Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 541 c.c.: articolo abrogato

Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

Concorso di figli legittimi e naturali.

In vigore dal 19/04/1942

(Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la

quota di patrimonio complessivamente riservata e' di due terzi. Su tale

quota ogni figlio naturale consegue meta' della porzione che consegue

ciascuno dei figli legittimi, purche' complessivamente la quota di questi

ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

I figli legittimi hanno facolta' di pagare in danaro o in beni immobili

ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 177, legge 19 maggio 1975, n. 151.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Articolo abrogato o soppresso verificato su fonte istituzionale.
  • Pagina temporaneamente noindex.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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