Testo dell'articoloAbrogato
Art. 545 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali.
In vigore dal 19/04/1942
(Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota
complessivamente riservata e' della meta' del patrimonio del defunto, se
questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu'.
La quota e' ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente
superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli
naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 181, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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In sintesi