← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio.

In vigore

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

In sintesi

  • Il creditore personale del socio cooperatore non può aggredire esecutivamente la quota o le azioni del socio finché dura la società.
  • La norma tutela la stabilità della compagine sociale e la continuità dell'impresa cooperativa.
  • Il divieto è temporaneo: cessa con lo scioglimento della società o con il recesso/esclusione del socio.
  • Il creditore può comunque fare opposizione all'eventuale rimborso della quota in sede di recesso.
La protezione della quota cooperativa dall'aggressione dei creditori personali del socio

L'articolo 2537 del Codice Civile introduce un meccanismo di protezione peculiare del diritto cooperativo: il creditore particolare del socio cooperatore — ovvero il creditore personale del socio, diverso dai creditori della cooperativa — non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni del socio mentre la società è in vita.

Questa disposizione si distingue nettamente dal regime vigente nelle società di capitali ordinarie. Nelle SRL, ad esempio, il creditore personale del socio può — in determinate condizioni — agire sulla partecipazione del debitore. Nelle cooperative, il legislatore ha scelto una protezione più intensa, coerente con la natura personalistica del vincolo cooperativo.

La ratio della norma: stabilità della compagine cooperativa

La giustificazione sistematica dell'art. 2537 c.c. risiede nella natura peculiare della cooperativa come ente fondato sulla persona del socio più che sul capitale. Il socio cooperatore non è un mero investitore: è un partecipante attivo allo scambio mutualistico, la cui stabilità nell'ente è necessaria per il corretto funzionamento della cooperativa.

Se i creditori del socio potessero aggredire la quota in ogni momento, la compagine sociale sarebbe continuamente esposta a mutamenti coatti, con possibili ripercussioni sull'operatività della cooperativa. La norma sacrifica quindi le ragioni del creditore individuale all'interesse collettivo alla stabilità dell'ente.

Il divieto è temporaneo: quando cessa la protezione

Il divieto vale solo "finché dura la società". Quando la cooperativa si scioglie, i creditori del socio possono rivalersi sulla quota di liquidazione spettante al medesimo. Analogamente, quando il socio recede o viene escluso, emerge il diritto al rimborso della quota: in quel momento, il creditore personale può intervenire sul credito del socio nei confronti della cooperativa.

È buona prassi, per i professionisti che assistono creditori di soci cooperatori, monitorare gli eventi societari che possono far emergere il valore della quota: delibere di scioglimento, procedimenti di esclusione, ricapitalizzazioni con rimborso.

Strumenti alternativi per i creditori del socio

Pur non potendo agire esecutivamente sulla quota, il creditore personale del socio cooperatore non è del tutto privo di tutele. Può, ad esempio, opporsi alla restituzione anticipata dei conferimenti, richiedere il sequestro conservativo della quota in sede cautelare (che blocca la disposizione senza consentire l'espropriazione), e intervenire nel procedimento di esclusione o recesso per tutelare i propri diritti sul rimborso.

Domande frequenti

Il creditore personale di un socio cooperatore può pignorare la sua quota?

No. L'art. 2537 c.c. vieta espressamente l'azione esecutiva sulla quota finché dura la società. Il creditore deve attendere lo scioglimento della cooperativa o il recesso/esclusione del socio per rivalersi sul rimborso della quota.

Perché la quota del socio cooperatore è protetta dall'esecuzione forzata?

Per garantire la stabilità della compagine societaria e la continuità della cooperativa. Il socio cooperatore non è solo un investitore, ma un partecipante attivo; permettere l'aggressione della quota potrebbe compromettere l'operatività dell'ente.

Cosa può fare il creditore del socio cooperatore mentre la società è in vita?

Può chiedere misure cautelari conservative (come il sequestro della quota per impedirne la cessione), monitorare gli eventi societari e intervenire in sede di recesso o esclusione del socio per tutelare il proprio credito sul rimborso.

Quando il divieto di esecuzione sulla quota cooperativa viene meno?

Il divieto cessa con lo scioglimento della società, con il recesso del socio o con la sua esclusione. In questi casi emerge un credito del socio verso la cooperativa (rimborso della quota) sul quale il creditore personale può rivalersi.

La stessa tutela si applica nelle SRL o nelle SPA?

No. La protezione dell'art. 2537 c.c. è specifica delle cooperative. Nelle società di capitali ordinarie il creditore personale del socio ha più ampie possibilità di agire sulla partecipazione, anche se con limiti e procedure specifiche.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.