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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 602 c.c. Testamento olografo

In vigore

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

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In sintesi

  • Il testamento olografo deve essere scritto per intero a mano dal testatore, con data e sottoscrizione autografe.
  • La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
  • La data deve contenere giorno, mese e anno; la data incerta o incompleta può essere integrata da elementi intrinseci o estrinseci all'atto.
  • La mancanza di uno dei tre requisiti formali (autografia, data, sottoscrizione) rende il testamento nullo.

Il testamento olografo è valido solo se scritto per intero a mano dal testatore, datato e sottoscritto: tre requisiti formali inderogabili la cui mancanza produce nullità assoluta, non sanabile.

Il primo requisito: autografia integrale

Il testamento olografo deve essere scritto per intero di mano del testatore: non è ammesso l'uso di macchina da scrivere, computer, stampante, né la collaborazione di terzi per parte del testo. L'autografia integrale garantisce l'autenticità dell'atto e rende possibile la verifica grafica della grafia del testatore. La giurisprudenza ha chiarito che anche un'unica parola scritta da terzi o con strumenti meccanici rende il testamento nullo. Fanno eccezione le parti che il testatore stesso abbia corretto o cancellato: le cancellature e le correzioni sono valide se autografe. Il testamento olografo può essere scritto in qualsiasi lingua conosciuta dal testatore e su qualsiasi supporto fisico (carta, pergamena, ecc.), purché durevole.

Il secondo requisito: data

La data è un elemento essenziale di validità. Deve contenere giorno, mese e anno: la norma richiede questa triade come minimo. L'indicazione del solo anno, o del mese e anno, non è sufficiente. La data è importante per: (a) verificare la capacità del testatore al momento della redazione; (b) risolvere conflitti tra più testamenti (prevale il più recente); (c) verificare il rispetto dei limiti di revocabilità. Il comma 3 ammette che la data "incerta" o imperfetta possa essere integrata da elementi ricavabili dall'atto stesso (intrinseci) o da circostanze esterne (estrinseci). La giurisprudenza è abbastanza flessibile nell'integrazione della data, purché la volontà del testatore sia certa e l'incertezza non sia artificialmente creata.

Il terzo requisito: sottoscrizione

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni: non in testa all'atto o in margine. La sua funzione è di "chiudere" l'atto, attestando che le disposizioni che precedono rappresentano la volontà definitiva del testatore. Non è necessario che la sottoscrizione contenga nome e cognome: è valida anche se indica solo il nome di battesimo, un soprannome o un'abbreviazione, purché designi con certezza la persona del testatore. La giurisprudenza valuta la sottoscrizione in concreto: deve essere idonea a identificare l'autore, senza che la formalità prevalga sulla sostanza.

Conseguenze dei vizi formali

La mancanza di uno dei tre requisiti produce la nullità del testamento olografo. A differenza delle disposizioni singole nulle (art. 590 c.c.), la nullità formale dell'atto investe l'intero testamento e non può essere sanata dalla conferma o dall'esecuzione volontaria dei chiamati. Un testamento olografo senza data o con data incompleta non può essere convalidato dagli eredi.

Coordinamento normativo

L'art. 602 va letto in connessione con l'art. 601 c.c. (forme ordinarie), con l'art. 606 c.c. (effetti della nullità per vizi di forma), con l'art. 620 c.c. (pubblicazione del testamento) e con l'art. 2683 c.c. (trascrizione degli atti testamentari).

Domande frequenti

Posso scrivere il testamento olografo al computer e poi firmare a mano?

No. Il testamento olografo deve essere scritto per intero a mano: l'uso del computer rende il testamento nullo per mancanza di autografia integrale. Se vuoi usare il computer, devi ricorrere al testamento pubblico o segreto (art. 601 c.c.).

Il testamento olografo è valido se indica solo l'anno e il mese senza il giorno?

Di per sé no — la legge richiede giorno, mese e anno. Tuttavia il giudice può integrare la data incompleta con elementi desunti dall'atto stesso o da circostanze esterne, se possibile. Se l'integrazione non è possibile, il testamento è nullo.

La sottoscrizione deve necessariamente contenere nome e cognome?

No. L'art. 602 c.c. precisa che la sottoscrizione è valida anche se non indica nome e cognome, purché designi con certezza la persona del testatore. Un soprannome, uno pseudonimo o anche solo il nome di battesimo possono essere sufficienti se identificano univocamente il testatore.

Se aggiungo una clausola dopo la firma, quella clausola è valida?

No. Le disposizioni scritte dopo la firma non sono coperte dalla sottoscrizione e quindi non fanno parte del testamento. Se si vuole aggiungere qualcosa, occorre redigere un nuovo testamento completo oppure un codicillo (atto separato, con tutti i requisiti formali propri).

Il testamento olografo deve essere depositato dal notaio?

Non obbligatoriamente durante la vita del testatore. Può essere conservato privatamente. Dopo la morte, però, chi lo detiene ha l'obbligo di consegnarlo all'autorità giudiziaria per la pubblicazione (art. 620 c.c.). Il mancato deposito post-mortem può essere sanzionato.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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