Testo dell'articoloAbrogato
Art. 543 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Concorso di coniuge e figli naturali.
In vigore dal 19/04/1942
(Quando insieme col coniuge vi e' soltanto un figlio naturale, al coniuge
e' riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.
Al figlio naturale sono riservate la piena proprieta' di un quarto del
patrimonio e la nuda proprieta' di un quinto dei beni assegnati in usufrutto
al coniuge. La nuda proprieta' degli altri quattro quinti dei beni assegnati
in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.
Quando i figli naturali sono piu', al coniuge e' riservato l'usufrutto di
un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprieta' di un altro
terzo. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta
per meta' ai figli, mentre per l'altra meta' fa parte della disponibile.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 179, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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