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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2545 DECIES c.c. Trasformazione

In vigore

Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l’atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci. All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Solo le cooperative non a mutualità prevalente possono trasformarsi in società di capitali, società di persone o consorzi.
  • La regola generale richiede il voto favorevole di almeno la metà dei soci.
  • Con meno di 50 soci occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci.
  • Con più di 10.000 soci, lo statuto può consentire la delibera con i due terzi dei votanti, purché sia presente almeno il 20% dei soci.
  • Gli strumenti finanziari con diritto di voto vengono convertiti in partecipazioni ordinarie, mantenendo gli eventuali privilegi.

Cooperativa non mutualità prevalente può trasformarsi in spa, srl, scpa. Metà soci favorevoli per deliberazione.

Ratio

L'articolo 2545-decies disciplina il diritto di trasformazione delle cooperative non a mutualità prevalente, garantendo flessibilità organizzativa per cooperative che abbiano mutato la loro funzione economica. La ratio è permettere società cooperative di assumere forma di capitali (spa, srl, scpa) quando la struttura mutualistico-democratica non sia più idonea ai loro scopi commerciali. Questo è riconoscimento che il principio cooperativo (mutualità, democrazia) non è categoria ontologica, ma scelta gestionale reversibile.

Analisi

La norma prescrive maggioranze differenziate per delibera di trasformazione: 1) Cooperativa con meno di 50 soci: voto favorevole dei due terzi (70%, arrotondato); 2) Cooperativa con 50-10.000 soci: voto favorevole della metà (50%); 3) Cooperativa con più di 10.000 soci: lo statuto può prevedere voto favorevole dei due terzi dei votanti se presenti almeno il 20% dei soci. Trasformazione è consentita in: spa, srl, scpa, scrl, snc, sas, consorzio. Effetto: strumenti finanziari con diritto di voto (es. quote cooperativa) sono convertiti in partecipazioni ordinarie della nuova forma, conservando eventuali privilegi (priorità di riscatto, dividendi). La trasformazione non altera gli obblighi verso terzi (es. previdenza obbligatoria soci lavoratori rimane in capo alla trasformanda).

Quando si applica

La disciplina si applica a cooperative non a mutualità prevalente. La trasformazione è delibera straordinaria (assemblea straordinaria richiesta). Non è consentita a cooperative a mutualità prevalente (art. 2545 cc), che rappresentano il nucleo 'duro' del movimento cooperativo e sono sottoposte a regime fiscale privilegiato. Per cooperativa che diventi a mutualità prevalente (dopo perdita della qualifica, art. 2545-octies cc), la trasformazione è nuovamente possibile.

Connessioni

La norma si collega a art. 2545 cc (cooperative a mutualità prevalente), art. 2545-bis cc (diritti soci cooperative), art. 2513 cc (condizioni mutualità prevalente), art. 2514 cc (previsioni statutarie obbligatorie). Per trasformazione inversa (spa → cooperativa), rinvia alle regole di trasformazione generale (titolo V, capo X cc).

Domande frequenti

Una cooperativa a mutualità prevalente può trasformarsi in s.r.l. ai sensi di questo articolo?

No. La norma si applica esclusivamente alle cooperative prive del requisito di mutualità prevalente. Le cooperative a mutualità prevalente sono soggette a un regime distinto che, in linea generale, preclude o vincola severamente tale trasformazione a tutela della destinazione mutualistica del patrimonio.

Come si calcola il quorum quando i soci sono esattamente cinquanta?

La soglia 'meno di cinquanta soci' va intesa in senso stretto. Con cinquanta soci esatti non si supera tale limite, quindi si applica la regola dei due terzi. Tuttavia l'interpretazione della norma su questo punto è rimessa all'analisi del caso concreto; in caso di dubbio è opportuno verificare lo statuto sociale e la disciplina applicabile.

Gli strumenti finanziari senza diritto di voto vengono anch'essi convertiti?

No. La norma prevede la conversione in partecipazioni ordinarie soltanto per gli strumenti finanziari dotati di diritto di voto. Per gli strumenti privi di tale diritto la disciplina applicabile all'esito della trasformazione dipende dalle caratteristiche del tipo societario di destinazione e dagli accordi contrattuali.

La clausola statutaria per le cooperative con più di diecimila soci è obbligatoria o facoltativa?

È facoltativa. La norma stabilisce che 'l'atto costitutivo può prevedere' tale meccanismo. In assenza di una clausola statutaria espressa, anche le cooperative con più di diecimila soci devono applicare la regola generale del voto favorevole di almeno la metà dei soci.

In quali tipi societari è possibile trasformarsi ai sensi dell'art. 2545-decies c.c.?

La cooperativa può trasformarsi in società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché in consorzio. Il tipo di destinazione deve essere compatibile con la struttura dell'ente e rispettare le norme inderogabili applicabili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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