Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 546 c.c.: articolo abrogato

Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge.

In vigore dal 19/04/1942

(Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e' anche il

coniuge, la quota complessivamente riservata e' di due terzi del patrimonio

del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione

pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto

del patrimonio se il figlio naturale e' uno solo e al sesto se i figli

naturali sono piu'; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda

proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli

naturali se sono piu'; se il figlio naturale e' uno solo, a lui ne spettano

tre quinti e il resto fa parte della disponibile.) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 181, legge 19 maggio 1975, n. 151.

Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Articolo abrogato o soppresso verificato su fonte istituzionale.
  • Pagina temporaneamente noindex.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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