Art. 2545 OCTIES c.c. Perdita della qualifica di cooperativa a
In vigore
mutualità prevalente La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, (1) al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513, l’obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. (2) In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. (2) Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente. (2) In seguito alle predette segnalazioni, l’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all’albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. (2) L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all’amministrazione finanziaria e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. (2)
In sintesi
Cooperativa perde la qualifica di mutualità prevalente se per due esercizi non rispetta la prevalenza quantitativa e strutturale.
Ratio
L'articolo 2545-octies introduce il meccanismo della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando non siano più rispettati i requisiti di prevalenza quantitativa e strutturale previsti dalla legge. La ratio è quella di mantenere l'integrità dello status agevolato alla cooperativa, impedendo che una struttura degeneri verso la forma ordinaria mantenendo indebitamente il regime tributario favorevole.
Analisi
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente in due circostanze: (a) quando per due esercizi consecutivi non rispetti la condizione di prevalenza quantitativa di cui all'articolo 2513 c.c. (proporzione tra soci cooperatori e attività mutualisticas); (b) quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 c.c. (diritti e obblighi dei soci in materia di mutualità). In questi casi, su parere del revisore esterno, gli amministratori devono redigere un bilancio straordinario per determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. Il procedimento può essere complesso e comporta segnalazione al Ministero competente e variazione dell'albo delle cooperative.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le cooperative che inizialmente avevano lo status di cooperativa a mutualità prevalente e che, per due esercizi consecutivi, non rispettino più i requisiti di prevalenza, oppure modifichino lo statuto. Non si applica alle cooperative che non abbiano mai avuto tale qualifica. Il procedimento di segnalazione è obbligatorio e non derogabile.
Connessioni
L'articolo 2545-octies si connette agli articoli 2513 e 2514 c.c. che definiscono i requisiti di mutualità prevalente, alle norme sulla riserve indivisibili secondo il Codice Civile, e al regime tributario agevolato che dipende da tale qualifica.
Domande frequenti
Che cosa significa 'prevalenza' nel contesto della cooperativa a mutualità prevalente?
Significa che la maggioranza dei soci devono essere cooperatori (soci che utilizzano attivamente il servizio della cooperativa) e che la maggioranza delle attività della cooperativa devono essere rivolte ai soci cooperatori, non a terzi.
La perdita della qualifica è automatica o richiede una deliberazione?
È automatica nel senso che scatta per legge quando non sia più rispettata la prevalenza. Non richiede deliberazione assembleare, ma richiede segnalazione al Ministero competente e variazione dell'albo.
Quali sono le conseguenze tributarie della perdita della qualifica?
La cooperativa perde l'accesso al regime tributario agevolato previsto per le cooperative a mutualità prevalente e passa al regime ordinario di tassazione. Questo comporta aumento del carico fiscale generale.
Una cooperativa può ripristinare la qualifica di mutualità prevalente dopo averla persa?
Sì, se entro i due anni successivi alla perdita la cooperativa ripristina i requisiti di prevalenza quantitativa e strutturale e presenta una segnalazione di rientro al Ministero, la qualifica può essere ripristinata.
Come si calcola la prevalenza quantitativa: sul numero di soci o sulla percentuale di attività mutualistic?
Si calcola secondo entrambi i criteri contemporaneamente: numero di soci cooperatori tra il totale, e percentuale di volume di attività mutualistic sul totale. Entrambi i criteri devono essere rispettati.
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