Art. 2545 QUINQUIES c.c. Diritto agli utili e alle riserve dei soci
In vigore
cooperatori L’atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione (1) non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari. L’atto costitutivo può autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso: a) l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2526; b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l’emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario. Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore a un quarto. Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati. (2)
In sintesi
Dividendi cooperativi consentiti se patrimonio netto supera 1/4 dell'indebitamento complessivo.
Ratio
L'articolo 2545-quinquies regola il diritto dei soci cooperatori ai dividendi, alle riserve e agli strumenti finanziari emessi dalla cooperativa, bilanciando l'esigenza di distribuzione con quella di patrimonializzazione. La ratio è quella di proteggere la solvibilità finanziaria dell'ente (tramite il principio del rapporto patrimonio netto/indebitamento) pur riconoscendo ai cooperatori il diritto economico derivante dall'attività mutualistica. Il sistema dei vincoli patrimoniali (quota massima di indebitamento) rappresenta un temperamento tra libertà gestionale e tutela creditoria.
Analisi
La norma articola tre macro-argomenti: (1) il diritto ai dividendi è disciplinato dall'atto costitutivo, che fissa modalità e percentuale massima di distribuzione, garantendo trasparenza; (2) la distribuzione di dividendi, l'acquisto di quote proprie, o l'assegnazione di riserve divisibili è subordinata al rapporto patrimonio netto/indebitamento superiore a un quarto, con eccezione per i possessori di strumenti finanziari; (3) l'atto costitutivo può autorizzare forme alternative di assegnazione (emissione di nuovi strumenti finanziari ex art. 2526, oppure aumento proporzionale delle quote fino al 20% del valore originario). Alle cooperative con azioni quotate si applicano regimi derogatari. La condizione patrimoniale è centrale: se il rapporto scende sotto il quarto (cioè se l'indebitamento supera tre volte il patrimonio netto), le distribuzioni sono vietate. Ciò protegge i creditori da dispersioni di risorse in periodi di fragilità finanziaria.
Quando si applica
L'articolo si applica a tutte le cooperative desiderose di distribuire dividendi ai soci, acquisire quote proprie, o assegnare riserve divisibili. Trova applicazione sia per cooperative costituite da tempo sia per cooperative giovani in fase di crescita. Il regime delle cooperative quotate (comma 7) deroga alle disposizioni comuni, escludendole dai vincoli patrimoniali descritti. La norma si applica anche in sede di scioglimento della cooperativa, quando i soci hanno diritto alle riserve loro spettanti (comma 4).
Connessioni
L'articolo dialoga strettamente con l'articolo 2545-quater, che prescrive il minimo legale da reservare annualmente. Correlato anche l'articolo 2545-ter sulla natura indivisibile di talune riserve, l'articolo 2525 sulla modificazione delle quote, e l'articolo 2526 sulla emissione di strumenti finanziari cooperativi. Le disposizioni riflettono i principi UE in tema di solvibilità degli enti cooperativi e accountability verso gli stakeholder.
Domande frequenti
Quando può una cooperativa distribuire dividendi ai soci cooperatori?
In linea generale, la distribuzione di dividendi è consentita quando il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto. È inoltre necessario che l'atto costitutivo preveda le modalità e la percentuale massima di ripartizione. In assenza di tali condizioni, la distribuzione non è ammessa dalla norma.
Il requisito del rapporto patrimonio netto/indebitamento vale anche per i portatori di strumenti finanziari?
No. L'art. 2545-quinquies c.c. esclude espressamente i possessori di strumenti finanziari dall'applicazione di tale condizione. I loro diritti patrimoniali seguono una disciplina speciale, distinta da quella riservata ai soci cooperatori ordinari.
Qual è il limite massimo per l'aumento delle quote con riserve divisibili?
La norma fissa un tetto inderogabile del 20% del valore originario delle quote sottoscritte e versate ovvero delle azioni. L'aumento oltre tale soglia non è consentito, indipendentemente dall'entità delle riserve disponibili. Tale limite si applica anche all'emissione di nuove azioni effettuata con la medesima finalità.
Cosa accade alle riserve divisibili spettanti al socio che recede dalla cooperativa?
Salvo diversa previsione statutaria, le riserve divisibili possono essere assegnate mediante strumenti finanziari liberamente trasferibili. Tale modalità diventa obbligatoria — e non meramente facoltativa — quando il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento della cooperativa è inferiore a un quarto, al fine di preservare l'equilibrio patrimoniale della società.
Le cooperative con azioni quotate sono soggette alle stesse regole?
No. L'art. 2545-quinquies c.c. esclude espressamente dall'applicazione dei commi secondo e terzo le cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati. Tali società sono soggette a una disciplina differenziata, che tiene conto della loro struttura e degli obblighi di trasparenza cui sono già assoggettate nell'ambito dei mercati finanziari.
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