Testo dell'articoloAbrogato
Art. 541 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Concorso di figli legittimi e naturali.
In vigore dal 19/04/1942
(Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la
quota di patrimonio complessivamente riservata e' di due terzi. Su tale
quota ogni figlio naturale consegue meta' della porzione che consegue
ciascuno dei figli legittimi, purche' complessivamente la quota di questi
ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.
I figli legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili
ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 177, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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In sintesi