Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 539 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Riserva a favore dei figli naturali.
In vigore dal 19/04/1942
(A favore dei figli naturali, quando la figliazione e' riconosciuta o
dichiarata e' riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi
lascia un solo figlio naturale, o la meta' se i figli naturali sono piu',
salvo quanto e' disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi
di concorso) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 175, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi