Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2508 BIS c.c. Registrazione e cancellazione telematica

In vigore

della sede secondaria di una societa' soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea (1) L’atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell’Unione europea e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l’indicazione dei relativi poteri, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalità disciplinate dagli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, anche con le modalità in videoconferenza di cui alle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Gli atti da depositare, ai fini della procedura di cui al periodo precedente, sono contenuti in duplicati informatici o copie informatiche rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali è garantita, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la provenienza dal medesimo registro e la conformità ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti. Il notaio può richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell’identità dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società Ai fini della registrazione delle sedi secondarie di cui al primo comma, sono forniti i seguenti dati: a) l’indirizzo della sede secondaria; b) l’attività della sede secondaria; c) il registro di iscrizione della società; d) il numero di iscrizione della società nel registro di cui al punto c); e) la denominazione della società; f) la forma legale della società; g) l’ampiezza dei poteri dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria; h) gli estremi dell’atto costitutivo e, eventualmente, dello statuto ove presente come documento separato; i) i dati personali dei legali rappresentanti della società; l) i dati personali dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria; m) l’eventuale stato di liquidazione della società, i dati personali dei liquidatori e i poteri agli stessi conferiti, nonchè l’eventuale conclusione della procedura di liquidazione; n) la pendenza di una procedura di insolvenza o di altra procedura di ristrutturazione aziendale connessa a crisi aziendale della società; o) la data di chiusura della sede secondaria. Ai medesimi fini di cui al secondo comma, sono altresì depositati: a) la nomina, la cessazione o la revoca dei liquidatori; b) la nomina, la cessazione o la revoca dei legali rappresentanti della società; c) la nomina, la cessazione o la revoca dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria; d) l’ultimo bilancio di esercizio della società; e) l’atto costitutivo e lo statuto, ove presente come documento separato, della società, e le relative modifiche; f) una dichiarazione resa dai soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria circa l’inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell’Unione europea. La capacità di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la società sono verificate, mediante il sistema di interconnessione di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, dalle risultanze del registro delle imprese in cui è iscritta la società. Nel caso di indisponibilità del sistema di interconnessione, è utilizzato un certificato rilasciato dal competente registro da non oltre sei mesi. Se il potere rappresentativo deriva da una procura e questa non è acquisibile tramite il sistema di interconnessione di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, la procura è consegnata in originale al notaio. Se la registrazione della sede secondaria non può essere completata nel termine di dieci giorni dal momento della presentazione dei documenti e delle informazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma, l’ufficio del registro delle imprese comunica ai richiedenti i motivi del ritardo. Gli atti di cui al terzo comma e i documenti di cui al quarto comma redatti in una lingua straniera sono accompagnati dalla traduzione giurata. Gli uffici del registro delle imprese comunicano, tramite il sistema di interconnessione di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono registrate sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi: a) denominazione della società; b) sede legale della società; c) numero di iscrizione della società nel registro; d) forma legale della società; e) legali rappresentanti, con specificazione se in forma congiunta o disgiunta, amministratori, componenti degli organi di controllo o di supervisione; f) bilanci societari. Ove siano destinatari della comunicazione di cui all’ottavo comma, in qualità di uffici di registrazione di una sede secondaria di società soggette alla legge di un altro Stato membro dell’Unione europea, gli uffici del registro delle imprese rilasciano attestazione di ricezione della comunicazione e provvedono senza ritardo all’iscrizione dei conseguenti aggiornamenti. L’istanza con cui si richiede la registrazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del primo comma, è sottoscritta elettronicamente da un notaio esercente nel territorio dello Stato. Gli adempimenti pubblicitari successivi alla registrazione possono essere assolti mediante firma elettronica qualificata o firma digitale da un amministratore della società o dallo stabile preposto.

In sintesi

  • Si applica alle società di capitali costituite secondo la legge di un altro Stato membro UE che aprono una sede secondaria in Italia.
  • Gli atti istitutivi della sede secondaria e le nomine dei rappresentanti stabili devono essere depositati presso un notaio italiano per l'iscrizione nel registro delle imprese.
  • Il deposito può avvenire anche in videoconferenza, nel rispetto delle modalità previste dalla direttiva (UE) 2019/1151 (direttiva sulla digitalizzazione del diritto societario).
  • I documenti da depositare sono duplicati informatici o copie informatiche rilasciati dal registro delle imprese estero competente.
  • Il notaio può esigere la presenza fisica delle parti in caso di dubbi sull'identità o sulla capacità di agire.
  • I dati obbligatori per la registrazione comprendono: indirizzo della sede secondaria, attività svolta, registro e numero di iscrizione della società madre, denominazione, forma legale, poteri dei rappresentanti, eventuali stati di liquidazione.
Indice dei contenuti

Art. 2508-bis c.c. regola la registrazione telematica delle sedi secondarie di società europee in Italia.

