Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Pronunce Corte Costituzionale
  3. Prassi e linee guida
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 391 CCII – Disposizioni finanziarie e finali

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura

Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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In sintesi

Clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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