Testo dell'articoloVigente
Art. 2535 c.c. – Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione. L’atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell’articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2535 c.c. presidia l'equità nella fuoriuscita del socio dalla cooperativa, assicurando che la liquidazione della sua partecipazione rispecchi fedelmente il valore reale del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto. Il riferimento al bilancio dell'esercizio, e non a una perizia ad hoc o al valore nominale della quota, è una scelta di sistema: consente di imputare al socio uscente gli esiti economici del periodo in cui ha effettivamente partecipato all'impresa cooperativa, incluse le perdite. La norma bilancia l'interesse del socio a ricevere quanto gli spetta con quello della cooperativa a non subire emorragie di liquidità in momenti critici, come dimostra il termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio e la possibilità di rateizzare il rimborso delle quote assegnate gratuitamente.
Analisi
La base di calcolo è il bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte. Se il recesso è comunicato il 15 marzo 2025, il bilancio di riferimento è quello al 31 dicembre 2025; l'assemblea approverà il bilancio entro il 30 giugno 2026 e il pagamento dovrà avvenire entro il 27 dicembre 2026. L'atto costitutivo può definire criteri specifici di liquidazione: ad esempio, valorizzare le riserve divisibili o detrarre le perdite maturate in modo proporzionale. Il soprapprezzo è rimborsabile solo se ancora presente nel patrimonio e non già destinato ad aumento gratuito del capitale ex art. 2545-quinquies, terzo comma c.c.: la riserva soprapprezzo ha quindi una duplice funzione, cuscinetto e strumento di capitalizzazione. Il termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio è ordinatorio secondo la prevalente dottrina, ma il ritardo espone la cooperativa al pagamento degli interessi moratori. Per le frazioni di quota assegnate ai soci ai sensi degli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c. (ristorni e aumenti gratuiti), il rimborso può essere dilazionato in più rate con interessi legali, entro un massimo di cinque anni.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che il rapporto associativo si scioglie individualmente, per recesso volontario ex art. 2532 c.c., per esclusione ex art. 2533 c.c. o per morte del socio ex art. 2534 c.c. Non si applica allo scioglimento dell'intera cooperativa, caso disciplinato dalle norme sulla liquidazione societaria. Rileva anche nelle fusioni tra cooperative per la posizione dei soci che esercitano il diritto di recesso ex art. 2502 c.c. in quanto dissenzienti rispetto alla delibera di fusione.
Connessioni
L'art. 2535 c.c. è strettamente connesso all'art. 2536 c.c. (responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi), agli artt. 2532-2533 c.c. (recesso ed esclusione) e all'art. 2534 c.c. (morte del socio). Il rinvio agli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c. collega la liquidazione alla disciplina della riserva indivisibile e dei ristorni. Per le cooperative organizzate in forma di s.p.a., vengono in rilievo anche le norme sulle azioni proprie di cui all'art. 2529 c.c. e i principi OIC 16 e OIC 28 sulla valutazione delle partecipazioni nel bilancio di esercizio.
Casi pratici
Caso 1: Tizio recede dalla Cooperativa Abitativa Nuova Casa il 10 settembre 2024
Il bilancio di riferimento è quello al 31 dicembre 2024, approvato dall'assemblea il 28 aprile 2025. Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro il 25 ottobre 2025 (centottanta giorni dall'approvazione). Il bilancio 2024 chiude con perdite che erodono il 15% del capitale: la quota di Tizio viene ridotta in proporzione, e il soprapprezzo versato al momento dell'ammissione gli è rimborsato integralmente, essendo ancora presente nel patrimonio e non destinato ad aumento gratuito del capitale.
Caso 2: Caio muore il 3 marzo 2025 mentre è socio della Cooperativa Artigiana Mosaico
I suoi eredi, Sempronio e Mevio, succedono nella posizione creditoria per la liquidazione della quota. Il bilancio di riferimento è quello al 31 dicembre 2025; l'assemblea lo approva il 30 maggio 2026. Gli eredi devono ricevere il pagamento entro il 26 novembre 2026. Una parte della quota di Caio era stata assegnata gratuitamente ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c.: per quella frazione, la cooperativa chiede e ottiene la rateizzazione del rimborso in quattro rate annuali con interessi legali.
Domande frequenti
Come si calcola la quota spettante al socio che recede da una cooperativa?
La liquidazione si basa sul bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il recesso. Il valore può essere ridotto proporzionalmente alle perdite imputabili al capitale secondo i criteri dell'atto costitutivo.
Entro quando la cooperativa deve pagare il socio uscente?
Entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento. Il ritardo espone la cooperativa al pagamento degli interessi di mora.
Il socio uscente ha diritto al rimborso del soprapprezzo versato al momento dell'ammissione?
Sì, salvo che il soprapprezzo sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma c.c. In tal caso il rimborso è escluso.
Il rimborso della quota può essere dilazionato nel tempo?
Solo per la quota assegnata gratuitamente ai sensi degli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c. In tal caso la cooperativa può corrispondere il rimborso in più rate entro un massimo di cinque anni, con interessi legali.
Il bilancio di riferimento per la liquidazione è quello dell'anno del recesso o dell'anno successivo?
È il bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto. Se il recesso avviene nel corso del 2025, il bilancio di riferimento è quello al 31 dicembre 2025, indipendentemente dalla data esatta del recesso.