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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 618 c.c. Casi e termini di efficacia

In vigore

Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni. Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

In sintesi

  • I testamenti speciali (militari, marittimi, in caso di malattie contagiose) possono essere redatti solo da soggetti che si trovano in situazioni eccezionali tipizzate.
  • Legittimati sono i militari mobilitati o impegnati in zona di operazioni belliche, i prigionieri di guerra, gli acquartierati fuori della Repubblica o in luoghi con comunicazioni interrotte.
  • Il testamento speciale perde efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie.
  • La ratio è derogare alle forme ordinarie solo per il tempo strettamente necessario alla persistenza dell'impedimento.
  • Il termine trimestrale ha natura di decadenza: decorso il termine, il testamento è inefficace ma non nullo retroattivamente.

Inquadramento della norma e ratio

L'art. 618 c.c. chiude la disciplina dei testamenti speciali di cui agli artt. 609-619 c.c., individuando con precisione l'ambito soggettivo di legittimazione e fissando il regime di efficacia temporale. La ratio della disposizione è chiara: le forme testamentarie speciali, più semplici e meno garantite rispetto a quelle ordinarie (olografo, pubblico, segreto), possono essere utilizzate solo da chi si trovi nell'oggettiva impossibilità di accedere alle forme ordinarie a causa di circostanze straordinarie. Cessata la situazione di impedimento, il testamento perde efficacia, dovendo il testatore rinnovare le proprie disposizioni nelle forme comuni.

Soggetti legittimati al testamento speciale

La norma individua tre categorie tassative di soggetti che possono ricorrere al testamento speciale: in primo luogo, i militari e gli appartenenti a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, purché si trovino in zona di operazioni belliche; in secondo luogo, i prigionieri presso il nemico; in terzo luogo, coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove le comunicazioni siano interrotte. La giurisprudenza ha chiarito che il requisito dell'impedimento deve essere effettivo e attuale al momento della redazione: non basta l'astratta appartenenza a un corpo militare, occorre la concreta situazione di operatività bellica o di isolamento.

Il termine trimestrale di efficacia

Il punto centrale dell'art. 618 c.c. è la perdita di efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie. Si tratta di un termine di decadenza che opera automaticamente, senza necessità di pronuncia giudiziale. La dottrina prevalente qualifica la perdita di efficacia come caducità sopravvenuta: il testamento è validamente formato, ma viene meno la sua attitudine a produrre effetti se il testatore, tornato in condizioni normali, non lo rinnova nelle forme ordinarie. La giustificazione sostanziale è la presunzione di mutamento della volontà: chi ha avuto tempo e modo di riconsiderare le proprie disposizioni in condizioni di normalità deve assumersi l'onere di confermarle secondo i canoni ordinari.

Decorrenza del termine e situazioni di confine

Il dies a quo del termine trimestrale è il momento in cui il testatore raggiunge un luogo dove può accedere alle forme ordinarie. Il calcolo richiede un accertamento fattuale, talora complesso: ad esempio, il prigioniero liberato che rientra in Italia, il militare rientrato dal teatro bellico, il marittimo rientrato in porto. Se il testatore muore prima dei tre mesi, il testamento conserva piena efficacia. Se invece sopraggiungono nuove circostanze di impedimento prima della scadenza, dottrina e prassi ammettono la sospensione o la rinnovata operatività della deroga, in coerenza con la ratio normativa.

Casi pratici

Tizio, ufficiale dell'esercito in zona di operazioni in territorio extraeuropeo, redige nel 2024 un testamento militare ai sensi dell'art. 617 c.c. davanti all'ufficiale superiore. Rientra in Italia il 1° giugno 2025. Il testamento perde efficacia il 1° settembre 2025 se Tizio non lo conferma con testamento ordinario. Caio, marittimo a bordo di nave durante navigazione transoceanica, testa nelle forme speciali; sbarcato in porto italiano il 10 marzo 2025, dispone di tre mesi per rinnovare le disposizioni. Se Caio muore il 5 maggio 2025, il testamento speciale è pienamente efficace; se muore il 20 giugno, il testamento è inefficace per intervenuta decadenza.

Domande frequenti

Chi può fare un testamento speciale ai sensi dell'art. 618 c.c.?

Possono testare nelle forme speciali i militari e gli appartenenti a corpi mobilitati impegnati in zona di operazioni belliche, i prigionieri di guerra e coloro che sono acquartierati fuori della Repubblica o in luoghi con comunicazioni interrotte.

Quanto dura l'efficacia del testamento speciale?

Il testamento speciale perde efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie (olografo, pubblico o segreto).

Cosa succede se il testatore muore prima dei tre mesi dal rientro?

Se la morte sopraggiunge prima della scadenza del termine trimestrale, il testamento speciale conserva piena efficacia e produce tutti gli effetti propri di un atto di ultima volontà.

Il termine di tre mesi è di prescrizione o di decadenza?

Il termine ha natura di decadenza: opera automaticamente alla scadenza, senza necessità di pronuncia giudiziale, determinando la caducità sopravvenuta delle disposizioni testamentarie speciali.

Per mantenere efficacia, è sufficiente confermare verbalmente il testamento speciale?

No, la conferma deve avvenire mediante redazione di un nuovo testamento nelle forme ordinarie (olografo, pubblico o segreto). La semplice volontà non manifestata in forma legale non vale a impedire la decadenza.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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