Ratio della norma

La norma attua la direttiva (UE) 2019/1151 (parte del «Company Law Package»), che impone agli Stati membri di consentire la costituzione di società, la nomina di organi e l'apertura di succursali interamente in via telematica, senza obbligo di presenza fisica. L'obiettivo è ridurre i costi e i tempi di accesso al mercato interno per le società europee che intendono espandersi in Italia attraverso una sede secondaria, garantendo al contempo la certezza giuridica tramite il coinvolgimento del notaio.

Analisi del testo

Il perno della disciplina è il deposito notarile: anche quando si ricorre alla videoconferenza, il notaio italiano assume la responsabilità del controllo formale e sostanziale dell'atto. I documenti non sono prodotti dalla parte ma estratti, come duplicati o copie informatiche, dal registro delle imprese dello Stato di costituzione, garantendo così l'autenticità della fonte. La clausola di salvaguardia che legittima la presenza fisica tutela l'affidabilità del sistema contro rischi di furto d'identità o di incapacità non rilevabile da remoto. L'elenco tassativo dei dati da registrare (indirizzo, attività, forma legale, poteri dei rappresentanti, stato di liquidazione) rispecchia i requisiti minimi di pubblicità imposti dalla direttiva 2017/1132 e dalla direttiva 2019/1151.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una società di capitali, ad esempio una S.r.l. tedesca (GmbH), una S.A. francese o una Ltd. irlandese, intende aprire in Italia una sede secondaria con rappresentanti che agiscono stabilmente in suo nome. Non riguarda le società di persone né le società extra-UE (per le quali restano applicabili gli artt. 2506 e 2508 c.c. nel testo previgente). Si applica sia all'atto istitutivo iniziale sia alle successive nomine o sostituzioni dei rappresentanti stabili.

Connessioni con altre norme

L'art. 2508-bis si inserisce nel Capo XI del Titolo V del Libro V del codice civile, dedicato alle società costituite all'estero. Va letto in coordinamento con: l'art. 2508 c.c. (obblighi generali di pubblicità per le sedi secondarie di società estere), l'art. 2509 c.c. (responsabilità dei rappresentanti), il d.lgs. 183/2023 che ha recepito la direttiva 2019/1151 introducendo la norma nel codice, e il Regolamento (UE) 2021/1119 del sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Rileva inoltre il d.P.R. 445/2000 in tema di documenti informatici e il Codice del Notariato per le modalità di videoconferenza.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, rappresentante di una società tedesca soggetta alla legge dell'Unione europea, deposita l'atto istitutivo della sede secondaria presso un notaio italiano via telematica, secondo i criteri disciplinati dagli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 89/1913.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, quale notaio esercente in Italia, riceve dal rappresentante Caio gli atti per l'iscrizione telematica della filiale italiana, eventualmente in videoconferenza secondo le modalità della direttiva 2019/1151/UE.

Domande frequenti

L'art. 2508-bis si applica anche alle società extra-UE, come una LLC americana?

No. La norma si applica esclusivamente alle società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea. Le società costituite in paesi terzi (USA, UK dopo la Brexit, ecc.) seguono la disciplina generale prevista dagli artt. 2506 e 2508 c.c., che non prevede la procedura telematica in videoconferenza introdotta dalla direttiva 2019/1151.

È obbligatorio l'intervento del notaio italiano anche se si usa la videoconferenza?

Sì. Anche quando si ricorre alla videoconferenza, il deposito deve avvenire presso un notaio esercente in Italia. Il notaio svolge una funzione di controllo che non può essere eliminata: verifica l'identità delle parti, la loro capacità di agire e la regolarità formale dei documenti. La videoconferenza è solo una modalità alternativa alla presenza fisica, non un canale diretto con il registro delle imprese.

Quali documenti deve produrre la società estera per aprire la sede secondaria in Italia?

Devono essere prodotti duplicati informatici o copie informatiche rilasciati dal registro delle imprese estero competente, contenenti l'atto istitutivo della sede secondaria e gli atti di nomina dei rappresentanti stabili. Non è sufficiente una copia privata o una scansione: il documento deve provenire ufficialmente dal registro di iscrizione della società madre.

Il notaio può sempre imporre la presenza fisica? In quali casi?

Il notaio può richiedere la presenza fisica in due situazioni tassative: quando dubita dell'identità dei richiedenti, ad esempio per incongruenze tra i documenti mostrati in video e quelli comunicati, oppure quando rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire, come nel caso in cui il soggetto sembri privo dei poteri necessari o sottoposto a misure di protezione. Si tratta di una facoltà discrezionale, non di un obbligo automatico.

Quali dati devono essere obbligatoriamente indicati nell'iscrizione?

La norma elenca in modo tassativo: l'indirizzo della sede secondaria in Italia, l'attività esercitata, il registro estero di iscrizione e il numero di iscrizione della società madre, la denominazione sociale, la forma legale, i poteri dei rappresentanti stabili in Italia e gli eventuali stati di liquidazione della società. Questi dati corrispondono ai requisiti minimi di pubblicità imposti a livello europeo per garantire la trasparenza nei confronti dei terzi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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