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Art. 614 c.c. Verbale di consegna
In vigore
L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il verbale di consegna come atto pubblico
L'art. 614 c.c. disciplina la fase finale del procedimento di pubblicizzazione del testamento a bordo di nave. Ricevuta la consegna ex art. 613 c.c., l'autorità marittima o consolare deve redigere un verbale, atto pubblico nel quale si dà conto della provenienza dei documenti, del loro contenuto formale, dello stato di conservazione e degli adempimenti compiuti. Il verbale è il primo atto formale interamente riconducibile a un pubblico ufficiale italiano e segna il passaggio definitivo del testamento dalla sfera marittima a quella amministrativa.
Trasmissione al Ministero competente
Il verbale e gli atti ricevuti devono essere trasmessi al Ministero competente: il riferimento codicistico al «Ministero della marina» (per le navi militari) e al «Ministero delle comunicazioni» (per le navi mercantili) va oggi adattato alla successiva riorganizzazione ministeriale. Le funzioni in materia di marina militare sono confluite nel Ministero della difesa, mentre quelle relative alla marina mercantile sono ora attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). La distinzione resta rilevante ai fini della determinazione dell'amministrazione di riferimento.
Il doppio deposito
Il Ministero, ricevuti i documenti, ordina il doppio deposito: uno degli originali rimane nell'archivio ministeriale (custodia istituzionale ad alta sicurezza, idonea a garantire la conservazione decennale e oltre); l'altro è trasmesso all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore. Quest'ultimo deposito è funzionale alla successiva fase di pubblicazione del testamento ex art. 620 c.c., poiché l'archivio notarile è il luogo istituzionale di custodia degli atti testamentari.
Coordinamento con la pubblicazione del testamento
Una volta che l'originale è giunto all'archivio notarile, il notaio del luogo provvederà, su istanza degli eredi o di chiunque vi abbia interesse, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 620 c.c. (verbale di apertura del testamento) o, trattandosi di testamento speciale, secondo le forme applicabili. La duplicazione del deposito (archivio ministeriale + archivio notarile) costituisce una garanzia di reperibilità che riduce il rischio di smarrimento.
Domicilio o ultima residenza del testatore
La scelta del criterio del domicilio (art. 43 c.c.) o, in subordine, dell'ultima residenza è coerente con la disciplina generale della competenza in materia successoria (art. 456 c.c., apertura della successione nell'ultimo domicilio del defunto). Qualora il testatore non sia cittadino italiano o non abbia mai avuto domicilio nel territorio dello Stato, troveranno applicazione le regole di diritto internazionale privato della L. 218/1995.
Caso pratico
Tizio, comandante della marina mercantile, redige testamento a bordo durante un viaggio commerciale. Al rientro, gli originali sono consegnati alla Capitaneria, che redige verbale e lo trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero conserva un originale nel proprio archivio e trasmette l'altro all'archivio notarile di Genova, ultima residenza del testatore. Alla morte di Tizio, l'erede Caio richiede la pubblicazione del testamento al notaio competente, che attinge dall'archivio notarile l'originale per redigere il verbale di pubblicazione.
Domande frequenti
Chi redige il verbale di consegna del testamento a bordo di nave?
Il verbale è redatto dall'autorità marittima locale (Capitaneria di porto) nel territorio dello Stato, oppure dall'autorità consolare italiana all'estero, che ne attesta la ricezione formale come atto pubblico.
A quale Ministero vanno trasmessi gli atti oggi?
Il riferimento codicistico va aggiornato: per le navi militari competente è il Ministero della difesa; per le navi mercantili il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha assorbito le competenze del Ministero della marina mercantile.
Perché si effettua un doppio deposito del testamento?
Il doppio deposito (archivio ministeriale + archivio notarile) costituisce garanzia di conservazione e reperibilità dell'atto, riducendo il rischio di smarrimento e facilitando la successiva pubblicazione da parte del notaio del luogo del domicilio del testatore.
Come viene individuato l'archivio notarile competente?
Si fa riferimento al domicilio o, in mancanza, all'ultima residenza del testatore, in coerenza con il criterio dell'apertura della successione nell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.).
Come si arriva poi alla pubblicazione del testamento?
Su istanza degli eredi o di chiunque vi abbia interesse, il notaio dell'archivio notarile in cui è depositato l'originale procede alla pubblicazione ex art. 620 c.c. mediante apposito verbale, dando esecuzione alle disposizioni testamentarie.