Testo dell'articoloVigente
Art. 391 CCII – Disposizioni finanziarie e finali
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
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In sintesi
Clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 53/2018
Prassi e linee guida
Gazzetta Ufficiale
Testo ufficiale e norme transitorie/finali del CCII pubblicate in Gazzetta richiamate dall'art. 391.