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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 611 c.c. Testamento a bordo di nave

In vigore

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa. Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

In sintesi

  • Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante.
  • Se il testatore è il comandante stesso, il testamento è ricevuto dall'ufficiale immediatamente successivo in ordine di servizio.
  • È una forma speciale concepita per chi naviga in alto mare e non può accedere a forme ordinarie.
  • Le formalità di redazione e conservazione sono dettate dagli artt. 612-615 c.c. (doppio originale, due testimoni, annotazione sul giornale di bordo).
  • L'efficacia è limitata: 3 mesi dopo lo sbarco in luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie (art. 615 c.c.).

Il testamento nautico tra storia e attualità

L'art. 611 c.c. disciplina il testamento a bordo di nave, una delle forme speciali più antiche del diritto successorio. La ratio è classica: chi si trova in alto mare, lontano da notai e uffici pubblici, deve poter disporre validamente dei propri beni anche in caso di morte imminente. La norma, retaggio dell'epoca dei lunghi viaggi transoceanici, ha mantenuto rilievo per le navi mercantili impiegate in rotte intercontinentali, per quelle militari e, per estensione (art. 616 c.c.), per gli aeromobili.

Presupposti applicativi: il viaggio per mare

La norma richiede che il testamento sia ricevuto durante il viaggio per mare, ossia tra l'inizio della navigazione e l'approdo. Non rileva la rotta (cabotaggio, alto mare, navigazione internazionale), purché la nave sia effettivamente in viaggio: in porto, dove sono disponibili autorità ordinarie, il testamento dovrebbe seguire le forme tipiche. La giurisprudenza ha precisato che il presupposto può essere integrato anche da viaggi brevi, purché vi sia effettiva impossibilità di ricorrere alle forme ordinarie.

I soggetti competenti a ricevere il testamento

Il primo comma individua il comandante come soggetto competente: figura apicale a bordo, investita di poteri pubblicistici e di sicurezza, viene equiparato a un ufficiale rogante. Il secondo comma risolve l'ipotesi in cui sia il comandante stesso a testare: in tal caso il testamento viene ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio (primo ufficiale di coperta o, sulle navi militari, l'ufficiale in seconda). La gerarchia di bordo viene rispettata e ogni testatore trova un ricevente competente.

Le formalità rinviate agli articoli successivi

L'art. 611 c.c. detta la regola di competenza; le formalità di redazione e custodia sono disciplinate dagli articoli successivi: redazione in doppio originale, presenza di due testimoni, sottoscrizione di testatore, comandante e testimoni (art. 612 c.c.); conservazione tra i documenti di bordo e annotazione sul giornale di bordo o sul giornale nautico (art. 612 c.c.); consegna a autorità consolare o marittima in caso di scalo (artt. 613-614 c.c.); termine trimestrale di efficacia dopo lo sbarco (art. 615 c.c.).

Caso pratico

Tizio, passeggero di una nave da crociera in navigazione transoceanica, si ammala gravemente. La nave è in mezzo all'oceano e non sono raggiungibili notai. Tizio chiama il comandante Caio della nave, in presenza di due ufficiali maggiorenni come testimoni, e dichiara le proprie ultime volontà. Caio redige due originali del testamento, lo sottoscrive insieme a Tizio e ai testimoni, annota l'atto sul giornale di bordo. Il testamento è valido come testamento speciale a bordo di nave ex art. 611 c.c.

Domande frequenti

Quando si può fare testamento a bordo di una nave?

Durante il viaggio per mare, quando la nave è in navigazione e il testatore non ha possibilità di accedere alle forme ordinarie. La forma speciale è prevista dall'art. 611 c.c. per garantire la libertà testamentaria anche a chi si trovi lontano dai luoghi di esercizio della funzione notarile.

Chi riceve il testamento a bordo di una nave?

Il comandante della nave riceve il testamento dei passeggeri o dell'equipaggio. Se è il comandante stesso a voler testare, il testamento è ricevuto dall'ufficiale che lo segue immediatamente in ordine di servizio (di norma il primo ufficiale di coperta o l'ufficiale in seconda).

Quali formalità servono per il testamento nautico?

Ai sensi dell'art. 612 c.c., il testamento è redatto in doppio originale, alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto da testatore, comandante e testimoni. Se testatore o testimoni non possono firmare, va indicato il motivo. L'atto è conservato tra i documenti di bordo e annotato sul giornale di bordo o nautico.

La norma si applica anche al testamento a bordo di aeromobile?

Sì: l'art. 616 c.c. estende le disposizioni degli artt. 611-615 c.c. al testamento ricevuto a bordo di un aeromobile durante il viaggio, con le competenze marittime sostituite dalle autorità aeronautiche. Il testamento è ricevuto dal comandante alla presenza di uno o, se possibile, due testimoni.

Per quanto tempo è valido il testamento fatto in nave?

Ai sensi dell'art. 615 c.c., il testamento perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie. Se il testatore muore in nave o entro tale termine, l'atto produce piena efficacia.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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