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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 617 c.c. Testamento dei militari e assimilati

In vigore

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

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In sintesi

  • Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato è una forma speciale di disposizione mortis causa.
  • Può essere ricevuto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni.
  • Deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona ricevente e dai testimoni; in caso di impedimento occorre indicarne il motivo.
  • L'atto è trasmesso al quartiere generale, poi al Ministero competente, che ne ordina il deposito in archivio notarile.
  • L'efficacia è subordinata alle condizioni e ai termini stabiliti dall'art. 618 c.c.

Ratio della forma militare

L'art. 617 c.c. introduce una forma speciale di testamento riservata ai militari e alle persone al seguito delle forze armate dello Stato. La ratio è speculare a quella del testamento a bordo di nave (art. 611 c.c.) e dell'aeromobile (art. 616 c.c.): chi si trova in condizioni operative belliche o paramilitari — zona di operazioni, prigionia, presidio fuori della Repubblica — non può accedere alle forme ordinarie e necessita di uno strumento snello ma garantito. La disciplina riflette la tradizione del «testamento militare» risalente al diritto romano (testamentum militare), riconosciuto dalla generalità degli ordinamenti come istituto eccezionale di favore.

Ambito soggettivo

Sono legittimati a testare in questa forma: i militari propriamente detti (appartenenti all'esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza ove inquadrabili) e le persone al seguito delle forze armate, formula che ricomprende personale civile aggregato, corrispondenti di guerra, infermieri, cappellani non militari e altri soggetti che condividono le condizioni del personale militare in operazioni. L'art. 618 c.c. circoscrive ulteriormente l'ambito stabilendo che possono testare in tale forma solo coloro che si trovino in zona di operazioni belliche, prigionia o presidio fuori dalla Repubblica, ovvero in luoghi dove le comunicazioni siano interrotte.

Soggetti riceventi

Il testamento può essere ricevuto da: un ufficiale in servizio (di qualsiasi grado, purché abbia poteri di comando o di certificazione assimilabili); un cappellano militare, in considerazione del ruolo riconosciuto di assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate; un ufficiale della Croce Rossa, in coerenza con il ruolo umanitario sancito dalle Convenzioni di Ginevra del 1949. La pluralità di soggetti riceventi garantisce la reperibilità di un testimone qualificato anche in scenari estremi.

Formalità e sottoscrizioni

Il testamento richiede la presenza di due testimoni e le seguenti sottoscrizioni: del testatore, della persona che lo riceve e dei testimoni. In caso di impedimento alla sottoscrizione, è obbligatorio indicarne il motivo. Non è espressamente prescritta la redazione in doppio originale (a differenza del testamento a bordo di nave ex art. 612 c.c.); tuttavia la prassi applicativa, motivata dalla precarietà delle situazioni belliche, suggerisce comunque la duplicazione ove possibile.

Trasmissione e deposito

L'atto deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale: la nozione va intesa in senso ampio (comando di reparto, comando superiore competente). Da qui prosegue verso il Ministero competente (oggi Ministero della difesa per il personale militare). Il Ministero ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore, in coerenza con il modello dell'art. 614 c.c. Si ricrea così la catena di custodia che porta il testamento dalla zona di operazioni all'archivio notarile competente per la successiva pubblicazione ex art. 620 c.c.

Efficacia temporale

L'art. 618 c.c., norma da leggere in stretta correlazione con l'art. 617 c.c., stabilisce che il testamento militare perde efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie. La ratio è identica a quella dell'art. 615 c.c.: cessata la condizione eccezionale, viene meno la giustificazione della deroga formale.

Caso pratico

Tizio, militare italiano in missione internazionale, ricoverato in ospedale da campo a seguito di ferite, redige testamento davanti al cappellano militare alla presenza di due ufficiali come testimoni. L'atto viene trasmesso al quartiere generale e poi al Ministero della difesa, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo di residenza italiana di Tizio. Se Tizio rientra in Italia in salute, ha tre mesi per redigere testamento ordinario; se muore in missione o entro i tre mesi dal rientro, il testamento militare conserva piena efficacia.

Domande frequenti

Chi può testare nella forma militare ex art. 617 c.c.?

I militari delle forze armate dello Stato e le persone al seguito (personale civile aggregato, corrispondenti, infermieri, cappellani non militari), purché si trovino in zona di operazioni belliche, prigionia, presidio fuori della Repubblica o in luoghi con comunicazioni interrotte (art. 618 c.c.).

Chi può ricevere il testamento militare?

Un ufficiale in servizio, un cappellano militare oppure un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni. La pluralità di soggetti riceventi è pensata per garantire la reperibilità anche in scenari operativi estremi.

Quanti testimoni sono richiesti per il testamento militare?

Sono richiesti due testimoni, in linea con la disciplina ordinaria del testamento pubblico (art. 603 c.c.) e di quello a bordo di nave (art. 612 c.c.). La presenza dei due testimoni garantisce la genuinità della volontà testamentaria.

Dove finisce il testamento militare una volta redatto?

Viene trasmesso al più presto al quartiere generale, poi al Ministero della difesa (subentrato al «Ministero competente» del codice), che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Per quanto tempo è efficace il testamento militare?

Ai sensi dell'art. 618 c.c., perde efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie. Se il testatore muore durante la missione o entro i tre mesi dal rientro, l'atto conserva piena validità.

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