Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2536 c.c. Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

In vigore

eredi Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

In sintesi

  • Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso di essa per i conferimenti non ancora versati, per un anno dal momento in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.
  • Se entro un anno dall'uscita si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato nei limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della quota o rimborso delle azioni.
  • Gli eredi del socio defunto sono soggetti alle stesse responsabilità del dante causa, per le medesime tipologie di obbligazione e per il medesimo termine annuale.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2536 c.c. mira a evitare che il recesso o l'esclusione si traducano in un mezzo fraudolento per liberarsi dalle obbligazioni sociali in prossimità della crisi. La norma introduce un doppio presidio: da un lato obbliga il socio uscente a completare i conferimenti promessi, così da non sottrarre risorse all'impresa nel momento in cui ne avrebbe più bisogno; dall'altro, impone la restituzione di quanto ricevuto per la liquidazione qualora la cooperativa diventi insolvente entro l'anno successivo all'uscita. La ratio è analoga a quella dell'azione revocatoria: si tratta di recuperare flussi patrimoniali in uscita che, a posteriori, risultano lesivi dei diritti dei creditori sociali.

Analisi

La prima obbligazione, pagamento dei conferimenti non versati, riguarda le quote o i versamenti promessi ma non ancora eseguiti al momento dell'uscita. Il termine annuale decorre dalla data in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è perfezionata giuridicamente, non dalla data della delibera o della comunicazione. La seconda obbligazione è condizionata al verificarsi dell'insolvenza entro un anno dallo scioglimento del rapporto: in tal caso il socio uscente risponde nei limiti di quanto effettivamente percepito per la liquidazione, non del valore nominale della quota, né del valore di mercato. Se il socio uscente ha ricevuto zero (perché la quota era azzerata dalle perdite), non ha alcuna responsabilità residuale. Gli eredi del socio defunto sono assoggettati alle medesime regole: rispondono per i conferimenti non versati e, in caso di insolvenza, nei limiti di quanto ricevuto nella successione a titolo di liquidazione della quota. La responsabilità degli eredi è pro quota, cioè proporzionale alla rispettiva quota ereditaria.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi di scioglimento individuale del rapporto associativo: recesso volontario, esclusione e morte del socio. Il termine annuale inizia a decorrere dalla data di efficacia dello scioglimento, che per il recesso coincide con la comunicazione alla cooperativa (salvo diversa previsione statutaria) e per l'esclusione con la delibera del consiglio di amministrazione divenuta definitiva. La disposizione trova particolare rilievo nelle procedure concorsuali che coinvolgono la cooperativa: il curatore fallimentare o il liquidatore possono agire nei confronti dei soci uscenti nell'anno precedente l'insolvenza per recuperare quanto da loro ricevuto a titolo di liquidazione.

Connessioni

L'art. 2536 c.c. si coordina strettamente con l'art. 2535 c.c. (liquidazione della quota), con gli artt. 2532-2534 c.c. (recesso, esclusione e morte del socio) e con le norme concorsuali del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa). Il principio della responsabilità limitata al quantum ricevuto richiama la disciplina dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. In materia di eredi, vanno tenute presenti le norme successorie del Libro II c.c., in particolare le disposizioni sull'accettazione con beneficio d'inventario che possono limitare ulteriormente l'esposizione degli eredi.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio recede dalla Cooperativa Metalmeccanica Forgia il 1° febbraio 2025, avendo ancora pendente il versamento di €5.000 a titolo di conferimento. La cooperativa gli notifica formale richiesta di pagamento il 30 novembre 2025, entro il termine annuale. Tizio è obbligato a versare la somma: il recesso non estingue l'obbligazione di conferimento già assunta.

Caso 2: Caso 2

Caio viene escluso dalla Cooperativa Ittica Adriatica il 15 marzo 2024 e riceve a liquidazione €18.000. Il 20 febbraio 2025, entro l'anno dallo scioglimento, la cooperativa viene dichiarata insolvente. Il curatore agisce nei confronti di Caio per il recupero di €18.000: Caio non può opporre che il suo contributo all'impresa era cessato col recesso, essendo la sua responsabilità commisurata a quanto effettivamente ricevuto.

Caso 3: Caso 3

Mevio, socio della Cooperativa Florovivaistica Primavera, muore il 10 gennaio 2025. I suoi eredi, Sempronio e Filano, accettano l'eredità con beneficio d'inventario. La cooperativa entra in insolvenza il 5 dicembre 2025 e il liquidatore chiede agli eredi la restituzione di €9.000 liquidati sulla quota di Mevio. Sempronio e Filano rispondono pro quota ereditaria, ma con il beneficio d'inventario la loro esposizione è limitata all'attivo ereditario effettivamente acquisito.

Domande frequenti

Per quanto tempo il socio uscente risponde verso la cooperativa dopo il recesso?

Per un anno dalla data in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è perfezionata. Trascorso tale periodo, l'obbligazione per i conferimenti non versati si estingue.

Il socio che ha già ricevuto la liquidazione della quota può essere chiamato a restituirla?

Sì, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto la cooperativa diventa insolvente. In tal caso il socio uscente è obbligato a restituire quanto ricevuto per la liquidazione, nei limiti di quella somma.

Gli eredi del socio defunto rispondono dei debiti dello stesso verso la cooperativa?

Sì. Gli eredi rispondono per i conferimenti non versati e, in caso di insolvenza della cooperativa entro un anno dalla morte del socio, nei limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della quota. La responsabilità è pro quota ereditaria.

Se la quota di liquidazione era zero, il socio uscente ha responsabilità residuale in caso di insolvenza?

No. La responsabilità è commisurata a «quanto ricevuto per la liquidazione della quota»: se il socio uscente non ha ricevuto alcuna somma, non ha alcuna obbligazione restitutoria verso la cooperativa insolvente.

Il curatore fallimentare può agire contro il socio uscente?

Sì. Nelle procedure concorsuali che coinvolgono la cooperativa, il curatore o il liquidatore possono esercitare le azioni previste dall'art. 2536 c.c. per recuperare i conferimenti non versati e le somme percepite a titolo di liquidazione, se l'insolvenza si è manifestata entro l'anno dall'uscita del socio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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