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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 584 c.c. Successione del coniuge putativo

In vigore

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica alresì la disposizione del secondo comma dell’articolo 540. Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

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In sintesi

  • L'art. 584 c.c. tutela il coniuge superstite di buona fede di un matrimonio dichiarato nullo dopo la morte del coniuge.
  • Al coniuge putativo spetta la stessa quota che gli sarebbe spettata dal matrimonio valido (artt. 581-583 c.c.).
  • Si applica anche al coniuge putativo la disciplina dei diritti di abitazione e uso ex art. 540, 2° comma c.c.
  • Il coniuge putativo e' escluso dalla successione se il defunto era legato da valido matrimonio al momento della morte.
  • La buona fede e' presunta (art. 128 c.c.) e va valutata al momento della celebrazione.

La figura del coniuge putativo

L'art. 584 c.c. trasferisce in sede successoria il principio di tutela del coniuge in buona fede gia consacrato dall'art. 128 c.c. in tema di matrimonio putativo. La norma riguarda l'ipotesi peculiare in cui un matrimonio dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi avrebbe in linea di principio fatto venir meno la qualifica di erede legittimo del superstite, lasciandolo privo di tutela successoria. Il legislatore introduce una sanatoria limitata alla buona fede.

Presupposti applicativi

Tre i requisiti cumulativi: (i) matrimonio dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato dopo la morte di uno dei coniugi; (ii) buona fede del superstite al momento della celebrazione, ossia ignoranza non colpevole della causa di nullita; (iii) insussistenza di un valido matrimonio concorrente del defunto al momento della morte (es. bigamia). In presenza di tali condizioni, al coniuge putativo spetta la quota intestata che gli sarebbe stata attribuita dal matrimonio valido (artt. 581-583 c.c., con i correlati diritti di abitazione e uso).

L'esclusione in caso di valido matrimonio del defunto

La clausola finale dell'art. 584 c.c. e cruciale: il coniuge putativo e' escluso dalla successione se il defunto era legato da valido matrimonio al momento della morte. La norma protegge la posizione del coniuge legittimo «vero», dando prevalenza al matrimonio valido e canalizzando verso il superstite del primo matrimonio i diritti successori. Il coniuge putativo conserva al limite altri diritti (rendita ex art. 129 c.c., risarcimento, ecc.), ma non e' erede.

Buona fede e onere della prova

Ai sensi dell'art. 128 c.c. la buona fede e' presunta, e va valutata al momento della celebrazione. Spetta a chi contesta la qualita di erede del coniuge putativo provare la mala fede (Cass. 22099/2010): conoscenza effettiva della causa di nullita o ignoranza colpevole per grave negligenza. La buona fede sopravvenuta non rileva: cio che conta e' lo stato soggettivo al «si» matrimoniale.

Diritti di abitazione e uso

Il rinvio espresso al secondo comma dell'art. 540 c.c. — operato dall'art. 584 c.c. — assicura al coniuge putativo di buona fede anche i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili, riconoscendo la sostanziale parificazione della sua posizione a quella del coniuge legittimo, per quanto la legge possa estenderla.

Caso pratico

Tizio sposa Caia, ignorando entrambi che il primo matrimonio di Tizio non era stato validamente sciolto. Tizio muore; Caia chiede di succedergli. Sempronia, figlia del primo matrimonio, impugna il matrimonio e ottiene la dichiarazione di nullita. Caia, di buona fede al momento del «si», puo invocare l'art. 584 c.c. e ottenere la quota di coniuge ex art. 581 c.c. (1/2 con un figlio, 1/3 con piu figli), unitamente ai diritti di abitazione. Se invece risultasse che il primo matrimonio era ancora valido al momento della morte, Caia sarebbe esclusa.

Domande frequenti

Cosa significa coniuge putativo?

E' il coniuge di un matrimonio dichiarato nullo che ha contratto le nozze in buona fede, ossia ignorando senza colpa la causa di invalidita. L'art. 128 c.c. presume la buona fede salvo prova contraria.

Il coniuge putativo eredita anche se il matrimonio e' nullo?

Si, l'art. 584 c.c. attribuisce al coniuge putativo di buona fede la stessa quota successoria che gli sarebbe spettata in caso di matrimonio valido (artt. 581-583 c.c.), purche la nullita sia stata dichiarata dopo la morte e il defunto non fosse legato da altro valido matrimonio.

Cosa succede se al momento della morte esisteva un altro matrimonio valido?

Il coniuge putativo e' escluso dalla successione. La legge protegge il coniuge legittimo «vero»: i diritti successori spettano al superstite del matrimonio valido, mentre il coniuge putativo conserva altre tutele patrimoniali (art. 129 c.c., risarcimento).

Il coniuge putativo ha diritto all'abitazione sulla casa familiare?

Si. L'art. 584 c.c. richiama espressamente il secondo comma dell'art. 540 c.c., riconoscendo al coniuge putativo di buona fede i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili.

Chi deve provare la mala fede del coniuge?

L'onere grava su chi la eccepisce, perche la buona fede e' presunta ex art. 128 c.c. Deve essere provata la conoscenza effettiva della causa di nullita o l'ignoranza gravemente colpevole, al momento della celebrazione.

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