Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 612 c.c. Forme

In vigore

Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.

In sintesi

  • Il testamento a bordo di nave è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni.
  • Deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo riceve (comandante o ufficiale immediatamente subordinato) e dai testimoni.
  • Se testatore o testimoni non possono sottoscrivere, occorre indicare il motivo dell'impedimento.
  • Il testamento è conservato fra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo o nautico e sul ruolo d'equipaggio.
  • Si tratta di un testamento speciale, soggetto a termine di efficacia ex art. 615 c.c.
Indice dei contenuti

Inquadramento e ratio

L'art. 612 c.c. disciplina le formalità del testamento a bordo di nave previsto dall'art. 611 c.c. Si tratta di un testamento speciale, ammesso dall'ordinamento per consentire al naviganete che si trovi durante il viaggio per mare di disporre delle proprie sostanze pur in assenza di notaio. La ratio è duplice: assicurare la libertà testamentaria in una condizione di isolamento e, al tempo stesso, garantire la genuinità e conservazione dell'atto attraverso un formalismo semplificato ma rigoroso.

Il doppio originale e l'intervento dei testimoni

La norma prescrive la redazione in doppio originale: una cautela conservativa unica nel panorama testamentario, giustificata dai rischi specifici della navigazione (naufragio, smarrimento di documenti, ritardi di consegna). I due testimoni assolvono la funzione di garanti dell'identità del testatore e della spontaneità delle disposizioni, surrogando in parte la funzione di pubblica fede svolta dal notaio nel testamento per atto pubblico (art. 603 c.c.). Devono essere persone idonee ai sensi dell'art. 50 della legge notarile, applicabile per analogia.

Le sottoscrizioni

Il testamento richiede tre sottoscrizioni: del testatore, della persona che lo riceve (comandante della nave o, quando egli stesso sia testatore, l'ufficiale che lo segue in ordine di servizio ex art. 611 c.c.) e dei testimoni. Qualora il testatore o i testimoni non possano materialmente sottoscrivere, per malattia, infortunio o altra causa, è obbligatorio indicare il motivo. L'omissione di tale indicazione può determinare la nullità per difetto di forma essenziale, ex art. 606, 1° comma c.c., trattandosi di requisito surrogato dell'autografia.

Conservazione e annotazione

Una volta redatto, il testamento è conservato fra i documenti di bordo, sotto la custodia del comandante. La doppia annotazione, sul giornale di bordo (per le navi mercantili è il giornale nautico) e sul ruolo d'equipaggio, assolve la funzione di registrazione pubblica dell'avvenuta formazione dell'atto, creando una traccia documentale verificabile. Il giornale di bordo, atto pubblico ex art. 174 codice della navigazione, fornisce certezza sulla data e sulle circostanze della redazione.

Coordinamento con il codice della navigazione

L'art. 612 c.c. va letto in stretta correlazione con gli artt. 611, 613, 614 e 615 c.c. e con le norme del codice della navigazione (R.D. 327/1942) che disciplinano i poteri certificativi del comandante (artt. 203-204) e il regime dei documenti di bordo. Il comandante, nell'atto di ricevere il testamento, esercita una funzione assimilabile a quella di pubblico ufficiale, sebbene priva del controllo di legalità tipico del notaio.

Caso pratico

Durante una crociera transatlantica, Tizio, gravemente malato, intende redigere testamento. Il comandante riceve l'atto in doppio originale alla presenza di due ufficiali come testimoni; uno degli originali viene depositato al porto di approdo presso l'autorità consolare ex art. 613 c.c., l'altro è conservato a bordo. All'arrivo nella Repubblica gli originali sono consegnati all'autorità marittima ex art. 614 c.c. Se Tizio sbarca in salute, dovrà ripetere il testamento in forma ordinaria entro tre mesi, pena la perdita di efficacia (art. 615 c.c.).

Domande frequenti

Perché il testamento a bordo di nave deve essere redatto in doppio originale?

Il doppio originale risponde a un'esigenza conservativa specifica dell'ambiente marino: uno degli esemplari può essere depositato presso l'autorità consolare al primo porto estero ex art. 613 c.c., mentre l'altro rimane a bordo, riducendo il rischio di perdita totale dell'atto in caso di sinistro.

Chi può fungere da testimone per il testamento a bordo di nave?

Possono essere testimoni persone idonee, in genere ufficiali o membri dell'equipaggio non aventi interesse personale alla successione, ai sensi dei principi generali dell'art. 50 della legge notarile applicabile per analogia ai testamenti speciali.

Cosa accade se il testatore non sa o non può firmare?

Occorre indicare nel testo del testamento il motivo che impedisce la sottoscrizione (malattia, ferita, analfabetismo). L'omissione di tale menzione configura un difetto di forma che può comportare l'annullabilità o la nullità dell'atto ex art. 606 c.c.

Dove viene annotato il testamento ricevuto a bordo?

Viene annotato sul giornale di bordo (o giornale nautico per le navi mercantili) e sul ruolo d'equipaggio. Il giornale di bordo è atto pubblico ai sensi del codice della navigazione e garantisce la certezza della data e delle circostanze.

Il testamento a bordo di nave ha la stessa efficacia di un testamento pubblico?

Sì, finché è in vigore. Tuttavia ai sensi dell'art. 615 c.c. perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie, configurandosi come strumento d'emergenza temporaneo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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