- Le cooperative a mutualità prevalente devono inserire nello statuto specifici vincoli di distribuzione degli utili e delle riserve.
- I dividendi non possono eccedere l'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti sul capitale versato.
- Gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori hanno un tetto di remunerazione di 2 punti sopra il limite dividendi.
- È vietata la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori, che hanno natura indivisibile.
- In caso di scioglimento, il patrimonio residuo va devoluto ai fondi mutualistici per la promozione della cooperazione.
- L'introduzione e la soppressione di queste clausole richiedono le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2514 c.c. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.
In vigore
prevalente Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
Commento
Mutualità prevalente: un regime privilegiato con obblighi stringenti
L'articolo 2514 del Codice Civile individua le condizioni statutarie che una cooperativa deve rispettare per qualificarsi come cooperativa a mutualità prevalente. Si tratta di un regime giuridico di particolare rilevanza perché consente di accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione speciale, prime fra tutte quelle contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi in materia di deducibilità degli utili destinati a riserve indivisibili.
La disposizione si inserisce nel quadro complessivo della riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) che ha ridisegnato la disciplina delle società cooperative distinguendo nettamente tra cooperative a mutualità prevalente — soggette a requisiti più rigidi ma destinatarie di benefici fiscali — e le altre cooperative.
I quattro requisiti statutari obbligatori
La norma impone quattro clausole che devono essere obbligatoriamente inserite nello statuto. Non si tratta di facoltà bensì di elementi essenziali che qualificano la cooperativa come a mutualità prevalente.
Il divieto sui dividendi: il tetto ai dividendi è parametrato all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Questo meccanismo — che rinvia a un tasso di riferimento variabile — mira a impedire che la cooperativa distribuisca rendimenti speculativi in luogo della prestazione mutualistica.
Il limite alla remunerazione degli strumenti finanziari: per gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, la remunerazione massima è fissata in misura superiore di due punti rispetto al limite previsto per i dividendi. Anche questo vincolo è volto a contenere le logiche di capitalismo cooperativo che snaturerebbero la funzione mutualistica.
Il divieto di distribuzione delle riserve: le riserve delle cooperative a mutualità prevalente hanno natura indivisibile. Questo principio è strettamente connesso alla funzione sociale della cooperativa: le riserve accantonate nel tempo appartengono collettivamente e non possono essere spartite tra i soci uscenti o in sede di scioglimento ordinario.
L'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici: in caso di scioglimento della società, il patrimonio — dedotti il capitale sociale e i dividendi maturati — deve essere interamente devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Si tratta di un vincolo di destinazione che sopravvive alla vita stessa della cooperativa.
Il procedimento di modifica statutaria
Il secondo comma dell'articolo disciplina il procedimento attraverso il quale le cooperative deliberano l'introduzione o la soppressione delle clausole previste dal primo comma. La scelta del legislatore è stata quella di equiparare queste modifiche a quelle proprie dell'assemblea straordinaria, richiedendo quindi le maggioranze rafforzate previste per le modifiche statutarie di maggiore impatto.
Questa previsione ha una duplice funzione: da un lato garantisce che la rinuncia al regime di mutualità prevalente non sia frutto di una deliberazione improvvisata o di una maggioranza contingente; dall'altro assicura che l'acquisizione del regime privilegiato avvenga con il consenso qualificato dei soci.
Il collegamento con la normativa fiscale
Il rispetto delle clausole di cui all'art. 2514 c.c. è condizione necessaria per il riconoscimento fiscale della cooperativa a mutualità prevalente. Le agevolazioni fiscali previste per questo tipo di enti sono significative: possibilità di dedurre dalla base imponibile IRES le somme destinate alle riserve indivisibili, esenzione parziale degli utili e altre misure previste da leggi speciali.
Il legislatore ha quindi costruito un meccanismo incentivante che premia la cooperativa che si vincola statutariamente ai criteri di mutualità: accettando limiti alla distribuzione della ricchezza, la cooperativa ottiene in cambio un trattamento fiscale agevolato che ne rafforza la capacità patrimoniale.
Profili pratici per professionisti e soci
Per i professionisti che assistono cooperative, la verifica della conformità delle clausole statutarie all'art. 2514 c.c. è un passaggio preliminare indispensabile per valutare l'accesso alle agevolazioni fiscali. Eventuali difformità — ad esempio una clausola dividendi che non rispetti i parametri normativi — possono compromettere il riconoscimento della mutualità prevalente con conseguente decadenza dai benefici.
È altresì importante considerare che la perdita del requisito di mutualità prevalente (per esempio a seguito di modifica statutaria o perché il volume degli scambi con i soci scende sotto la soglia del 50%) comporta conseguenze rilevanti sia sul piano civilistico che su quello fiscale, richiedendo una riallineazione delle politiche di bilancio e una riconsiderazione della pianificazione fiscale dell'ente.
Domande frequenti
Cosa distingue una cooperativa a mutualità prevalente dalle altre cooperative?
Una cooperativa a mutualità prevalente deve avere nello statuto specifici divieti di distribuzione utili e riserve, un tetto alla remunerazione dei soci e l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento. In cambio accede ad agevolazioni fiscali significative.
Qual è il limite massimo per i dividendi distribuibili in una cooperativa a mutualità prevalente?
I dividendi non possono superare l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato dai soci.
Le riserve di una cooperativa a mutualità prevalente possono essere distribuite ai soci?
No. L'art. 2514 c.c. vieta espressamente la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori. Esse hanno natura indivisibile e rimangono patrimonio collettivo della cooperativa.
Cosa succede al patrimonio di una cooperativa a mutualità prevalente che si scioglie?
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo — dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati — deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Con quale maggioranza una cooperativa può decidere di rinunciare al regime di mutualità prevalente?
La soppressione delle clausole che qualificano la mutualità prevalente richiede le stesse maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, quindi una maggioranza qualificata più elevata rispetto alle delibere ordinarie.
Vedi anche