Testo dell'articoloVigente
Art. 389 CCII – Entrata in vigore
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2.
1-bis. [Comma abrogato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36] 2.
Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 , come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
[Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto]
È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.L. 30 aprile 2022, n. 36).
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In sintesi
Entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: regime transitorio per le procedure pendenti, applicazione progressiva delle misure di allerta e composizione negoziata.Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 53/2018
Prassi e linee guida
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Agenzia delle Entrate
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