Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 616 c.c. Testamento a bordo di aeromobile

In vigore

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche. Il testamento è annotato sul giornale di rotta.

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In sintesi

  • L'articolo riguarda il testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio.
  • A questo testamento si applicano le disposizioni degli articoli da 611 a 615.
  • Il testamento è ricevuto dal comandante dell'aeromobile.
  • Servono uno o, quando è possibile, due testimoni.
  • I compiti che gli articoli 613 e 614 affidano alle autorità marittime spettano alle autorità aeronautiche.
  • Il testamento è annotato sul giornale di rotta.
Indice dei contenuti

A quali testamenti si applica

L'articolo 616 del codice civile riguarda il testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio. La norma non crea una disciplina completa e autonoma. Stabilisce invece che a questo testamento «si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615». Per ricostruire tutte le regole, quindi, bisogna leggere anche quegli articoli. L'articolo 616 aggiunge solo gli adattamenti propri del viaggio aereo.

Il testo usa l'espressione «durante il viaggio». La norma riguarda quindi il testamento fatto a bordo mentre il viaggio è in corso.

Chi riceve il testamento e i testimoni

Secondo il testo, «il testamento è ricevuto dal comandante». È quindi il comandante dell'aeromobile la figura che riceve le ultime volontà di chi si trova a bordo.

La norma richiede anche la presenza di testimoni, con una formula precisa: il comandante riceve il testamento «in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni». Basta quindi un testimone. I testimoni diventano due quando è possibile averli. La norma non dice come si stabilisce se è possibile averne due, e il commento non lo aggiunge.

Un esempio: durante un volo, il passeggero Tizio vuole fare testamento. Il comandante Caio lo riceve in presenza di Sempronio, che fa da testimone. Se a bordo ci sono le condizioni per avere un secondo testimone, la norma prevede che i testimoni siano due.

Autorità aeronautiche e giornale di rotta

Gli articoli 613 e 614 assegnano alcune attribuzioni alle autorità marittime. Per il testamento fatto a bordo di un aeromobile, l'articolo 616 stabilisce che «le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche». I compiti restano quelli indicati da quegli articoli. Cambia solo l'autorità che deve svolgerli.

L'ultima frase dell'articolo prevede che «il testamento è annotato sul giornale di rotta». Del testamento ricevuto a bordo resta quindi traccia nel documento di bordo indicato dalla norma.

Domande frequenti

Quali regole si applicano al testamento fatto a bordo di un aeromobile?

Si applicano le disposizioni degli articoli da 611 a 615 del codice civile. L'articolo 616 aggiunge alcune regole proprie del viaggio aereo.

Chi riceve il testamento durante il volo?

Il testamento è ricevuto dal comandante dell'aeromobile.

Quanti testimoni servono?

Ne serve uno oppure, quando è possibile, due. Il testo dice: «in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni».

Chi svolge i compiti che gli articoli 613 e 614 affidano alle autorità marittime?

Per il testamento fatto a bordo di un aeromobile, quelle attribuzioni spettano alle autorità aeronautiche.

Dove viene annotato il testamento?

Il testamento è annotato sul giornale di rotta.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.