Testo dell'articoloAbrogato
Art. 546 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge.
In vigore dal 19/04/1942
(Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e' anche il
coniuge, la quota complessivamente riservata e' di due terzi del patrimonio
del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione
pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto
del patrimonio se il figlio naturale e' uno solo e al sesto se i figli
naturali sono piu'; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda
proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli
naturali se sono piu'; se il figlio naturale e' uno solo, a lui ne spettano
tre quinti e il resto fa parte della disponibile.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 181, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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