Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2511 c.c. – Società cooperative

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice .

In sintesi

  • Le cooperative sono società a capitale variabile: i soci possono entrare e uscire senza modifica statutaria del capitale.
  • Lo scopo mutualistico distingue la cooperativa dalle società lucrative: l'obiettivo è fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai soci a condizioni migliori del mercato.
  • L'iscrizione all'albo delle società cooperative (art. 2512, comma 2, e art. 223-sexiesdecies disp. att. c.c.) è requisito costitutivo della qualifica.
  • La riforma del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6) ha ridisegnato l'intero titolo VI del libro V, introducendo la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non.
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Ratio

L'art. 2511 c.c. apre il titolo VI del libro V, dedicato alle società cooperative, e ne fissa i tratti essenziali: variabilità del capitale e scopo mutualistico. La norma persegue una finalità di coesione sociale ed economica: la cooperativa nasce per soddisfare i bisogni dei propri soci, consumatori, lavoratori o fornitori, in modo autonomo e collettivo, sottraendosi alle logiche speculative del mercato. L'ordinamento riconosce alle cooperative un trattamento privilegiato (agevolazioni fiscali, accesso a fondi mutualistici) proprio perché la mutualità serve un interesse che trascende quello individuale dei soci e si avvicina alla funzione sociale dell'impresa riconosciuta dall'art. 45 Cost.

Analisi

Il capitale variabile è la caratteristica strutturale più rilevante: a differenza delle società di capitali ordinarie, nelle cooperative l'ingresso e l'uscita dei soci non richiedono una delibera di modifica dell'atto costitutivo. Ciò rende la compagine sociale dinamica e aperta, coerente con il principio della «porta aperta» (open door). Lo scopo mutualistico si realizza attraverso lo scambio mutualistico: la cooperativa eroga ai soci beni, servizi o occasioni lavorative a condizioni più favorevoli di quelle di mercato (c.d. vantaggio mutualistico). L'iscrizione all'albo è obbligatoria e costituisce condizione per godere delle agevolazioni di legge; la mancata iscrizione non priva l'ente della personalità giuridica, ma lo esclude dal regime privilegiato.

Quando si applica

L'art. 2511 si applica a qualsiasi ente che intenda costituirsi nella forma cooperativa. La norma opera anche come criterio di qualificazione negativa: un ente che non persegua scopo mutualistico non può denominarsi cooperativa né iscriversi all'albo (v. art. 2515 c.c.). Rileva altresì ai fini della verifica ispettiva ministeriale (art. 2545-ter c.c.) e per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal d.p.r. 601/1973 e dall'art. 1, commi 460-466, l. 311/2004.

Connessioni

La norma si collega all'art. 45 Cost. (funzione sociale della cooperazione), agli artt. 2512-2514 c.c. (mutualità prevalente e criteri), all'art. 2515 c.c. (denominazione), all'art. 2519 c.c. (norme applicabili per rinvio alla s.p.a.) e all'art. 223-sexiesdecies disp. att. c.c. (albo). Sul piano fiscale, interagisce con il d.p.r. 601/1973 e con la l. 59/1992 (fondi mutualistici). La variabilità del capitale trova disciplina di dettaglio agli artt. 2524-2526 c.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, Caio e altri venti artigiani decidono di costituire una cooperativa di consumo per acquistare collettivamente materie prime a prezzi all'ingrosso. Iscritta all'albo delle società cooperative, la nuova società a capitale variabile può accogliere nuovi soci senza modificare l'atto costitutivo, applicando così il principio della porta aperta tipico del modello cooperativo ex art. 2511 c.c.

Caso 2: Caso 2

Sempronio costituisce una società denominata «Cooperativa edilizia Sempronio» senza però perseguire alcuno scopo mutualistico: i proventi vengono distribuiti ai soci come dividendi di mercato. L'autorità di vigilanza contesta l'uso improprio della denominazione e dispone la cancellazione dall'albo, poiché la società non soddisfa il requisito fondamentale fissato dall'art. 2511 c.c.

Domande frequenti

Cos'è una società cooperativa?

È una società a capitale variabile che persegue uno scopo mutualistico: fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. È disciplinata dagli artt. 2511 ss. c.c. e deve essere iscritta all'albo delle società cooperative.

Cosa significa capitale variabile?

Il capitale della cooperativa varia automaticamente con l'ingresso o l'uscita dei soci, senza necessità di modificare l'atto costitutivo. Questo principio, detto della «porta aperta», consente alla compagine sociale di essere dinamica e aperta a nuovi aderenti.

Qual è la differenza tra una cooperativa e una s.r.l.?

La cooperativa ha scopo mutualistico (vantaggio per i soci) e capitale variabile; la s.r.l. ha scopo lucrativo (distribuzione di utili) e capitale fisso. Le cooperative beneficiano inoltre di agevolazioni fiscali riservate e sono soggette a vigilanza ministeriale.

È obbligatorio iscriversi all'albo delle società cooperative?

Sì. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per qualificarsi come cooperativa e accedere alle agevolazioni di legge. La mancata iscrizione non comporta nullità dell'ente, ma ne esclude i benefici fiscali e previdenziali.

Quali leggi regolano le cooperative oltre al Codice Civile?

Le principali fonti esterne sono: l. 59/1992 (fondi mutualistici), d.p.r. 601/1973 (agevolazioni fiscali), l. 142/2001 (socio lavoratore), d.lgs. 220/2002 (revisione cooperativa). Le leggi speciali si applicano in quanto compatibili con il titolo VI del libro V c.c. (art. 2520 c.c.).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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