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Art. 536 c.c. Legittimari
In vigore
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti (2). Ai figli […] (3) sono equiparati […] (4) gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli […] (5), i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli […] (5).
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In sintesi
La categoria dei legittimari
L'art. 536 c.c. apre il Capo X del libro delle successioni dedicato ai legittimari, individuando i soggetti a cui la legge riconosce una quota inderogabile dell'eredità. Il sistema italiano della successione necessaria si fonda sul principio della solidarietà familiare: a tutela dei vincoli familiari più stretti, il legislatore comprime l'autonomia testamentaria del de cuius, assicurando a coniuge, figli e ascendenti una porzione minima del patrimonio. Si tratta di una scelta valoriale che limita la libertà di testare e di donare in vita.
L'elenco tassativo dei legittimari
L'elenco è tassativo e include tre categorie: il coniuge (cui è oggi equiparato il partner di unione civile ai sensi della L. 76/2016), i figli e gli ascendenti. I figli prevalgono sugli ascendenti: questi ultimi sono legittimari solo in mancanza di figli (art. 538 c.c.). Sono espressamente esclusi dalla categoria i fratelli, gli zii e gli altri collaterali, che pure rilevano nella successione legittima ma non godono di tutela riservataria.
Parificazione dei figli
Il secondo comma equipara ai figli i figli adottivi. Le modifiche successive — in particolare la L. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013 — hanno completato la parificazione di tutti i figli, eliminando le distinzioni tra figli legittimi, naturali e adottivi. Oggi tutti i figli sono trattati allo stesso modo ai fini della tutela riservataria, in coerenza con l'art. 30 Cost. e la giurisprudenza della Corte costituzionale e della CEDU.
I discendenti per rappresentazione
Il terzo comma estende la tutela riservataria ai discendenti dei figli che subentrano per rappresentazione (art. 467 c.c.) in luogo del figlio premorto, assente o indegno. La rappresentazione è meccanismo successorio che permette ai nipoti, pronipoti, ecc., di prendere il posto del proprio ascendente legittimario, ricevendo la quota che a questi sarebbe spettata. La quota di riserva passa dunque al discendente per rappresentazione con le stesse caratteristiche d'intangibilità.
Funzione e tecnica di tutela
La tutela del legittimario opera attraverso tre meccanismi codicistici: (i) l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.) per ridurre le disposizioni testamentarie eccedenti la disponibile; (ii) l'azione di riduzione delle donazioni (artt. 555 ss. c.c.) per recuperare quanto donato in vita oltre la disponibile; (iii) il divieto di pesi e condizioni sulla legittima (art. 549 c.c.). La quota di riserva è dunque intangibile sia mortis causa sia inter vivos.
Quote di riserva (rinvio agli artt. 537-544 c.c.)
L'art. 536 c.c. individua i soggetti; gli articoli successivi determinano l'entità della quota: 1/2 al figlio unico, 2/3 ai figli plurimi (art. 537 c.c.); 1/3 agli ascendenti soli (art. 538 c.c.); 1/2 al coniuge solo (art. 540 c.c.); quote ridotte in caso di concorso (artt. 542, 544 c.c.). Al coniuge spettano inoltre i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare e i mobili (art. 540, 2° comma c.c.).
Caso pratico
Tizio muore lasciando il coniuge Caia e due figli, Sempronio e Mevia. La legge riserva ai legittimari complessivamente i 3/4 del patrimonio: 1/4 al coniuge Caia e 1/2 ai figli (1/4 ciascuno), ai sensi degli artt. 536 e 542 c.c. Il restante 1/4 costituisce la disponibile, di cui Tizio poteva liberamente disporre con testamento o donazioni. Se Tizio avesse testato l'intero patrimonio a un estraneo, ciascun legittimario potrebbe esperire azione di riduzione per recuperare la propria quota di riserva.
Domande frequenti
Chi sono i legittimari secondo l'art. 536 c.c.?
I legittimari sono i soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità: il coniuge, i figli (compresi gli adottivi e i naturali, oggi tutti parificati) e, in mancanza di figli, gli ascendenti.
I fratelli sono legittimari?
No, i fratelli non sono legittimari. L'elenco dell'art. 536 c.c. è tassativo e comprende solo coniuge, figli e ascendenti. I fratelli rilevano nella successione legittima ma non godono di quota riservata intangibile.
I figli adottivi e naturali hanno la stessa tutela dei figli legittimi?
Sì, oggi tutti i figli sono parificati. L'art. 536, 2° comma c.c. equipara gli adottivi, e la L. 219/2012 ha completato la parificazione tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio.
I nipoti sono legittimari?
I nipoti diventano legittimari per rappresentazione (art. 467 c.c.) quando subentrano al figlio premorto, assente o indegno del de cuius. In tal caso ricevono la stessa quota di riserva che sarebbe spettata al genitore.
Cosa può fare il legittimario leso nelle proprie ragioni?
Il legittimario può esperire l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.) per ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedenti la quota disponibile, ricostituendo così la propria quota di riserva.