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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2532 c.c. Recesso del socio.

In vigore

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

In sintesi

  • Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo; il recesso non può essere parziale.
  • La dichiarazione di recesso va comunicata con raccomandata; gli amministratori hanno 60 giorni per esaminarla.
  • In caso di rigetto, il socio può proporre opposizione al tribunale entro 60 giorni.
  • Il recesso produce effetti sul rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento.
  • Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto a fine esercizio (corrente o successivo) secondo i termini di preavviso.

Il recesso del socio cooperatore: procedura e decorrenza degli effetti

L'art. 2532 c.c. disciplina il diritto di recesso del socio cooperatore, contemperando l'esigenza individuale di uscire dalla compagine sociale con quella collettiva di stabilità patrimoniale e continuità dell'attività mutualistica. A differenza del recesso nelle s.r.l. o s.p.a., nelle cooperative il recesso è soggetto a una verifica sostanziale degli amministratori, che devono accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Il divieto di recesso parziale è coerente con la natura della partecipazione cooperativa: il socio partecipa integralmente al rapporto mutualistico e non può frammentare la propria posizione. La raccomandata garantisce certezza della data di comunicazione, da cui decorrono i termini procedurali. Se gli amministratori non riscontrano i presupposti del recesso, ne danno comunicazione e il socio può rivolgersi al tribunale: si tratta di un controllo giurisdizionale a tutela del diritto individuale di uscita.

La norma distingue poi la decorrenza degli effetti sul rapporto sociale (dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento) da quella sui rapporti mutualistici: questi ultimi cessano con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato con almeno tre mesi di anticipo, altrimenti con la chiusura dell'esercizio successivo. Tale sfasamento temporale tutela la cooperativa da interruzioni improvvise dei rapporti di scambio con i soci recedenti.

Domande frequenti

Un socio cooperatore può sempre recedere quando vuole?

No. Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. Gli amministratori verificano entro 60 giorni la sussistenza dei presupposti.

È possibile un recesso parziale, cioè uscire solo da una parte della quota?

No. L'art. 2532 c.c. esclude espressamente il recesso parziale: il socio deve recedere integralmente dalla propria partecipazione.

Dal quando ha effetto il recesso nei confronti della cooperativa?

Il recesso produce effetti sul rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento. Per i rapporti mutualistici, l'effetto si produce a fine esercizio.

Cosa succede se gli amministratori negano il recesso?

Il socio può proporre opposizione al tribunale ordinario entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego.

Qual è il preavviso richiesto per far cessare i rapporti mutualistici con la chiusura dell'esercizio corrente?

Il recesso deve essere comunicato almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio; in caso contrario, i rapporti mutualistici cessano con la chiusura dell'esercizio successivo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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