Art. 2532 c.c. Recesso del socio.
In vigore
Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
In sintesi
Il recesso del socio cooperatore: procedura e decorrenza degli effetti
L'art. 2532 c.c. disciplina il diritto di recesso del socio cooperatore, contemperando l'esigenza individuale di uscire dalla compagine sociale con quella collettiva di stabilità patrimoniale e continuità dell'attività mutualistica. A differenza del recesso nelle s.r.l. o s.p.a., nelle cooperative il recesso è soggetto a una verifica sostanziale degli amministratori, che devono accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.
Il divieto di recesso parziale è coerente con la natura della partecipazione cooperativa: il socio partecipa integralmente al rapporto mutualistico e non può frammentare la propria posizione. La raccomandata garantisce certezza della data di comunicazione, da cui decorrono i termini procedurali. Se gli amministratori non riscontrano i presupposti del recesso, ne danno comunicazione e il socio può rivolgersi al tribunale: si tratta di un controllo giurisdizionale a tutela del diritto individuale di uscita.
La norma distingue poi la decorrenza degli effetti sul rapporto sociale (dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento) da quella sui rapporti mutualistici: questi ultimi cessano con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato con almeno tre mesi di anticipo, altrimenti con la chiusura dell'esercizio successivo. Tale sfasamento temporale tutela la cooperativa da interruzioni improvvise dei rapporti di scambio con i soci recedenti.
Domande frequenti
Un socio cooperatore può sempre recedere quando vuole?
No. Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. Gli amministratori verificano entro 60 giorni la sussistenza dei presupposti.
È possibile un recesso parziale, cioè uscire solo da una parte della quota?
No. L'art. 2532 c.c. esclude espressamente il recesso parziale: il socio deve recedere integralmente dalla propria partecipazione.
Dal quando ha effetto il recesso nei confronti della cooperativa?
Il recesso produce effetti sul rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento. Per i rapporti mutualistici, l'effetto si produce a fine esercizio.
Cosa succede se gli amministratori negano il recesso?
Il socio può proporre opposizione al tribunale ordinario entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego.
Qual è il preavviso richiesto per far cessare i rapporti mutualistici con la chiusura dell'esercizio corrente?
Il recesso deve essere comunicato almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio; in caso contrario, i rapporti mutualistici cessano con la chiusura dell'esercizio successivo.