è possibile un'assimilazione funzionale a nessun tipo italiano scatta il rinvio residuale alla S.p.A.
Una LLC americana deve iscriversi al registro delle imprese italiano?
Sì, se ha una sede secondaria stabile in Italia. Gli obblighi di iscrizione seguono le regole previste per la S.p.A. italiana ai sensi dell'art. 2509 c.c., in quanto la LLC non ha un corrispondente preciso nell'ordinamento italiano.
La responsabilità degli amministratori di una società estera atipica è illimitata?
No. Si applicano le norme sulla responsabilità degli amministratori di S.p.A. (artt. 2392-2396 c.c.), che prevedono una responsabilità per colpa verso la società e i terzi, non una responsabilità illimitata analoga a quella dei soci di una società di persone.