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Art. 613 c.c. Consegna
In vigore
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo di equipaggio. Al ritorno della nave nella Repubblica i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione. Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione della norma
L'art. 613 c.c. disciplina la fase di consegna del testamento a bordo di nave ricevuto secondo le forme degli artt. 611-612 c.c. Conclusa la formazione dell'atto a bordo, occorre garantirne il trasferimento dalla sfera privata del comandante alla sfera pubblica, evitando che l'atto resti indefinitamente nei documenti di bordo. La consegna alle autorità (consolari o marittime) ne assicura la conservazione e prepara il successivo deposito in archivio notarile previsto dall'art. 614 c.c.
Approdo in porto estero e consegna all'autorità consolare
Quando la nave approda in un porto estero, il comandante è tenuto a consegnare uno dei due originali all'autorità consolare italiana, se presente. Il consolato esercita in territorio straniero funzioni di pubblica fede equiparabili a quelle delle autorità nazionali, in conformità alle convenzioni internazionali (Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963) e al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (ordinamento degli uffici consolari). La consegna avviene unitamente a una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo d'equipaggio, in modo da fornire al deposito gli elementi necessari per la successiva trasmissione al Ministero competente.
Ritorno nella Repubblica
Al rientro della nave in territorio italiano, devono essere consegnati all'autorità marittima locale (Capitaneria di porto, ai sensi del codice della navigazione): entrambi gli originali, se nessuno è stato depositato durante il viaggio; ovvero il solo originale non depositato, se l'altro è già stato consegnato al consolato. Anche in questa fase è prevista la consegna della copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo o nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Dichiarazione e annotazione marginale
L'avvenuta consegna è documentata mediante una dichiarazione rilasciata dall'autorità ricevente al comandante. Di tale dichiarazione si fa cenno in margine all'annotazione originaria sul giornale di bordo: si crea così una catena documentale (annotazione → consegna → dichiarazione → annotazione marginale) che consente di ricostruire ex post il percorso del testamento.
Obblighi del comandante e responsabilità
Il comandante è personalmente responsabile della conservazione dei documenti di bordo, inclusi i testamenti ricevuti. L'omessa consegna integra una violazione degli obblighi di servizio sanzionabile ai sensi del codice della navigazione e può altresì configurare ipotesi di responsabilità civile verso gli eredi qualora la perdita o l'occultamento dell'atto comporti la mancata esecuzione delle volontà del testatore.
Caso pratico
Tizio redige testamento a bordo di una nave da crociera durante una traversata Genova-Buenos Aires. Al primo scalo a Lisbona, il comandante consegna un originale all'autorità consolare italiana e ne ottiene dichiarazione. Al rientro a Genova, il secondo originale è consegnato alla Capitaneria di porto, con copia dell'annotazione del giornale di bordo. La dichiarazione di consegna viene annotata a margine, garantendo piena tracciabilità dell'atto e legittimando la successiva pubblicazione dopo la morte di Tizio.
Domande frequenti
Quando il comandante deve consegnare il testamento all'autorità consolare?
Quando la nave approda a un porto estero presso il quale sia presente un'autorità consolare italiana. In tal caso uno degli originali viene depositato in consolato insieme alla copia dell'annotazione del giornale di bordo.
Cosa accade se la nave non approda in alcun porto estero con consolato?
In tal caso entrambi gli originali del testamento rimangono a bordo fino al ritorno della nave nella Repubblica, dove vengono consegnati interamente all'autorità marittima locale (Capitaneria di porto).
L'autorità consolare ha funzioni di pubblica fede per la consegna del testamento?
Sì, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e dell'ordinamento consolare italiano, i consoli esercitano in territorio estero funzioni equiparabili a quelle delle autorità nazionali in materia di atti.
Cosa si annota in margine all'iscrizione sul giornale di bordo?
Si annota la dichiarazione di consegna rilasciata dall'autorità consolare o marittima, in modo da documentare la trasmissione del testamento e creare un percorso tracciabile dell'atto.
Il comandante può rifiutarsi di consegnare il testamento?
No, la consegna è un obbligo di servizio. L'inadempimento può configurare responsabilità disciplinare ai sensi del codice della navigazione e responsabilità civile verso gli eredi qualora derivino danni dall'omissione.