Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 454 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Rettificazioni.
In vigore dal 19/04/1942
(La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di
sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina
all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei
registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o
distrutto.
Le sentenze devono essere trascritte nei registri.) (1)
(2) Articolo abrogato dall'art. 110, decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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